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Adempimenti fiscali degli amministratori di condominio: l'Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per le operazioni telematiche

Le novità per gli adempimenti fiscali degli amministratori di condominio previsti dalla circolare n. 10/E del 27 febbraio 2020
Avv. Francesco Saverio Del Buono - Foro di Bari 
29 Feb, 2020

Con la risoluzione n. 10/E del 27.02.2020 l'Agenzia delle Entrate, in risposta alle richieste arrivate dalle associazioni di categoria degli amministratori condominiali, ha fornito delle istruzioni per la trasmissione delle dichiarazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate cui gli amministratori sono tenuti per i condomìni dagli stessi amministrati.

L'Agenzia, dopo aver ricordato quali siano i requisiti per esercitare l'attività di amministratore condominiale, sia quale persona fisica che come società (in questo caso i requisiti devono essere posseduti dai soci, dagli amministratori o dai dipendenti della società), ricorda come gli amministratori sono tenuti all'adempimento della trasmissione telematica di Certificazioni Uniche e Modelli 770 quali sostituti d'imposta (art. 23 DPR 600/73); tali adempimenti possono essere svolti sia direttamente dagli amministratori, tramite l'utenza intestata al condominio, sia tramite intermediari.

Trasmissione telematica semplificata per più condomini

Nel caso l'amministratore debba svolgere la trasmissione per un considerevole numero di condomìnì, quanti sono i condomìni dallo stesso amministrati, potrà inviare le dichiarazioni telematiche non tramite le singole utenze condominiali, ma tramite un'unica utenza intestata all'amministratore stesso, al fine di facilitare lo svolgimento degli adempimenti.

Le responsabilità fiscali dell'Amministratore di condominio

In quest'ultimo caso il collegamento tra amministratore e condominio amministrato sarà verificato tramite i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria e derivanti dai modelli AA5 ed AA7 presentati al momento della registrazione: in particolare il condominio dovrà essere identificato dal codice 51 (Condomini) e l'amministratore dal codice 13 (Amministratore di condominio) o dal codice 1 se il condominio è dotato di Partita IVA (quale Rappresentante legale).

I dati del condominio se non registrati correttamente possono essere variati tramite il modello AA5 (AA7 per i condomini con partita IVA); tale adempimento potra essere svolto direttamente (tramite il servizio Fisconline o Entratel) con l'utenza del condominio, tramite intermediari o tramite presentazione dei modelli presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Utenza intestata all'amministratore e comunicazione dati per le detrazioni

L'Agenzia fa presente come con l'utenza intestata all'amministratore questi potrà anche effettuare la comunicazione relativa agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, di efficientamento (sempre relativi alle parti comuni dell'edificio) ed all'acquisto di mobili ed elettrodomestici per le parti comuni al fine dell'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata dei condòmini, ex art. 2 Decreto MEF del 01.12.2016 e del riconoscimento della relativa detrazione fiscale.

Infine la risoluzione ricorda come la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 71-bis delle disposizioni attuative del codice civile comporta la revoca anche dell'utenza telematica; l'amministratore potrà comunque effettuare gli adempimenti tramite l'utenza del condominio o tramite intermediario.

Delibera condominiale di rinuncia alle detrazioni fiscali

RISOLUZIONE n. 10

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