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Superbonus 110%, chi può usufruirne?

Soggetti beneficiari ecobonus.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il superbonus al 110% è, probabilmente, la misura che nelle intenzioni del Legislatore dovrebbe assumere un ruolo centrale nel rilancio dell'economia italiana che riparte in seguito alla nota emergenza coronavirus.

L'art. 119 del d.l. n. 34/2020 (detto per l'appunto decreto Rilancio) disciplina questo bonus che, nella sostanza, altro non è che l'innalzamento oltre spese dell'ecobonus e del sisma bonus.

Non solo, chiaramente, l'insieme di norme prevede meccanismi di certificazione, valutazione e verifica specifici per questa agevolazione.

La misura d'altra parte è notevole: si fa riferimento ad una percentuale superiore alla spesa, detraibile in cinque anni ovvero in un'unica soluzione con sconto in fattura (pari al 100% per il contribuente) o cessione del credito. È consequenziale, allora, che il controllo sia stringente e la procedura di ottenimento più articolata del solito.

Detto ciò, appare di tutta evidenza necessario comprendere chi può beneficiare del superbonus al 110%: non tutti i contribuenti, come vedremo e alcune categorie possono solamente se inserite in particolari contesti.

Come sempre in questi casi è fondamentale leggerela norma unitamente anche ai chiarimenti dati dall'Agenzia delle Entrate.

Si badi: le guide rilasciate dall'Agenzia non hanno valore d'interpretazione autentica del dettato normativo, ma sono certamente indicative della prima lettura che l'organismo deputato ai controlli dà a quelle norme.

Come dire: la base di partenza è quella, dubbi, incertezze, estensioni del campo applicativo possono sempre esistere e vanno risolti con gli ordinari strumenti proposti dall'ordinamento giudiziario (interpelli, ricorsi, ecc.).

Soggetti beneficiari ecobonus

Il riferimento principe, si diceva, è l'art. 119 del decreto Rilancio.

La norma al nono comma individua 4 macro categorie così dettagliate:

a) condomìni. Si guardi l'accento: il riferimento non è alle singole persone, ma all'organizzazione, al condominio. Questo, vedremo tra poco ha dei riflessi anche su delle eccezioni;

b) le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Rispetto ad essi il decimo comma dell'art. 119 specifica che ferma restando la fruizione per le parti comuni dell'edificio, in relazione alle unità immobiliari il numero massimo di esse in relazione alle quali sfruttare il beneficio è due;

c) gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. A questi l'art. 119 del d.l.

Rilancio equipara "gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica";

d) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

f) le associazioni e società sportive dilettantistiche che siano iscritte nel registro istituito ai sensi del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242 (art. 5), esclusivamente in relazione ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Nel testo di legge le lettere e) ed f) sono rispettivamente elencate come . -bis ) ed e)

Superbonus: alternative alla detrazione e responsabilità di fornitori e cessionari

Soggetti beneficiari ecobonus, le specificazioni dell'Agenzia delle Entrate

Il quadro delineato dal decreto è certamente ampio: una vasta platea di soggetti, come si suole dire possono beneficiare della detrazione.

L'art. 119 fa riferimento a alle persone fisiche che agiscono al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale, società, enti, ecc.

Non fa riferimento al titolo in base al quale le persone posseggono gli immobili.

L'ADE nella propria Guida specifica che si tratta:

a) del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

b) del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria (leasing), o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.

Soggetti beneficiari ecobonus, i titolari di redditi d'impresa e il condominio

In un condominio, è cosa comunissima, possono coesistere unità immobiliari con destinazione abitative unitamente ad altre aventi destinazione commerciale, professionale ed anche artigianale.

Ecobonus al 110 senza superbonus

Alzi la mano chi non ha mai visto un condominio con al pian terreno, fronte strada, un alimentari, un negozio di scarpe, insomma un'attività commerciale. Per non parlare di studi medici, legali, notarili, ecc.

Insomma, ci si è posti un dubbio: da un lato l'art. 119 fa riferimento ai condomìni, dall'altro limita la fruizione del beneficio alle persone fisiche "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari".

Come correlare i lavori che saranno deliberati in ambito condominiale con i soggetti che nell'unità immobiliare ubicata in quell'edificio hanno il loro ufficio, negozio, ecc.?

La Guida dell'Agenzia delle Entrate specifica che "i titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni".

D'altra parte la lettera b) dell'art. 119 fa riferimento sì alle persone fisiche che agiscono fuori dalla propria attività lavorativa, ma limita questa individuazione ai soli interventi su unità immobiliari.

La domanda, così, sorge spontanea: i condomini nei quali sono presenti solamente uffici, possono deliberare esecuzione di interventi trainanti sulle parti comuni?

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