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kammer_it

Cessione del credito SISMABONUS per soggetti in regime forfettario

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Buongiorno,

i condòmini che hanno aderito al regime forfettario dei minimi, possono cedere il credito all'impresa che esegue i lavori ovvero ad altri soggetti privati che siano collegati ai lavori condominiali che danno origine alle detrazioni per il SISMABONUS?

Grazie

G

Se ho capito bene, l'unità immobiliare sita in condomìnio oggetto di intervento di adeguamento antisismico è strumentale per destinazione ad una attività imprenditoriale in regime forfettario.

Se l'ipotesi è corretta, l'imprenditore in regime forfettario non ha diritto alla detrazione d'imposta, prevista solo per Irpef e Ires, non per l'imposta sostitutiva "flat tax".

Non avendo diritto alla detrazione, non puo' cedere il credito che è inesistente.

Confermo che si tratta di condomìnio oggetto di intervento di adeguamento antisismico.

Per il resto mi sono spiegato male...

Uno dei condòmini vorrebbe cedere il credito ad un privato (altro condòmino).

In realtà, il condòmino che vuole cedere il credito al vicino di casa, è un libero professionista che aderisce al regime forfettario (reddito inferiore a 65k euro). Ciò significa che, anche volendo e avendone capienza, non potrebbe detrarsi personalmente le spese di ristrutturazione condominiale che gli spetterebbero se avesse un regime di imposta ordinario

Può comunque, tale condòmino, cedere il suo potenziale credito d'imposta anche se non paga l'IRPEF ma un'imposta sostitutiva del 15%, così come previsto per questa categoria?

Spero sia più chiaro.

Grazie

Confermo quanto detto da danielabi...regime forfettario non ha diritto a detrazioni!

  • Grazie 1

Sono alla ricerca di una risposta più articolata.

Che il regime forfettario non abbia diritto a detrazioni è chiaro, ma per portare un esempio contraddittorio, anche i no-tax area non hanno diritto a detrazioni, eppure è assodato che possano cedere il credito, teoricamente maturato, ad altri soggetti (in tal caso anche alle banche).

kammer_it dice:

Sono alla ricerca di una risposta più articolata.

Che il regime forfettario non abbia diritto a detrazioni è chiaro, ma per portare un esempio contraddittorio, anche i no-tax area non hanno diritto a detrazioni, eppure è assodato che possano cedere il credito, teoricamente maturato, ad altri soggetti (in tal caso anche alle banche).

Kammer, la risposta resta quella data al post 2, evidentemente non sono stata chiara, vedo di spiegare.

 

1) l'unità immobiliare è adibita, presumibilmente, ad ufficio o negozio, come tale è un bene strumentale per destinazione di una impresa con partita iva, che nello specifico è nel regime forfettario.

2) il sismabonus è una detrazione riservata a chi denuncia un reddito soggetto ad irpef (persone fisiche e società di persone) o ad ires (persone giuridiche)

3) chi ha redditi da lavoro dipendente o pensione inferiori a € 8.000,00, da terreni non superiori a € 500,00 ecc. ecc. non paga Irpef perchè assorbita da specifiche detrazioni d'imposta oppure perchè vigente l'esonero dalla imposizione diretta. Ma, per quanto alla fine tali sogggetti, per effetto delle detrazioni, non paghino irpef, producono redditi soggetti ad irpef, che viene calcolata. Di conseguenza chi rientra nella no tax area ha diritto a fruire delle detrazioni d'imposta, perchè, come detto, produce redditi soggetti ad irpef.

4) chi è in regime forfettario paga una imposta sostitutiva, che non è irpef, pertanto, per previsione di legge, non ha diritto ad alcuna detrazione d'imposta; se non ha diritto alla detrazione non puo' cederla, perchè non è nella sua titolarità. Non assume rilevanza il fatto che si paghi oppure no una imposta sul reddito, ma è rilevante il tipo di imposizione a cui si è soggetti.

Confermo quanto detto nel post 2.

Grazie della risposta Daniela.

In realtà l'unità immobiliare non è adibita ad ufficio o a negozio, bensì ad abitazione di una persona fisica che, per pura coincidenza, svolge un'attività professionale e ha aderito al regime forfettario. Non ci sono riferimenti ad un uso strumentale dell'immobile.

A me pareva di aver compreso che la cessione del credito fosse una misura adottabile per fronteggiare e incentivare le misure antisismiche, specie in situazioni dove esistono proprietari che non possono usufruire personalmente delle detrazioni.

Se è come scrivi nel punto 4, dato il potenziale risparmio che si ottiene con le detrazioni, potrebbe valer la pena di suggerire al condòmino di passare al regime fiscale ordinario almeno nell'anno in cui si eseguono i lavori di ristrutturazione, in modo da avere la possibilità di cedere un credito (che potrebbe valere fino all'85% di 96.000 euro) altrimenti indetraibile, per poi tornare, l'anno successivo, al regime forfettario.

Confermi?

Grazie

kammer_it dice:

Confermi?

No...☺️

 

Dobbiamo chiarire la questione "forfettario".

Il regime contabile ha un peso solo se l'immobile è utilizzato per l'attività, rientra, come detto, fra i beni aziendali, anche solo che per destinazione (cioè per l'uso che se ne fa).

Se l'immobile è la dimora/abitazione di una persona che esercita un'attività economica, ma non viene utilizzato per tale attività, è un normale appartamento, come quello di un pensionato/dipendente/casalinga/studente.....ed ha diritto alla detrazione come per chiunque altro.

Confermo che si tratta di normale appartamento, dimora/abitazione.

Come fa, però, un soggetto che svolge attività professionale in regime fiscale forfettario a godere dell'agevolazione fiscale se non paga IRPEF, ma un'imposta sostitutiva del 15%? Mi pare assodato che non possa farlo, perlomeno a titolo personale.

Ho solo bisogno di sapere se costui è comunque in grado di cedere il credito ad un altro soggetto privato che, potenzialmente, può godere della detrazione che, altrimenti, andrebbe persa.

Grazie

kammer_it dice:

Come fa, però, un soggetto che svolge attività professionale in regime fiscale forfettario a godere dell'agevolazione fiscale se non paga IRPEF, ma un'imposta sostitutiva del 15%?

Se l'appartamento è personale, come hai confermato, è denunciato come reddito fondiario dal proprietario, cioè il reddito da fabbricati è inserito in denuncia dei redditi e paga l'irpef, dando diritto al proprietario della fruizione della detrazione per sismabonus, così come per spese mediche, universitarie ecc. ecc.

In ogni caso, per certezza, fai chiedere al commercialista del forfettario che ha la situazione chiara sotto mano.

Danielabi dice:

Se l'appartamento è personale, come hai confermato, è denunciato come reddito fondiario dal proprietario, cioè il reddito da fabbricati è inserito in denuncia dei redditi e paga l'irpef, dando diritto al proprietario della fruizione della detrazione per sismabonus, così come per spese mediche, universitarie ecc. ecc.

Da quello che ho capito io, la casa del professionista è "prima casa" non tassabile e poichè il forfettario non paga irpef, quel professionista è incapiente al pari di un disoccupato proprietario di casa.

 

Se gli incapienti possono cedere il credito, anche quel professionista disoccupato dovrebbe poterlo cedere.

Sbaglio?

Leonardo53 dice:

Sbaglio?

No, infatti la conclusione è che puo' cedere il credito.

Che sia incapiente, possiamo solo ipotizzarlo, il suggerimento di rivolgersi al commercialista è proprio per verificare la situazione, potrebbero esserci altri redditi.

  • Grazie 1

a me la ditta invece ha detto che la "cessione del credito"

 

serve proprio per invogliare a fare i lavori anche ad incapienti, anzini, persone con regime forfettario ecc..

 

 

quindi teoricamente il credito è sempre cedibile

boss123 dice:

quindi teoricamente il credito è sempre cedibile

Se non hai diritto ad un credito, come fai a cederlo? Il riferimento è al regime forfettario, perchè gli incapienti hanno diritto al credito, infatti possono cederlo.

boss123 dice:

a me la ditta

aggiungo: le ditte a volte sono molto ben informate, spesso no, soprattutto per quanto riguarda il fisco.

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