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Cessione ecobonus incapienti ai genitori: per l'Agenzia ora si può

Il 22 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato, con inversione di rotta, che la cessione del credito derivante dall'ecobonus è trasferibile dai figli incapienti ai genitori, a certe condizioni.
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

Cessione ecobonus ai genitori

Sono tempi in cui, si sa, spesso il potere economico è in mano alle vecchie generazioni, e non alle nuove. Figli mammoni? Generazione sbilenca? Ne parliamo in un altro momento.

Sta di fatto che mentre i palazzi di proprietà dei figli rischiano di cadere e fare danni e i lavori si fanno, li pagano i genitori (magari dopo avere anche acquistato l'immobile ora di proprietà al figlio), ma costoro non possono usufruire delle detrazioni … o, meglio, non potevano.

Almeno per quando riguarda l'agevolazione dell'ecobonus, cioè la nota detrazione fiscale per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica; così ha affermato l'Agenzia delle Entrate il 22 luglio 2019, rispondendo ad un quesito posto da un contribuente.

Andiamo per ordine.

Cessione credito incapienti e ecobonus

La norma in questione (contenuta nell'art. 14 co.2-ter, D.L. n. 63/2013) è quella che prevede la cessione del credito da parte dei soggetti rientranti nella c.d. no-tax area - cioè versanti nelle condizioni previste dall'art. 11, co. 2, e all'art. 13, co. 1, lett. a), e co. 5, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi (cioè il d.P.R. n. 917/1986) - "vale a dire i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR)" (Risp. n. 298/2019), detti anche "incapienti".

Tale condizione deve esistere nell'anno precedente a quello in cui sono sostenute le spese.

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La norma prevede inoltre la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica a fornitori o altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

L'Agenzia ha poi "chiarito" che tali "soggetti privati" devono essere collegati con il rapporto che ha dato origine alla detrazione affermando anche che "La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari" (Circ. 11E/2018).

La domanda contenuta nell'interpello in commento è se la cessione sia effettuabile da parte del figlio, proprietario dell'immobile oggetto di intervento e incapiente, nei confronti del genitore, che paga le dette spese effettuando bonifici al conto corrente intestato al figlio (lo stesso dal quale sono effettuati i pagamenti ai fornitori); il genitore, in questo caso, secondo l'istante, andrebbe qualificato come altro soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Sì alla cessione al genitore in caso di in capienza

La risposta data dall'Agenzia è positiva (con una soluzione che ha il sapore dell'inversione di rotta rispetto a quanto affermato dalla Circ. n. 11E/2018 cit.): l'Ufficio afferma, in sintesi, di ritenere che dal momento che il contribuente versa nella condizione di incapienza prevista dalla norma e che "possa ricorrere alla cessione del credito d'imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull'unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato".

Il testo aggiunge poi che le modalità della cessione sono libere (richiama la Ris. n. 84/E del 2018), mentre, per la comunicazione della cessione all'Agenzia delle Entrate, rimanda alle indicazioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, prot.100372 (in particolare, il punto 4).

L'Agenzia evidenzia poi che il cessionario, secondo le indicazioni del punto 5 del suindicato Provvedimento, può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Infine, ricorda l'Agenzia, in capo al contribuente cedente del credito resta l'incombenza di verificare la sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alla detrazione e che è tenuto a rispettare tutte le formalità richieste per il riconoscimento della stessa.

E per le altre ipotesi di cessione a privati del credito corrispondente alle detrazioni?

Il provvedimento in questione è richiesto con riferimento allo specifico caso previsto dall'art. 2-ter art. 14, D.L. 63/2013, il quale si riferisce a tutti i tipi di interventi per riqualificazione energetica, ma, da un punto di vista soggettivo, circoscrive la cedibilità ai soli casi di contribuenti incapienti ed al caso del terzo finanziatore; e la risposta data dall'Agenzia, dal canto suo, è sì positiva, ma non ci permette di comprendere se il principio è estensibile anche agli altri casi che prevedono la cessione a privati (diversi dai fornitori dell'intervento) del credito corrispondente alle detrazioni per riqualificazione energetica e ristrutturazioni per soggetti non incapienti.

La motivazione data, infatti, si limita ad affermare la cedibilità al terzo in caso di incapienza e di presenza di finanziamento da parte del terzo: se ad es. succede che il figlio non è incapiente, ma la spesa dell'intervento è un peso che il genitore, o altro soggetto, vuole sopportare al suo posto? Si ammette in questo caso la cessione del credito?

Vi sono infatti altre ipotesi di cessione che non contemplano l'incapienza, ma la cedibilità a soggetti privati diversi dai fornitori dell'intervento, sì. Eccole.

Quanto alla riqualificazione energetica, infatti, il co. 2-sexies art. 14, cit., prevede la cedibilità anche da parte di soggetti non incapienti, a fornitori e terzi, con facoltà di successiva cessione, con esclusione di istituti di credito e intermediari finanziari.

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Mentre, in materia di ristrutturazione, la cessione è prevista in materia di sisma bonus su parti condominiali che consentono il passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiore; in tal caso la cessione è optabile da qualunque condomino ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (art. 16-bis, co. 1-quinquies D.L. n. 63/2013).

Sempre con riferimento al sisma bonus, se gli interventi che consentono il passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiore (co.1-quater) sono effettuati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, e anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, se le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, e sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori alienino l'immobile, le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari.

In tali casi detti soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (co. 1-septies, modificato da ultimo dal D.L. n. 34/2019).

Attualmente, dunque, stando all'atto dell'Agenzia in commento, prudenza vuole, a parere di chi scrive, che si debba intendere la cedibilità ai genitori finanziatori per i soli casi di cessione ammessi per incapienza e cioè quelli previsti dall'art. 14, co.2-ter, D.L. n. 63/2013.

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