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Interventi di riqualificazione energetica “pluriennali”. La semplificazione fiscale fa venire meno l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Semplificazione fiscale, interventi di riqualificazione energetica.
Dott.ssa Maria Adele Venneri 

Con il Decreto Legislativo n. 175/2014, in materia di semplificazioni fiscali si è introdotto, tra le altre cose, ulteriori misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti per persone fisiche, società e in materia di rimborsi fiscali.

Quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti è concessa un'agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società).

Per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti.

Ebbene con la pubblicazione, il 28 novembre 2014 in Gazzetta Ufficiale, del Decreto Legislativo n. 175/2014, di attuazione della delega in materia di semplificazioni fiscali si è introdotto, tra le altre cose, ulteriori misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti per persone fisiche, società e in materia di rimborsi fiscali.

La novità introdotta. In particolare con il suindicato Decreto entra in vigore un'importante modifica relativa alla riqualificazione energetica degli edifici.

Infatti, il Decreto all'art. 12 dispone l'abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

Niente più obbligo, dunque, per i contribuenti beneficiari della detrazione (al momento pari al 65%) per interventi di riqualificazione energetica, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in casi di lavori “pluriennali” cioè che proseguono per più periodi di imposta, le spese sostenute nell'anno precedente.

Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dunque, è abrogato.

Procedimenti più agili. Procede, quindi, la semplificazione fiscale e burocratica volta ad agevolare la vita dei contribuenti che si trovano a eseguire i lavori di risparmio energetico in più anni, attraverso l'abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

In passato, invero, l'ormai abrogato art. 29 succitato, disponeva, ai fini della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, uno specifico obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, occorreva inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello IRE riguardante appunto gli interventi di riqualificazione energetica).

La comunicazione andava presentata in via telematica:

  • direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel,
  • oppure mediante intermediari abilitati a Entratel.

Il fine della suddetta comunicazione era quella di descrivere le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello doveva essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

L'Agenzia dell'entrate, inoltre, aveva già chiarito che il modello non va presentato:

  • se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
  • se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Occorre, infine, ricordare che la mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso, non comportava la decadenza dal beneficio fiscale.

Ciò nonostante, per queste violazioni si applicava la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (sanzione che varia da 258 a 2.065 euro).

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