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Superbonus, la documentazione necessaria

Qual è la documentazione necessaria per fruire del superbonus? Lo vediamo qui.
Avv. Valentina Papanice 

Documentazione necessaria per fruire del superbonus

Quali documenti bisogna predisporre per potere accedere al superbonus, la nuova detrazione fiscale sui lavori edili?

La risposta più breve alla domanda è: i documenti necessari ad attestare la sussistenza delle condizioni richiesta dalle norme. E, sempre in due parole: l'APE, l'asseverazione per gli interventi di efficienza energetica su involucro, riscaldamento ed eco bonus e l'asseverazione per gli interventi riduzione del rischio sismico.

Dopo tanta sintesi, addentriamoci un po' nel dettaglio.

A tal fine, innanzitutto ricapitoliamo brevemente quali sono gli interventi e le principali caratteristiche che devono avere; poi vedremo quali documenti servono ad attestare la presenza delle dette caratteristiche.

La misura del superbonus è incentrata sulla previsione di quattro categorie di interventi, detti principali o trainanti, e di tre categorie di interventi, detti aggiuntivi o trainati.

Gli aggettivi si riferiscono sostanzialmente alla possibilità di fruire dell'agevolazione: i primi sono necessari, in alternativa tra di loro; gli altri sono eventuali ed ammessi all'agevolazione solo se abbinati ai principali.

I principali sono: interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici.

Gli aggiuntivi sono: eco bonus, installazione di impianti fotovoltaici relativi sistemi di accumulo, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico

Gli interventi di efficientamento energetico comprendono: interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e l'ecobonus.

Per tutti sono previsti specifici requisiti.

Gli interventi di isolamento termico riguardano le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio incidendo su oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare posta all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno.

I materiali isolanti utilizzati per questi interventi devono rispettare i criteri minimi ambientali (noti anche con l'acronimo C.A.M.) previsti dal D.M. 11ottobre 2017.

I secondi e i terzi sono diretti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici relativi sistemi di accumulo (che sono tra gli interventi trainati), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, solo per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione… per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, come definiti dal D. Lgs. n. 102/2014.

Mentre i secondi interventi sono interventi sulle parti condominiali, i terzi riguardano gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; in tale secondo caso si aggiunge la possibilità "esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione … per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle" (di cui al D.M. n. 186/2017).

Tra gli interventi di efficientamento energetico c'è anche un intervento trainato, cioè l'ecobonus già previsto dalle norme: questo, se abbinato ad uno più degli interventi di efficientamento energetico trainanti gode anch'esso delle particolari condizioni agevolative.

In due casi l'ecobonus gode però ugualmente delle condizioni del superbonus anche in assenza di interventi trainanti: quando riguarda un bene sottoposto a vincolo (dal D.Lgs. n 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio) e se l'intervento trainante è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali.

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Tutti gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti per l'ecobonus dall'art. 14 co3-ter D.L. n. 63/2013 e devono consentire, anche in abbinamento con gli interventi relativi agli impianti fotovoltaici, un miglioramento di due classi di efficienza energetica.

Sismabonus

Sempre tra gli interventi trainanti c'è il sismabonus, la detrazione già prevista tra gli interventi di ristrutturazione e già resa particolarmente vantaggiosa con più interventi normativi.

Alla base della detrazione c'è la spinta alla riduzione del rischio sismico, con benefici sempre maggiori quanto più alto è il miglioramento.

Con il superbonus tutti gli interventi di sismabonus - i requisiti sono quelli già previsti per il sismabonus (dal D.P.R. n. 917/1986 e dal D.L. n. 63/2013) - sono trattati con forte e pari favore, appunto con la detrazione del superbonus, che lo ricordiamo, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (salvo che per gli IACP, per i quali è fino al 30 giugno 2022) è del 110 per cento da ripartire in cinque quote annuali uguali.

Superbonus, la documentazione il Decreto Rilancio

Per rispondere ora alla domanda iniziale - e cioè per dire quale documentazione ci serve per fruire del superbonus - andiamo a leggere il co. 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, secondo cui è prevista un'asseverazione per gli interventi sull'involucro e per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e l'ecobonus (comma 1, lett. a, b e c), e un'asseverazione per gli interventi relativi al sisma bonus (co.4).

Decreto rilancio, ecobonus e sismabonus 110%

L'asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico

In relazione agli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione è resa da un tecnico abilitato per il rilascio delle certificazioni energetiche e deve riguardare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell'art. 14 e la congruità delle spese relative agli interventi agevolati.

Copia dell'asseverazione dev'essere inviata, solo per via telematica, all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Un decreto ministeriale dovrà prevedere le modalità per l'invio della detta asseverazione e le modalità attuative.

L'asseverazione per il sisma bonus

Quanto al sismabonus l'asseverazione deve riguardare la riduzione del rischio sismico ed è elaborata dal progettisti incaricati (della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico); i professionisti devono essere iscritti agli ordini o ai collegi rispettivi (secondo le norme del D.M. n. 58/2017).

Anche per il sisma bonus i professionisti devono attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi oggetto di agevolazione.

Prescrizioni comuni alle asseverazioni

Entrambe le asseverazioni devono essere emesse al termine dei lavori o ad ogni stato di avanzamento (per quel che qui interessa, si segnala che "gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento" (v. art. 121 D.L. Rilancio).

L'asseverazione attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della sua effettiva realizzazione.

Quanto all'aspetto della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto che individuerà per l'invio dell'asseverazione.

Nell'attesa dell'emanazione del decreto si dovrà fare riferimento "ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi" (v. art. 119 D.L. Rilancio).

Norme riguardanti i professionisti asseveranti

Un aspetto che non è sfuggito a molti è la previsione di specifiche fattispecie di illeciti amministrativi per le attestazioni e le asseverazioni infedeli; illeciti che si aggiungono ai penali e precisamente si tratta di una sanzione amministrativa che va da 2000 euro a 15.000.

Inoltre è previsto per i tecnici incaricati l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire i propri clienti e allo Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Aggiungasi le norme sanzionano indirettamente anche i clienti, perché in caso di non veridicità delle attestazioni o asseverazioni essi decadono dal beneficio.

Le norme specificano inoltre che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni (e del visto conformità, v. infra) rientrano tra quelle detraibili.

Come si evince, il corredo normativo a nostra disposizione non è completo; per sapere qualcosa di più, si tratta quindi di aspettare l'emissione degli atti operativi previsti dal decreto.

Ricordiamo poi che al fine di dimostrare l'importante requisito del miglioramento della prestazione energetica è necessaria un'altra dichiarazione asseverata nell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l'intervento e rilasciato da un tecnico abilitato.

Per completezza, aggiungiamo che alla suddetta documentazione va aggiunto, in caso si opti per lo sconto o la cessione del credito d'imposta riferiti al superbonus, il visto di conformità.

In proposito, qui specifichiamo soltanto che il professionista che rilascerà in visto di conformità richiesto per lo sconto o la cessione del credito del sismabonus dovrà verificare la presenza delle dette asseverazioni e attestazioni.

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