Sconto su ecobonus e sismabonus
Il Decreto Crescita, il D.L n. 34/2019, ha introdotto (tra le altre) una novità per le norme che regolano le detrazioni fiscali note come ecobonus e sismabonus: la possibilità di avere, in luogo della detrazione, uno sconto immediato su quanto si deve pagare al fornitore.
Vediamo meglio cosa si tratta.
Sconto immediato per eco bonus e sismabonus, le norme
Le norme cui ci riferiamo sono contenute, per l'ecobonus, nel nuovo comma 3.1. dell'art. 14, D.L. n. 63/2013. Per quanto riguarda invece il sisma bonus, le norme sono nel nuovo comma 1-octies dell'art. 16, D.L. n. 63/2013.
Si tratta di previsioni sostanzialmente identiche, come stiamo per vedere. L'unica differenza è che mentre, per quanto riguarda l'ecobonus, il riferimento è a tutti gli interventi che rientrano nella detrazione per riqualificazione energetica (appunto detta ecobonus), per quanto invece riguarda il sismabonus abbiamo un intervento mirato solo al sismabonus, che si riferisce solo a parte degli interventi di recupero che godono delle detrazioni note anche come detrazioni per ristrutturazioni.
Quindi, mentre la misura è destinata a tutti gli interventi ammessi all'ecobonus, così non è per le ristrutturazioni, dove è riferita solo al sismabonus.
Fatta questa premessa, per il resto le norme sono identiche.
Esse prevedono entrambe che "il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".
Il D.L. 34 fa poi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative delle dette disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
Disposizioni applicative sullo sconto immediato
Detto provvedimento è stato emesso dell'Agenzia delle Entrate il 31 luglio 2019 (Prot. n. 660057/2019).
In sintesi, il provvedimento dispone che l'esercizio dell'opzione - cioè la scelta dello sconto in luogo della detrazione - dev'essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese cui si riferisce e che danno diritto alla detrazione.
Detta comunicazione va fatta dal contribuente che opta per lo sconto e va effettuata mediante le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia; la comunicazione deve contenere, tra le altre informazioni indicate nel provvedimento, "l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato".
In alternativa al sito, la comunicazione si potrà inviare per il tramite degli Uffici dell'Agenzia e anche per pec.
Per gli interventi cui si riferiscono le norme in commento, chi esercita l'opzione deve effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi tramite bonifico bancario o postale nel quale devono essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a cui è effettuato il pagamento.
Il contributo è pari alla detrazione spettante.
L'importo dello sconto non riduce l'imponibile ai fini dell'IVA e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'art. 10 D.L. n. 34/2019.
Il fornitore da parte sua recupera lo sconto entro il dieci di ogni mese a decorrere dalla comunicazione mediante compensazione. Egli deve prima dare conferma dell'esercizio dell'opzione da parte di colui che ha diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, tramite le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia e dopo la conferma presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla ulteriore cessione del credito d'imposta, anche questa deve essere comunicata a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, che va effettuata con le stesse previste per il fornitore.