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Sconto sui corrispettivi per ecobonus e sismabonus e della cessione del relativo credito: ecco le modalità operative

Definite le modalità attuative del Decreto crescita che ha aumentato i benefici fiscali di cui possono godere i consumatori.
Redazione Condominioweb.com 

Con il Provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate, prot. n.660057 del 31 Luglio 2019, sono state definite le modalità attuative del Decreto crescita che ha aumentato i benefici fiscali di cui possono godere i consumatori.

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Il contenuto. Il provvedimento in esame prevede che i soggetti aventi diritto alle detrazioni, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi devono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure presentando agli uffici della stessa agenzia l'apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.

Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione dell'opzione è effettuata dall'amministratore di condominio Il soggetto che ha esercitato l'opzione deve eseguire il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il provvedimento disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d'imposta compensabile, tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Lo sconto in fattura è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento (50% per i serramenti e le schermature solari, 65% per i climatizzatori).

L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

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