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Detrazioni fiscali per ristrutturazioni e unioni civili

Ecco come i componenti dell'unione civile possono usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni.
Avv. Valentina A. Papanice 

I componenti dell'unione civile rientrano nell'ambito di quei i "familiari" che, sussistendone le condizioni possono usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni.

In quanto rientranti nell'ambito dei familiari, ai fini delle imposte sui redditi, i componenti dell'unione civile possono godere delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni. Spieghiamoci meglio.

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni

Partiamo da un breve sunto delle norme sulle detrazioni in parola.

Si tratta delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di cui all'art. 16-bis DPR 917 /1986 (Testo unico imposte sui redditi, il TUIR), interventi detti in gergo "di ristrutturazione".

In realtà l'elenco degli interventi - fornito dallo stesso art. 16-bis - comprende anche, ma non solo, gli interventi di ristrutturazione.

Ad ogni modo, la legge consente di detrarre dall'imposta lorda l'ammontare dato dalla percentuale del 50% delle spese sostenute (e documentate) per eseguire i detti interventi, fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro; il beneficio vale sino al 31 dicembre 2017, dopo di ciò, salvo nuovi interventi normativi, si tornerà alla percentuale del 36% con massimo di di 48.000 euro.

Ristrutturazione e detrazioni fiscali in condominio

(Un caso a parte riguarda le detrazioni per interventi di adeguamento sismico, per i quali sono previste specifiche condizioni).

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Detrazioni per interventi di ristrutturazioni, chi può beneficiare

Tra i beneficiari della detrazione rientrano coloro che "possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo" l'immobile oggetto di intervento.

Più in particolare, ha chiarito l'Agenzia delle entrate sin dalla Circolare n. 57/E del 1998, beneficiari sono: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento; locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise;

imprenditori individuali, se gli immobili non rientrano fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Familiari dei beneficiari

Secondo la Circolare 121/E del 1998 godono del beneficio anche i familiari conviventi di chi ha i requisiti per accedere alla detrazione.

Naturalmente, detti familiari devono avere effettivamente sostenuto le spese e devono essere intestatari di bonifici e fatture.

Ma chi possiamo intendere per familiari? Ce lo dice l'art. 5 co.5, TUIR, per il quale "Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

Detrazioni per ristrutturazioni, familiari conviventi e unioni civili

Dall'entrata in vigore della L. 76/2016 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze") nota come la "Legge sulle unioni civili", in tale gruppo dobbiamo intendere compresi anche i componenti delle unioni civili.

Infatti l'art. 1, co.20 dispone infatti che "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti" (la legge n. 184/1983 è la legge sulle adozioni).

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Dunque, mentre le disposizioni del codice civile si applicano solo se espressamente previste, e viene esclusa espressamente la legge sulle adozioni, per il resto, sui testi normativi dove vediamo "coniuge" dobbiamo leggere anche "componente unione civile".

Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

L'estensione in materia di detrazioni per ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis, DPR 917/1986 viene espressamente affermata nella guida alle detrazioni de quaebus predisposta anche quest'anno dell'Agenzia delle entrate.

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