Presupposto. La Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale. Tali servizi si chiamano indivisibili in quanto non è possibile stabilire chi tragga beneficio dal servizio offerto. Il presupposto della TASI è quindi la presenza e l'utilizzo nel territorio comunale di un fabbricato o di un'area fabbricabile, motivo per cui sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori degli stessi. Una delle novità del 2016 è stata l'eliminazione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
Il riparto delle spese nella locazione. Nel caso in cui l'immobile sia dato in locazione o con altro diritto reale, è necessario distinguere le diverse ipotesi:
- Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune (in assenza è il 90%).
In pratica, secondo l'interpretazione fornita da "Confedilizia", l'occupante (es. inquilino) versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo. Nel caso in cui il detentore utilizzi l'unità immobiliare quale abitazione principale, il "possessore" versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015 ovvero - in caso di mancato invio della delibera alle Finanze entro il 10 settembre 2014 e nel caso di mancata fissazione della percentuale - nella misura del 90% Immobili locati. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento
Le scadenze. Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI è effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. Nel 2018 il termine fisso del 16 dicembre scade di domenica, pertanto si slitta al 17 lunedì successivo) anche E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.