Nella giornata di mercoledì 22 luglio, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini è stato ricevuto in audizione alla Camera, esattamente presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria.
Oggetto dell'ascolto è stato il superbonus.
Interessante il contenuto delle dichiarazioni che spiegano e prefigurano quel che sarà, o dovrebbe essere, il beneficio fiscale tanto atteso e nelle intenzioni in grado di rilanciare l'economia, facendo fare al settore edile il classico traino, oltre che a consentire un ammodernamento in termini di risparmio energetico (forse questo dovrebbe essere l'asset principale) del nostro patrimonio edilizio.
Che cosa ha detto Ruffini?
Il Direttore dell'ADE ha sostanzialmente affrontato questi argomenti:
Il quadro normativo di riferimento e le principali novità
I soggetti beneficiari del Superbonus
La misura dell'agevolazione Superbonus e gli interventi ammessi
I requisiti per l'accesso al Superbonus
Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi
Le modalità di fruizione dell'agevolazione alternative alla detrazione fiscale. Lo sconto in fattura e la cessione del credito
Ulteriori interventi per i quali è possibile optare per lo sconto o la cessione del credito corrispondente alla detrazione
La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri cessionari I preesistenti meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito
La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari
Le iniziative dell'Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al Superbonus
L'elenco così sciorinato altro non è che il sommario dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini rilasciato dall'ADE sul proprio sito istituzionale. Vediamo gli aspetti principali
Detrazioni, che cos'è a chi spetta
Ruffini è partito, come si suol dire, dalle basi, rammentando che il bonus fiscale introdotto dal decreto Rilancio consiste nella detrazione dall'imposta lorda pari del 110% "delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, chiarendo anche le modalità e i termini per fruire delle agevolazioni alternative come lo sconto in fattura e la cessione del credito, nonché le iniziative che l'Agenzia porrà in essere per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al beneficio".
Tra i soggetti che ne possono usufruire, come ha ricordato il Direttore sulla scorta dell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 c'è anche il condominio nonché i singoli condòmini, per interventi connessi o autonomi.
Il sistema grosso modo designato dalla norma è questo: interventi principali (es. cappotto termine per almeno il 25% della superficie opaca) cui si agganciano una serie di altri interventi che possono godere del beneficio in esame.
In super sintesi, come ricorda Fisco Oggi (pubblicazione on-line dell'Agenzia delle Entrate) per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.
Fondamentali, è emerso dall'audizione, come già si sapeva, il salto di almeno due categorie di classe energetica, ovvero quando ciò non sarà possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Detrazioni, tra fruizione diretta quinquennale e sconto in fattura
Il 110% della spesa rispetto alla quale opera il beneficio può essere goduto in due modi:
- fruizione diretta in cinque rate annuali di pari importo;
- per taluni interventi (nei quali vanno annoverati quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus):
- sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore (il così detto sconto in fattura);
- cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (si tratta della cessione del credito).
Sono le due misure, previste dall'art. 121 del d.l. Rilancio, che più della normale detrazione dovrebbero innescare un circolo virtuoso, nelle intenzioni del Legislatore, e rispetto alle quali è atteso, attesissimo, provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale nell'audizione ha specifico che è in corso di predisposizione (ai sensi del citato art. 121 dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. Rilancio, ossia entro 30 giorni dal 18 luglio scorso.
In allegato il testo dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Audizione Direttore Ruffini DL Rilancio Comm. vigilanza AT v. 21 07 2020 ore 19