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Ecobonus energetico: cosa prevede e come funziona

La Manovra 2020 ha confermato importanti detrazioni fiscali per interventi sul risparmio energetico “qualificato” eseguito su parti comuni dell'edificio condominiale.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Negli ultimi anni sono state introdotte e confermate diverse agevolazioni fiscali per interventi effettuati su parti comuni condominiali.

La crescente necessità di ridurre il fabbisogno energetico ha portato l'attenzione politica a prevedere specifiche detrazioni atte a migliorare l'efficienza energetica dei condomini.

Anche per il 2020 è stata prorogata dalla Legge di Bilancio l'agevolazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione da un punto di vista energetico degli edifici condominiali.

Il bonus energetico consente di portare in detrazione i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per lavori di risparmio energetico eseguiti su immobili già esistenti e di ottenere un rilevante "sconto", ai fini delle imposte sui redditi in sede di dichiarazione, ripartito in dieci quote annuali.

Tipologie di agevolazione

La quota massima detraibile varia in base alla tipologia di intervento e, conseguentemente, all'indice di prestazione energetica conseguito.

Per gli interventi di riqualificazione energetica "relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117 bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio" è prevista una detrazione pari al 65% del costo sostenuto (art. 14, comma 2, lett. a, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Una detrazione più alta, pari al 70% dei costi sostenuti, è stabilita per gli interventi di "riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali" che interessano "l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore " al 25% della superficie disperdente lorda (art. 14, comma 2- quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Per tali tipologie di lavori è previsto un limite di spesa pari a 40.000 euro, "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio".

Con riferimento ai lavori di "riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva" che consentono di ottenere "almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015" la detrazione ai fini Irpef e Ires è pari al 75% con un limite massimo di spesa pari a 40.000 euro "moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio".

Presupposti oggettivi per usufruire della detrazione

Il diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica è subordinato alla comprovata sussistenza di oggettivi requisiti, e in particolare l'edificio oggetto di intervento deve essere:

  • già esistente. La prova in ordine alla sussistenza dell'immobile può essere rappresentata dalla iscrizione dello stesso nel registro catastale o dalla richiesta di accatastamento o, ancora, dal pagamento dell'imposta municipale sugli immobili (IMU);
  • dotato di un impianto di riscaldamento secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 192/05 (Circolare Agenzia entrate n. 36/E/2007).

Ecobonus spetta anche alle società che hanno sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

Procedura e documentazione per usufruire della detrazione fiscale

La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, è subordinata alla presentazione e conservazione di precisa documentazione attestante il risparmio energetico:

  • fatture e ricevute attestanti le spese sostenute;
  • asseverazione di un tecnico abilitato, contenente le informazioni necessarie per individuare la tipologia di intervento, il livello di miglioramento energetico, la percentuale di superficie interessata dal lavoro o, in alternativa, la dichiarazione resa dal direttore dei lavori che attesti i requisiti degli interventi eseguiti;
  • attestati certificazione energetica (APE) dell'edificio ante e post interventi, nonché attestati di prestazione energetica di ogni singola unità immobiliare in relazione alla quale si richiede la detrazione fiscale;
  • delibera relativa all'esecuzione dei lavori;
  • ricevuta di bonifico attestante l'avvenuto pagamento;
  • scheda tecnica informativa degli interventi eseguiti.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori il condominio per il tramite dell'amministratore è tenuto all'invio telematico all'Enea dell'attestato di qualificazione energetica e della scheda informativa.

Come per la quasi totalità di lavori condominiali per i quali è prevista una agevolazione fiscale, anche per gli interventi di risparmio energetico devono essere corrisposti con bonifico bancario o postale intestato al condominio e contenere l'indicazione dell'indicazione del codice fiscale.

Il condominio, tramite l'amministratore, ha l'onere di conservare la documentazione comprovante gli interventi effettuati per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio.

Documentazione dei condòmini attestante i lavori di risparmio energetico

Analoghi obblighi di tenuta e conservazione della documentazione sono previsti per i singoli condòmini che hanno diritto a portare in detrazione i costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica.

In particolare, ogni singolo condòmino ha l'onere di conservare l'attestazione dei lavori condominiali rilasciata dall'amministratore di condominio, ovverosia la certificazione di tutte le spese sostenute e rientranti fra gli interventi agevolabili.

Caso particolare: lavori effettuati in diversi periodi di imposta

Sovente i lavori di riqualificazione energetica, in quanto interventi importanti per tipologia e per area interessata, possono prolungarsi e interessare, da un punto di vista fiscale, diversi periodi di imposta.

Si pone in questi casi il problema di come imputare alle singole annualità le spese sostenute al fine di evitare di "perdere" il beneficio della detrazione.

In tali casi, se l'inizio e la fine dei lavori è collocata temporalmente in diversi anni è possibile usufruire del bonus energetico, portando in detrazione i componenti negativi sostenuti in ciascun periodo di imposta. Tale facoltà è dunque prevista anche nelle ipotesi in cui per gli interventi non ancora ultimati non si sia completato l'iter procedurale con l'invio della documentazione all'ENEA.

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