Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Superbonus: alternative alla detrazione e responsabilità di fornitori e cessionari

Superbonus: l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito e la responsabilità di fornitori e cessionari.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Il Superbonus varato dal Governo è destinato a essere ricordato come una delle riforme più incisive degli ultimi anni, vista la ghiotta opportunità che offre a quanti intendono ristrutturare la propria abitazione all'insegna degli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico.

Il Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) non solo ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ma ha anche dato la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

È il caso di approfondire quest'ultimo aspetto e di vedere quali siano, a parere dell'Agenzia delle Entrate, le responsabilità di fornitori e cessionari.

Superbonus 110%: chi può beneficiarne?

Da un punto di vista soggettivo, la platea dei beneficiari del Superbonus al 110% è davvero ampia. Per la precisione, il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;- Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires (società di capitali; enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale; ecc.) rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Superbonus 110%: su quali interventi spetta?

Da un punto di vista oggettivo, il Superbonus con detrazione al 110% spetta per una serie di interventi volti in buona sostanza a favorire l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico.

Il Decreto Rilancio prevede due tipologie diverse di interventi:

  • quelli principali o trainanti, i quali beneficiano di per sé della superdetrazione al 110%;
  • quelli aggiuntivi o trainati, i quali godono del Superbonus solamente se effettuati congiuntamente agli interventi principali o trainanti.

Nella categoria degli interventi principali o trainanti rientrano:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici. In questa ipotesi, la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nella categoria degli interventi aggiuntivi o trainati rientrano invece:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus: come funziona?

La detrazione del Superbonus è riconosciuta nella misura del, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Ciò significa che l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Superbonus 110%, anche chi è nel regime forfetario gode del beneficio

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In altre parole, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, si può scegliere alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  • per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Superbonus, detrazione, cessione del credito e sconto in fattura

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Superbonus: quando si può optare per lo sconto o per la cessione?

L'opzione per lo sconto o la cessione in alternativa della detrazione può essere può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio previsto dall'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle case antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari

L'Agenzia delle Entrate, con audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in data 22 luglio 2020 ha risposto in merito a diversi requisiti inerenti al Superbonus, non ultimo in merito alla responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari, allorquando si preferisce, in luogo della fruizione della detrazione fiscale, lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Secondo l'Agenzia delle entrate, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d'imposta ricevuto, andando dunque incontro alle normali sanzioni previste per violazioni di questo tipo.

Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari (ad esempio, i proprietari dell'edificio) che esercitano l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

La normativa in questione prevede che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, proceda, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) e alle altre norme relative alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (2,50 per cento per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione) e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (secondo cui, tra le altre ipotesi, nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salvo disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato; mentre, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi).

  1. in evidenza

Dello stesso argomento