Dopo che il quadro normativo per il bonus 110% è ormai completo o quasi (mancano ancora solo il Decreto asseverazioni ed il Decreto requisiti tecnici, non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale), l'Agenzia delle Entrate, dopo aver pubblicato le prime faq, ha iniziato a rendere note le prime risposte ad interpello.
Documenti interpretativi molto attesi dagli addetti ai lavori, in quanto permettono di dare risposta a casi pratici di dubbia interpretazione, visto che alcuni aspetti della disciplina non sono stati perfettamente chiariti dalle norme del Decreto Rilancio e relativa legge di conversione.
Una delle prime risposte ad interpello su questo tema è la n. 325 affronta la questione del cd "Sismabonus acquisti", che è stato ricompreso anch'esso tra le operazioni che possono beneficiare della detrazione fiscale del 110% (art. 119 comma 4 Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n. 77).
Cosa è il "Sismabonus acquisti"?
Il "Sismabonus acquisti" (art. 16 comma 1-septies Decreto Legge 04.06.2013 n. 63, convertito dalla Legge 03.08.2013 n. 90) è la detrazione fiscale per gli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di edifici, situati in zone sismiche 1 - 2 - 3, come individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28.04.2006 oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, vendute dalle stesse imprese entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori; la misura dell'art. 16 prevedeva una detrazione del 75% o 85% (a secondo se l'intervento di demolizione e ricostruzione permetta la riduzione del rischio sismico di una o due classi rispettivamente) entro un massimale di spesa di euro 96.000., da utilizzare in cinque rate annuali di pari importo.
La risposta n. 325 è relativa ad interpello posto dal promissario acquirente (contratto preliminare di acquisto stipulato nel 2018) di un immobile in costruzione, rientrante in un complesso edilizio in zona sismica, oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici e con classe di A di efficienza energetica.
L'immobile sarà completato tra settembre ed ottobre 2020, con conseguente stipula del contratto definitivo di acquisto, e l'istante chiedeva di conoscere se potesse usufruire del "Sismabonus acquisti" con la percentuale di detrazione del 110%, con conseguente cessione del credito a mezzo di sconto in fattura.
In caso di risposta affermativa intendeva conoscere le modalità per operare la cessione, l'importo massimo dello sconto in fattura e se l'impresa costruttrice potesse rifiutarsi di operare la cessione con tale modalità.
Sismabonus "acquisti" e superbonus del 110%, quando è possibile usufruirne?
La fattispecie proposta dall'istante, afferma l'Agenzia, potrà usufruire di tale detrazione, rispettando tutti i requisiti richiesti ed ottemperando a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento del bonus 110%.
Lo stesso acquirente ha la possibilità di fruire, in alternativa alla detrazione fiscale del 110% da utilizzare in cinque rate annuali, di cedere il credito fiscale ai sensi dell'art. 121 del Decreto Legge 34/2020.
L'Agenzia ricorda come per poter operare la cessione dovrà munirsi di:
- visto di conformità della documentazione rilasciato da soggetti incaricati della tramissione telematiche delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
asseverazione dei requisiti tecnici degli interventi realizzati e della congruità delle spese sostenute; per gli interventi di adeguamento sismico l'asseverazione deve essere redatta da professionisti della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza.
Sismabonus "acquisti", superbonus del 110% e sconto in fattura
Sul quesito relativo all'importo massimo che può essere oggetto di sconto in fattura, la risposta fa presente che il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, non può essere di ammontare superiore al corrispettivo stesso. Il contributo sarà pari alla detrazione riconosciuta, calcolata sulla base delle spese sostenute in un determinato periodo d'imposta, tra cui il corrispettivo (non corrisposto) al fornitore proprio in virtù dello sconto in fattura operato.
Per quanto riguarda il rifiuto di operare la cessione con sconto in fattura da parte dell'impresa venditrice, la risposta sottolinea come la cessione avviene "di intesa con il fornitore" (punto 1 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 283847/2020) e pertanto rientra nella normale regolazione dei rapporti contrattuali tra le parti - e pertanto non vi è un obbligo da parte del l'impresa ad operare lo sconto in fattura.
Il venditore potrebbe pertanto anche accettare solo una cessione parziale del credito, per cui la parte residua della detrazione resterebbe in capo all'acquirente, che potrebbe utilizzarla nella propria dichiarazione dei redditi, o dar luogo ad ulteriore cessione anche per questa quota, ad altri soggetti compresi banche ed intermediari finanziari.
- https://www.condominioweb.com/superbonus-amministratore-adempimenti-fiscali.17280
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