Con un comunicato sul proprio sito istituzionale, l'ufficio stampa del ministero dello sviluppo economico annuncia che il Ministro Patuanelli ha firmato il così detto decreto Asseverazioni.
Dei due decreti che il Ministro aveva annunciato - oltre a quello "Requisiti tecnici" - questo provvedimento non necessita di concerto con altri dicasteri.
Il decreto, si legge nel comunicato stampa, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dopo questo adempimento e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'atto ministeriale diventerà efficace e quindi la modulistica prodotta sul sito del Ministero diverrà ufficiale, cioè utilizzabile in quanto entrato in vigore il suddetto decreto.
Come ricorda il MISE la modulistica allegata al decreto definisce le modalità di trasmissione dell'asseverazione.
Inoltre, è dicastero ricordano che, con l'entrata in vigore del decreto medesimo (artt. 4 e 5) diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
Per l'altro decreto, quello nominato "Requisiti tecnici" è specificato che è invece in fase di completamento l'iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del MIT su, per l'appunto, i requisiti tecnici degli interventi che possono usufruire del Superbonus e del Sismabonus al 110%.
Qui di seguito le principali caratteristiche dell'asseverazione e quindi del contenuto del modulo che andrà inviato, nonché sulle verifiche e i controlli a campione.
Asseverazione, le principali caratteristiche
Come specifica il d.m. firmato l'asseverazione deve contenere il richiamo:
- agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cioè le norme che disciplinano autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- dichiarazioni circa le comunicazioni all'indirizzo pec nonché l'esistenza di una polizza con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni (la polizza andrà poi materialmente allegata al modulo, divenendone parte integrante). In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.
Il decreto specifica che l'asseverazione può essere anche data per stati di avanzamento, ma in tal caso quest'ultima deve essere sempre seguita da un'asseverazione finale.
È inoltre specificato che l'asseverazione deve essere inviata entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi e deve essere timbrata e firmata in ogni pagina, poi digitalizzata e tramessa ad ENEA tramite il suo sito, al quale il professionista asseveratore è tenuto a registrarsi preventivamente.
Verifiche e controlli, quali indicazioni dal decreto?
Le prime verifiche (art. 4) saranno automatiche, da parte dell'ENEA e, salvo i controlli di cui si dirà dopo, serviranno ad assicurare la completezza della documentazione fornita. Il d.m. specifica in che cosa consiste questo controllo automatico.
I controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni sono svolti da ENEA (art. 5) "secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211".
Il d.m. infine conferma che ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nel caso di attestazioni e asseverazioni infedeli la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del MISE irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa, secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.
Al link il testo del decreto e la modulistica allegata.
Si ribadisce: la pubblicazione sul sito del Ministero non sostituisce quella nella Gazzetta Ufficiale che determina l'entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché l'efficacia dei moduli allegati.