Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Ecobonus al 110 senza superbonus

Nell'ambito del c.d. superbonus, l'ecobonus figura come intervento trainato, ma ci sono alcuni casi in cui gode anche da solo delle condizioni del superbonus.
Avv. Valentina Papanice 

Ecobonus al 110 in assenza di superbonus

Nella normativa del superbonus, l'ecobonus figura tra gli interventi trainati, ma con la legge di conversione (L. n. 77/2020) del Decreto Rilancio sono state previste due eccezioni: quelle riguardanti i beni sottoposti a vincolo e quelle in cui gli interventi di superbonus sono vietati da regolamenti.

In tali casi, quindi, il classico e "semplice" eco bonus gode da solo, cioè senza intervento trainante, delle agevolazioni del superbonus, ma deve comunque garantire il miglioramento di due classi energetiche.

Superbonus ed ecobonus come intervento trainato

La norma generale è la seguente: il superbonus - cioè la detrazione al 110%, valevole per le spese sostenute da l'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e da spalmare in cinque rate annuali di pari importo - vale per determinati interventi di miglioramento energetico spinto, diciamo così: il punto di partenza è sempre l'ecobonus, ma con standards superiori; un superbonus, appunto.

Si tratta in estrema sintesi di interventi riguardanti: l'involucro e l'impianto di riscaldamento.

Detti interventi sono detti trainanti, in contrapposizione ad altri, che ad essi possono essere abbinati, detti trainati; tra questi ultimi abbiamo l'ecobonus nella sua veste classica.

Rientrano nell'ecobonus gli interventi previsti dall'art. 14 D.L. n. 63/2013 che ci siamo "abituati" a vedere prorogati, modificati e rinnovati in tutti gli anni.

Si tratta della detrazione (inizialmente nota come al 65%, poi divenuta) molto variabile a seconda delle specifiche ipotesi previste, a loro volta molto variabili, ma tutte accomunate dall'obiettivo da raggiungere: miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio.

Questi interventi che, come abbiamo detto, hanno percentuali di detrazioni variabili, qualora siano qualificabili come interventi trainati al superbonus, godono tutti indifferentemente della stessa detrazione, fermi restando i limiti di spesa previsti e che pure variano da intervento a intervento.

Queste però le condizioni richieste: abbinamento ad un intervento di superbonus, rispetto dei requisiti minimi previsti dal co.3-ter del d.L. n. 63/2013 e miglioramento, nel complesso, di due classi energetiche o, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

Superbonus ed ecobonus senza intervento trainante

Come abbiamo detto, in due casi la prima condizione, cioè l'abbinamento all'intervento di superbonus, viene meno.

Superbonus: interventi trainanti e interventi trainati

In tali casi, anche in assenza dell'intervento principale di superbonus abbiamo un ecobonus che, pur nella sua veste tradizionale, diviene, diciamo così, super agevolato. Restano le altre due condizioni: la prima, cioè il rispetto dei requisiti minimi, non rappresenta di per sé niente di nuovo, perché si tratta di una condizione già prevista per l'ecobonus; la seconda invece è molto importante e fa la differenza: l'ecobonus, da solo o abbinato all'installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo (previsti nel superbonus come interventi trainati) deve consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche.

L'abbinabilità agli interventi di all'installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo ai fini del miglioramento della casse energetica resta anche questo caso: il rinvio ai relativi co. 5 e 6, è nel co.3, richiamato in toto dalle norme laddove ammettono l'eccezione dell'ecobonus "autonomo".

All'ecobonus così fatto non sembra abbinabile l'infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici, il terzo ed ultimo intervento trainato nel superbonus, per la quale il rinvio è solo ai tre interventi "super" di miglioramento energetico.

Superbonus: il caso dei beni sottoposti a vincolo e del divieto nei regolamenti

Passando ai due casi che legittimano la detrazione al 110 su interventi ecobonus autonomi (cioè non abbinati ad interventi trainanti), il primo riguarda i beni sottoposti a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cioè il D.Lgs. n. 42/2004; mentre, il secondo è quello dell'intervento trainante prescelto di miglioramento energetico di superbonus è vietato da disposizioni contenute in Regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali.

In tutti questi casi, quindi, l'intervento di ecobonus previsto dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013 - sempre che consenta il miglioramento di due classi energetiche o se ciò non è possibile, della classe energetica più alta - anche abbinato con l'impianto fotovoltaico è ammesso alla detrazione fiscale nella misura del 110 per cento (per le spese sostenute dal 110%, valevole per le spese sostenute da l'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e da spalmare in cinque rate annuali di pari importo).

Domanda: può trattarsi interventi su condomini o anche in singole abitazioni?

A parere di chi scrive, in assenza di esclusioni espresse, bisogna vedere cos'è previsto per lo specifico intervento preso in considerazione dalla normativa "ordinaria" dell'ecobonus e dunque, seguendo quelle indicazioni, può ammettersi sia l'intervento sulla parte comune che quello sulla singola abitazione, la quale anche da sola, sempre che ottenga un passaggio di prestazione energetica di due classi, potrà evidentemente ottenere la detrazione del superbonus.

Ecobonus e sismabonus al 110%, che cosa sono?

  1. in evidenza

Dello stesso argomento