Come noto, per gli interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura base del 50% per spese non superiori a 96.000 euro.
L'agevolazione viene riconosciuta in misura potenziata nel caso in cui si verifichi una riduzione della classe di rischio dell'immobile, ulteriormente maggiorata nel caso in cui l'intervento sia svolto su parti comuni condominiali, fino a raggiungere un'aliquota massima dell'85% (nel caso di intervento su parti comuni con riduzione di due classi di rischio sismico).
A differenza di quanto previsto per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, prorogate di anno in anno, le spese relative al sisma bonus sono agevolate fino al 31.12.2021.
L'incentivo. Per effetto di quanto previsto dal DL n. 63/2013 il sisma bonus trova applicazione con riferimento agli interventi su edifici adibiti ad abitazione / attività produttive, ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità.
L'agevolazione viene riconosciuta sotto forma di detrazione dall'imposta, sulla falsariga di quanto previsto in materia di recupero edilizio e risparmio energetico.
La detrazione, nella misura base, ammonta al 50% delle spese, con un massimale di 96.000 euro per unità abitativa all'anno e può essere fruita in 5 rate annuali di pari importo.
Le maggiorazioni per i lavori svolti su immobili privati. Nel caso in cui vi sia una riduzione del rischio sismico di una o due classi, i contribuenti hanno diritto ad una maggiorazione dell'agevolazione. Nel dettaglio, per gli immobili privati, vengono previste le seguenti maggiorazioni:
- nel caso di riduzione di una classe del rischio sismico, l'aliquota passa dal 50% al 70%;
- nel caso di riduzione di due classi del rischio sismico, l'aliquota passa dal 50% all'80%;
Resta fermo, invece, il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per anno, così come il numero di rate con cui fruire della detrazione.
Le maggiorazioni spettanti per gli interventi su parti comuni del condominio. Nel caso in cui gli interventi anti sismici siano stati effettuati su parti comuni condominiali, il legislatore prevede l'applicazione di una maggiorazione più alta. Nel dettaglio, per gli interventi svolti su parti comuni condominiali, vengono previste le seguenti maggiorazioni:
- nel caso di riduzione di una classe del rischio sismico, l'aliquota passa dal 50% al 75%;
- nel caso di riduzione di due classi del rischio sismico, l'aliquota passa dal 50% all'85%.
Il numero di rate, così come il massimale di spesa di 96.000 euro (da calcolare sul numero di unità coinvolte), resta invariato.
La fattispecie mista su parti comuni condominiali: riqualificazione energetica con contestuale riduzione del rischio sismico. Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017, viene prevista una fattispecie di incentivo misto nel caso in cui vengano effettuati interventi di risparmio energetico su parti comuni condominiali (l'agevolazione non è prevista per gli immobili privati) con contestuale riduzione del rischio sismico. L'incentivo varia a seconda della riduzione del rischio sismico:
- se il rischio sismico viene ridotto di una classe, trova applicazione un'aliquota di detrazione del 75% su tutti gli interventi effettuati, nel limite massimo di spesa di 136.000 euro per unità abitativa e in 10 rate di pari importo;
- se il rischio sismico viene ridotto di una classe, trova applicazione un'aliquota di detrazione del 75% su tutti gli interventi effettuati, nel limite massimo di spesa di 136.000 euro per unità abitativa e in 10 rate di pari importo;
Se non vi è riduzione del rischio sismico, o se gli interventi vengono svolti su immobili privati, l'agevolazione non spetta.
I principali chiarimenti in materia di sisma bonus. Tra i vari chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate segnaliamo la risoluzione n. 22/E/2018, con cui è stato specificato che gli immobili oggetto degli interventi agevolabili sono individuati solamente sulla base della loro localizzazione territoriale e dal loro tipo di utilizzo.
Non essendo previsto nessun altro tipo di vincolo di natura oggettiva, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'ambito di applicazione dell'agevolazione possa includere anche gli immobili posseduti da società ma non utilizzati direttamente.
Con la più recente risposta n. 31 del 11.10.2018, invece, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che coloro che intendono beneficiare del sisma bonus nella misura maggiorata, devono obbligatoriamente allegare l'asseverazione del professionista alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
In mancanza di tale adempimento, il contribuente non potrà beneficiare delle maggiorazioni collegate alla riduzione delle classi di rischio sismico.