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Superbonus: interventi trainanti e interventi trainati

Gli interventi agevolati dal superbonus si dividono in due macroaree: gli interventi detti principali o trainanti o e gli interventi detti aggiuntivi o trainati.
Avv. Valentina Papanice 

Gli interventi agevolati dal superbonus

Il superbonus, la nuova detrazione fiscale sugli interventi edili, è previsto dall'art. 119 del Decreto n. 34/2020, noto come Decreto Rilancio, che è stato convertito in legge (L. n. 77/2020).

La conversione in legge, pur avendo sostituito l'articolo 119 con una nuova versione, non ha tolto l'idea iniziale di fondo: un nocciolo essenziale di interventi e una galassia di altri interventi che possono oppure no ruotare intorno, essere abbinati ai primi.

Ed ecco infatti che abbiamo, come la stessa guida dell'AdE riporta, gli interventi principali o trainanti e gli interventi aggiuntivi o trainati.

I primi sono quattro e sono principali o trainanti nel senso che, perché possa esserci superbonus, deve esserci uno dei quattro. Gli altri sono aggiuntivi o trainati perché sono solo eventuali e godono della agevolazione solo in presenza dei primi.

Gli interventi trainanti riguardano: l'isolamento termico sugli involucri; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari; il c.d. sisma bonus.

Mentre gli interventi trainati sono: interventi di efficientamento energetico; l'installazione di impianti solari fotovoltaici; l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Entriamo un po' nel dettaglio seguendo l'ordine espositivo della norma.

Il superbonus è detto anche super eco bonus; in effetti la misura - a parte il caso del sismabonus - riprende la previsione dell'ecobonus spingendola, diciamo così: si chiedono condizioni certamente più stringenti, ma si prevedono condizioni agevolative ben più convenienti.

Ed infatti il richiamo, primo periodo del co. 1 è proprio all'ecobonus, cioè alla detrazione per riqualificazione energetica prevista oggi dall'art. 14, D.L. n. 63/2013.

Detta detrazione, come detto, qui a condizioni più stringenti, è nella misura del 110% per le spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali. Cambia, invece, a seconda dei casi l'ammontare di spesa.

Partiamo quindi con gli interventi trainanti.

Superbonus e isolamento termico degli edifici

Gli interventi di isolamento termico sono previsti dalla lettera a) del co.1 dell'art. 119 e riguardano precisamente, le "superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

L'intervento riguarda quindi le superfici opache, che sono sostanzialmente pareti, coperture e pavimenti, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio.

Mentre, l'immobile può essere un edificio o un'abitazione posta al suo interno, ma funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (per i quali è spesso utilizzato l'acronimo C.A.M.) indicati dal D.M. 11 ottobre 2017.

Sostituzione impianto di climatizzazione su parti comuni

La seconda ipotesi di intervento trainante è contenuta nella lettera b) del co.1 e riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Gli impianti nuovi devono essere impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione (l'efficienza dev'essere almeno di classe A del regolamento delegato (UE) n. 811/2013), a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (gli ultimi due rientrano tra gli interventi trainati), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari e, solo per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell'aria), l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (definiti dall'art. 2, co. 2, lett. tt), del D.Lgs. n. 102/2014). Sono detraibili anche le spese di bonifica e smaltimento del vecchio impianto.

Sostituzione impianto di climatizzazione su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo

La terza ipotesi di intervento trainante è contenuta nella lettera c) del co.1 e riguarda gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi dall'esterno autonomi.

La misura è identica a quella prevista per le parti condominiali dalla lett. b) con l'aggiunta della possibilità, solo per le aree non metanizzate dei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (come già detto, relativa alla qualità dell'aria), con caldaie a biomassa con valori di emissioni in classe 5 stelle (di cui al D.M. n. 186/2017).

Soggetti beneficiari ecobonus

Ecobonus tra gli interventi trainati

In abbinamento le tre categorie di interventi finora indicati (di cui quindi alle lett. a, b e c) si possono eseguire gli interventi già previsti dalle detrazioni per le riqualificazioni energetiche, anche dette ecobonus e quindi fruire dell'superbonus anche per questi.

In tal caso, però, l'intervento di ecobonus deve essere abbinato ad almeno uno degli interventi su citati; è però possibile un'esecuzione autonoma, dunque svincolata dagli interventi principali, per i beni sottoposti a vincoli (dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004) o nei casi in cui gli interventi del superbonus appena citati siano vietati da regolamenti (edilizi, urbanistici ed ambientali): in tal caso, quindi, si esegue l'intervento di ecobonus con la detrazione del 110 anche senza esecuzione di intervento principale.

Inoltre, evidenziamo che lo stesso art. 119 sul superbonus, a seguito delle modifiche della legge di conversione, ha apportato, a far data dall'1 gennaio 2020, alcune modifiche alle stesse norme sull'ecobonus dall'art. 14, D.L. n. 63/2013, in materia finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Requisiti per superbonus ed ecobonus

In ogni caso, tutti gli interventi fin qui indicati devono rispettare i requisiti minimi che devono essere previsti (secondo l'art. 14, co.3 D.L. n. 63/2013) per l'ecobonus da un apposito decreto ministeriale; finché tale decreto non sarà emesso, come per tutti gli interventi di ecobonus, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008.

Inoltre, condizione necessaria per tutti i casi previsti dal superbonus (escluso il sisma bonus), è che nel complesso i vari interventi ammessi, trainati (escluse le infrastrutture per le ricariche dei veicoli elettrici) e trainanti, comporti un miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Tutte le norme fin qui indicate, per gli IACP (e gli altri istituti aventi simili finalità e specifici requisiti) si applicano anche alle spese che verranno sostenute dall'1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dunque, ad ora sono dati sei mesi in più rispetto agli altri soggetti.

Sisma bonus e superbonus

Anche gli interventi di sisma bonus rientrano tra gli interventi trainati o principali.

Ciò vuol dire in sostanza che chi effettua un intervento di sismabonus da gode della detrazione del superbonus se la spesa è sostenuta tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Le norme sul sisma bonus a cui fare riferimento sono quelle contenute nei commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, D.L. n. 63/2013.

Ecobonus e sismabonus al 110%, che cosa sono?

Inoltre, in tali casi chi cede il credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione ordinaria prevista dal TUIR per li pagamento dei premi assicurativi (v. art. 15 co.1 lett. f-bis D.P.R. n. 917/1986, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) è del 90%. Le disposizioni valgono per le zone sismiche da 1 a 3, con esclusione della 4.

La detrazione è anche per le spese relative al monitoraggio a fini antisismici, se effettuato in abbinamento ad un intervento di sisma bonus.

Impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

Tra gli interventi che possono essere abbinati ai principali, compreso il sisma bonus, abbiamo anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (co.5) e (contestualmente o dopo) di sistemi di accumulo (co.6) sugli edifici, compresi quelli pubblici, ad uso pubblico e di nuova costruzione.

La detrazione è sempre del 110 per cento e va spalmata su cinque anni, sempre che l'intervento sia abbinato ad uno dei quattro trainanti.

Ulteriore requisito previsto è che sia ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) l'energia non auto consumata in sito (con le modalità stabilite dall'art. 13 co.3 D. Lgs. n. 387/2003 e dall'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) o non condivisa per l'autoconsumo (secondo le previsioni dell'art. 42-bis, D.L. n. 162/2019) e non è cumulabile con altre agevolazioni.

Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Un altro intervento secondario o trainato è l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In questo caso l'abbinamento è possibile con gli interventi relativi a involucro e sostituzione dell'impianto di riscaldamento (co. 1 lett. a, b e c) e la detrazione, già prevista normalmente (dall'art. 16-ter, DPR n. 917/1986 sia su parti condominiali che su singoli immobili purché non siano accessibili al pubblico) acquisisce le condizioni maggiorate del superbonus.

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