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Decreto Crescita: si allarga il sismabonus

Il testo definitivo del decreto crescita 2019 prevede un sismabonus allargato agli immobili ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

È datata 27 maro 2019 la versione definitiva del testo del Decreto Crescita 2019 che vede, tra gli altri provvedimenti inerenti le misure fiscali per la crescita economica, anche quello relativo agli incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico negli immobili ricadenti nelle zonazioni sismiche 2 e 3.

Il Decreto Crescita 2019, nella sua versione definitiva appena circolata, prevede al Capo I - Misure fiscali per la crescita economica, accanto a vari provvedimenti fiscali, anche agevolazioni per la valorizzazione del mercato immobiliare attraverso incentivi alla demolizione e ricostruzione di fabbricati preesistenti che versino in condizioni di elevato degrado e sismabonus allargato anche agli edifici ricadenti nelle zone sismiche classificate 2 e 3.

Quest'ultimo provvedimento in particolare, riportato all'art. 7, modifica quanto disposto dall'art. 16, co. 1-septies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63; tale modifica persegue la finalità di estendere il bonus fiscale previsto per i lavori di adeguamento sismico, anche agli immobili ricadenti nelle zone 2 e 3.

Sismabonus a maglie larghe. Prevale la in sicurezza degli edifici

In tal senso è bene ricordare che sul territorio nazionale, al fine di ridurre gli effetti dannosi dei terremoti, sono state individuate 4 zone sismiche, variabili sulla base della pericolosità decrescente del fenomeno tellurico (dalla 1 alla 4).

Questa zonazione può essere poi aggiornata da provvedimenti regionali fondati su sperimentazioni e modellazioni geologiche e sismiche più dettagliate (in linea con quanto disposto dall'O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519).

Con la nuova versione del Decreto Crescita, come anticipato, gli immobili che potranno usufruire del sismabonus sono quelli ricadenti nelle prime 3 zone:

Zone sismiche nelle quali ricadono gli immobili ammessi al sismabonus

Zona 1

sismicità

alta

è la zona più pericolosa, dove in passato si sono avuti danni gravissimi a causa di forti terremoti

Zona 2

sismicità

media

nei comuni inseriti in questa zona in passato si sono avuti danni rilevanti a causa di terremoti abbastanza forti

Zona 3

sismicità

bassa

i comuni inseriti in questa zona hanno avuto in passato pochi danni. si possono avere scuotimenti comunque in grado di produrre danni significativi

Le detrazioni ammesse (previste dal D.L. 50/2017, art. 46-quater) ed estese alle zone 2 e 3, sono pari al 75% per interventi che comportino il passaggio ad una classe inferiore del rischio sismico, e dell'85% per quegli interventi che riducano il rischio sismico di almeno due classi; le detrazioni sono calcolate sul prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un ammontare massimo non superiore a 96.000 euro e poste in vendita (entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori) da imprese di ricostruzione/ristrutturazione che abbiano demolito e ricostruito al solo fine di ridurre il rischio sismico (anche con variazione della volumetria complessiva, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento).

Ecobonus e sismabonus. Alcune precisazioni sulla cessione del credito

È concessa la possibilità all'acquirente di optare, in luogo della detrazione (ripartita in 5 quote annuali di pari importo), per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari).

Ai fini della quantificazione, l'agevolazione è relativa alle spese sostenute per gli interventi dall'anno 2019 all'anno 2021, mentre per gli anni successivi al 2021 si prevede un abbattimento della detrazione al 36% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo).

Altro provvedimento previsto dal Decreto e riportato all'art. 6 (Incentivi per la valorizzazione edilizia), fissa ad un importo complessivo agevolato di 600 euro (suddiviso fra imposte di registro, imposte ipotecarie e imposte catastali), la tassazione per quelle imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare che, per il trasferimento di interi fabbricati, provvedano entro i 10 anni successivi alla demolizione/ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente (laddove consentito dalle norme urbanistiche) e alla loro alienazione. Questo provvedimento resta valido fino al 31 dicembre 2021.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni, i tre regimi di imposta dovranno pagarsi in misura ordinaria, oltre ad una sanzione pari al 30% delle imposte stesse.

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