ATTENZIONE: CON CIRCOLARE N. 24/E DELL'8 AGOSTO 2020 L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA SPECIFICATO CHE I CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER IL REGIME FORFETTARIO POSSONO USUFRUIRE DEL SUPERBONUS SOLAMENTE MEDIANTE SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO. L'ARTICOLO SARA' AGGIORNATO A BREVE
Se una persona ha aderito al regime forfetario ha diritto ad usufruire del superbonus 110% di recente varato dal Legislatore col così detto decreto Rilancio?
La risposta chiara e precisa alla domanda, cioè un responso esplicitamente riguardante il bonus di cui all'art. 119 del d.l. n. 34/2020 non l'abbiamo, ma possiamo comunque dare una soluzione al quesito e questa è positiva.
Vediamo perché.
Traiamo spunto da un recente interpello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate il 22 luglio 2020.
In questo caso si trattava di richieste relative a sisma-bonus ed eco-bonus.
È utile rammentare che il decreto Rilancio, nella sostanza non fa altro, sia pur con delle specificazioni, che riprendere questi due bonus, già esistenti da anni, e potenziarli.
Entriamo nel merito.
Sismabonus e beneficio per chi aderisce al regime forfettario, il quesito
Nel caso risolto col quesito del 24 luglio scorso l'istante partendo dalla premessa di svolgere l'attività di avvocato e di avere aderito al così detto regime forfetario specificava che nel 2020 verranno effettuati, nell'edificio in condominio di cui fa parte l'immobile di proprietà, lavori agevolabili con il cd "sismabonus" e dunque domandava se il regime fiscale prescelto fosse ostativo rispetto alla fruizione del beneficio, in particolare nella forma della cessione del credito.
Oltre a ciò domandava anche quale fosse la "corretta modalità di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori alla quale verrà ceduto il credito, avendo intenzione di utilizzare la cessione del predetto credito a parziale pagamento del corrispettivo".
Sismabonus e beneficio per chi aderisce al regime forfetario, la risposta
Nella propria risposta, l'Agenzia, oltre a menzionare il decreto Rilancio in relazione all'innalzamento della soglia rispetto alla quale è possibile godere della detrazione, menziona quale elemento fondante della propria risposta il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017.
In questo documento stabilisce, "genericamente, che il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell'imposta.
La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (cfr. da ultimo, circolare 31 maggio 2019, n. 13/E).
In altri termini, ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell'Istante - che si avvale del c.d. "regime forfetario" disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima".
Quando alle modalità di pagamento, l'Agenzia specifica che la "fattura emessa dai fornitori deve indicare l'intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell'importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo".
Nel caso del sismabonus, nella versione precedente al d.l. Rilancio, la misura della detrazione al 75% o 85% in ragione degli interventi faceva sì che esistesse una parte di spesa che rimaneva concretamente a carico dei condòmini.
Col bonus al 110% così non dovrebbe essere.
Con la risposta n. 309/2019 fu data nella sostanza medesima soluzione anche per ciò che concerne il così detto eco-bonus.
Risposta all'interpello n. 224 del 2020