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Superbonus, non si può deliberare il cambio d'infissi privati

La competenza dell'assemblea si ferma agli interventi sulle parti comuni.
Avv. Alessandro Gallucci 

Superbonus e infissi per il doppio salto di classe energetica

Una delle regole fondamentali nel caso di interventi di efficientamento energetico rientranti nel così detto superbonus del 110% è che l'edificio nel suo complesso migliori di due classi energetiche.

Il così detto doppio salto di classe, da attestare per il tramite delle così dette APE convenzionali (si veda d.m. Requisiti) da redigersi prima e dopo le opere di efficientamento, può essere raggiunto anche grazie all'abbinamento di interventi trainanti e trainati.

Tra gli interventi trainati, molti dei quali specificamente riguardanti le unità immobiliari in proprietà esclusiva rientra la sostituzione degli infissi a servizio delle medesime.

Proprio il cambio di infissi è spesso determinante per il miglioramento di due classi.

Superbonus e infissi, il caso

Su superbonus in condominio, sostituzione degli infissi e doppio salto di classe energetica ci giunge un quesito di un nostro lettore che mette in evidenza un aspetto forse non sufficientemente considerato, quanto meno dagli interessati non propriamente esperti della materia condominiale.

Questo il caso: «Nel condominio in cui vivo abbiamo deciso di affidare l'incarico per uno studio di fattibilità per eseguire opere rientranti nel superbonus del 110%.

Il tecnico, valutate le caratteristiche dell'immobile ci ha detto che possiamo accadere alla detrazione del 110% con due interventi:

  • posa in opera del cappotto termico sulle facciate dell'edificio;
  • sostituzione degli infissi di tutte le unità immobiliari.

Ci accingiamo, quindi, a deliberare le opere. Mi chiedo: possiamo decidere in assemblea di sostituire gli infissi anche di chi non è d'accordo?»

No, la risposta è negativa, non si può; le competenze dell'assemblea condominiale in materia di superbonus sono indicate dal comma 9-bis dell'art. 119 d.l. Rilancio.

Superbonus e infissi, assemblea condominiale e art. 119 d.l. Rilancio

Recita la norma citata: "Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole."

Si fa riferimento agli interventi di cui all'art. 119 del citato decreto Rilancio, ma pare evidente a chi scrive e in generali ai commentatori che il riferimento è agli interventi su parti comuni.

Superbonus e infissi, la competenza dell'assemblea

L'assemblea condominiale, infatti, salvo la particolarità della deroga al criterio di riparto ordinario delle spese previsto dal citato comma 9-bis, non è specificamente investita di questo potere.

Per di più, pare a chi scrive, una norma che consentisse all'assemblea di imporre limiti così stringenti alla proprietà privata in assenza di evidenti ragioni d'interesse generale potrebbe non superare il vaglio di costituzionalità cui molto probabilmente sarebbe sottoposta.

Insomma quando si valuta la realizzazione di interventi di efficientamento energetico rientranti nell'ambito del superbonus del 110% bisogna tenere in considerazione che la competenza dell'assemblea a deliberarle si ferma a quelle inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Superbonus e efficientamento energetico, fondamentali l'APE e l'asseverazione

Ciò vuol dire che tutte quante le altre opere sulle unità immobiliari che concorrono in maniera determinante al doppio salto di classe dell'edificio devono essere decise dai condòmini autonomamente.

Superbonus e infissi, il doppio salto di classe e le alternative

È evidente che, vista la situazione descritta, il condominio, l'assemblea di condominio, nell'incaricare il tecnico che predisporrà lo studio di fattibilità deve richiedere che siano messe in evidenza le soluzioni che siano per quanto più possibile slegate da opere nelle unità immobiliari in proprietà esclusiva.

Non sfugge e non solo a chi scrive, infatti, che il legittimo esercizio della facoltà di non sostituire gli infissi, per restare al nostro esempio, rappresenti di fatto un veto, inattaccabile da parte dell'assemblea, alla esecuzione degli interventi che beneficiano del superbonus del 110%.

E se il così detto doppio salto di classe non può prescindere dall'intervento nelle unità immobiliari in proprietà esclusiva?

Superbonus e infissi, il doppio salto di classe e il veto

In caso di doppio salto di classe impossibile se non grazie ad interventi nelle unità immobiliari quale ad esempio il cambio degli infissi, il veto di uno o più condòmini tale da pregiudicare l'intervento si tradurrà in impossibilità di godere della detrazione del 110%.

Si badi: qui il veto non è contestabile, non si può imporre la esecuzione di opere non volute.

Gli altri condòmini non potranno fare altro che prendere atto della situazione e valutare, eventualmente la esecuzione di interventi che possano quanto meno beneficiare dell'ecobonus nella misura connessa alle opere eseguite.

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