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Cessione del credito anche parziale in tempi diversi e a più soggetti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa la propria posizione in ordine alla possibilità di cedere il credito di imposta, derivante da interventi agevolabili, confermando massima apertura nella gestione di tale diritto di cessione.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Per gli interventi effettuati su immobili per i quali è prevista la cessione della detrazione fiscale, il cessionario può cedere il credito che ne deriva anche parzialmente, in momenti diversi e a soggetti diversi.

A stabilire tale "principio", che si ritiene suscettibile di ampie applicazioni, è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 8 maggio 2020, n. 126.

Le detrazioni ai fini IRPEF e IRES, oggetto dell'interpello, riguardano gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sia su singole proprietà immobiliari sia su parti comuni condominiali.

In quest'ultimo caso rientrano nell'opzione di cessione del credito anche gli interventi c.d. "combinati" finalizzati all'efficientamento energetico e all'adeguamento degli edifici alle misure antisismiche per le quali spetta una detrazione nella misura pari a 80% e 85%, in base alla tipologia di miglioramento della classe di rischio ottenuta.

Come utilizzare il credito di imposta maturato per interventi agevolabili?

A formulare formale richiesta di chiarimenti, in ordine alle modalità di utilizzo del credito di imposta ricevuto, quale forma di corrispettivo per l'esecuzione di interventi agevolabili effettuati su edifici, è un'impresa che esegue lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico su parti comuni di un edificio condominiale.

L'istanza formulata dall'impresa offre l'occasione all'Amministrazione finanziaria di fornire importanti e necessarie precisazioni sulla possibilità di:

  • cedere il credito di imposta anche parzialmente e in tempi diversi, a esempio, cedendo "parte del credito che residua di anno in anno" per l'utilizzo in compensazione;
  • cedere il credito di imposta a più soggetti.

Ampie possibilità di scelta nella cessione del credito

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello in commento, conferma, più chiaramente, un orientamento "elastico" nella determinazione delle modalità di esercizio della cessione del credito, già in parte delineato con propri precedenti di prassi.

In particolare, l'Amministrazione, nel condividere l'interpretazione prospettata dall'istante, richiama i provvedimenti licenziati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017, prot. 165110 e 19 aprile 2019, prot. 100372.

Per ulteriormente chiarire l'esercizio di tale diritto di cessione, la risposta analizza i vari passaggi, delineando quasi una "linea del tempo".

In primis, il credito di imposta, determinato sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare o sulla base delle spese sostenute nel periodo di imposta dal condominio cedente, può essere ceduto dai condomini alle imprese che hanno realizzato gli interventi agevolabili nonché ad altri soggetti privati.

Il (primo) cessionario (a esempio, per semplificare, l'impresa che esegue i lavori) può decidere di:

  • utilizzare direttamente il credito di imposta ceduto;
  • cedere, a sua volta, a un secondo cessionario il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito sia divenuto disponibile (il credito d'imposta ceduto dal condominio cedente si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui è stata sostenuta la spesa);
  • non cedere il credito di imposta, usufruendone direttamente, portandolo in detrazione, ripartito in 10 quote annuali di pari importo o, in alternativa, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.lgs., n. 241/1997.

È con specifico riferimento all'ipotesi di seconda cessione (ovverosia quella che interviene fra primo e secondo cessionario), che l'Agenzia adotta una posizione di massima flessibilità.

Su tale punto, infatti, la risposta all'interpello conferma la soluzione prospettata dal contribuente istante, affermando che:

  • "è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili";
  • "è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente".

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In altri più specifici termini, l'Amministrazione conferma che il credito derivante da lavori efficientamento energetico e adeguamento antisismico può essere ceduto:

  • parzialmente, ovverosia una quota del credito può essere ceduto e un'altra quota può essere anche utilizzata in compensazione;
  • in tempi diversi;
  • a soggetti diversi.

Un "limite" all'utilizzo del credito di imposta è rappresentato dall'impossibilità di chiedere a rimborso la quota di credito non utilizzata nel periodo di imposta di riferimento.

Ciò nondimeno, tale limitazione è in qualche modo mitigata dalla previsione di utilizzare tale quota "negli anni successivi", senza […] alcun limite temporale; il cessionario, pertanto, fermo restando l'obbligo di ripartire in quote il credito acquistato (che non sia oggetto di successiva cessione) potrà fruire negli anni successivi delle quote di credito non utilizzate, fino al completo esaurimento delle stesse".

Una soluzione, quella prospettata dall'Agenzia, proiettata alla massima semplicità ed elasticità che, si ritiene, potrà essere ben accolta dalle imprese che effettuano i lavori e, conseguentemente anche dai condomini più incentivati a intraprendere importanti ma a volte necessari lavori.

Ora, sulla questione si pone un interrogativo di non poco conto, soprattutto in questo particolare momento.

Tale elasticità sarà riconosciuta anche con riferimento agli interventi di efficiementamento energetico e adeguamento alle norme antisismiche varate dal Governo con il recente Decreto Rilancio?

Pur precisando che su tale punto, come per molti altri aspetti, si dovranno attendere chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, con le dovute cautele, si ritiene che l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria, con riferimento allo specifico caso concreto oggetto di interpello, possa essere suscettibile di ampia applicazione anche in relazione alla detrazione fiscale prevista con il "super bonus".

Riqualificazione energetica del condominio e cessione del credito.

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