Risoluzione Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2018, n. 84/E. L'Agenzia delle Entrate ha fornito un breve riepilogo di alcuni chiarimenti già resi in materia di cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di edifici, nonché per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, da parte del condomino.
Cessione del credito da parte del condomino. La detrazione d'imposta oggetto di cessione da parte del condomino è determinata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota al medesimo imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, per la quota imputabile al condomino.
Nell'ipotesi in cui i dati della cessione non siano già stati indicati all'interno della delibera condominiale, il condomino che cede il credito deve procedere con la comunicazione all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, dell'avvenuta cessione del credito nonché la relativa accettazione da parte del cessionario (nella comunicazione deve indicare la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale).
L'amministratore del condominio deve a sua volta comunicare all'Agenzia delle Entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016: l'accettazione del cessionario; la denominazione e il codice fiscale del cessionario; l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Al condomino deve essere consegnata da parte dell'amministratore la certificazione delle spese imputabili al condomino (con l'indicazione del protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate). Il mancato invio della predetta comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'amministratore del condominio, rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.
L'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che, ai fini della cessione del credito d'imposta, non assume alcuna rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; nessuna regola particolare da seguire per il perfezionamento della cessione del credito viene prevista dalla normativa in esame, né prescrizioni relative alla forma con cui la cessione deve essere effettuata.
Credito d'imposta per il cessionario. Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.
Una volta che il credito è divenuto disponibile il cessionario ha la possibilità di utilizzare il credito in compensazione ovvero di cederlo in tutto o in parte.
A tal fine, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
Gli obblighi di registrazione. Infine, si precisa che l'atto di cessione non è soggetto all'obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.P.R 131/86, secondo cui "per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso, se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa".