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Il bonus sul risparmio energetico si estende anche agli immobili non utilizzati in proprio dal contribuente.

Il bonus sul risparmio energetico si amplia per includere anche gli immobili non utilizzati direttamente dai contribuenti, offrendo nuove opportunità di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione.
Avv. Riccardo Malvevistiti - Foro di Bergamo 
Mar 8, 2018

In materia di risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione estremamente restrittiva dell'ambito di applicazione dell'agevolazione. Secondo quanto precisato con le risoluzioni n. 303/E del 15.07.2008 e n. 340/E del 01.08.2008, il beneficio collegato alla promozione della prestazione energetica degli edifici può essere fruito solo in caso di uso diretto.

La Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, con sentenza n. 5/2/2018, ha confutato tale orientamento.

Con il decreto del 19.02.2007, attuativo del bonus risparmio energetico (legge n. 296 del 27.12.2006), è stato definito l'ambito di applicazione dell'istituto. Nel dettaglio, con l'articolo 2, comma 1, del DM viene stabilito che il beneficio spetta:

  • alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR non titolari di reddito d'impresa;
  • ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico.

La Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, con la sentenza n. 5/2/2018 del 15.12.2017 ha stabilito che la detrazione risponde all'interesse pubblico, da un lato, di favorire il risparmio di risorse, e dall'altro la riduzione di emissioni nell'atmosfera, confutando l'orientamento restrittivo dell'amministrazione finanziaria che limita l'accesso al beneficio nei confronti degli immobili non utilizzati in proprio e non strumentali ad attività di impresa. => Ecobonus e cessione del credito.

L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria e le limitazioni all'incentivo. L'Agenzia delle Entrate - in occasione della risoluzione n. 303/E/2008 - ha specificato che il beneficio non può trovare applicazione nei confronti degli immobili merce.

Nel dettaglio, stando a quanto illustrato dalla risoluzione, "la normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in questione è finalizzata […] a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche […] attraverso un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio".La medesima conclusione viene raggiunta con la successiva risoluzione n. 340/E/2008, secondo cui "i titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale".

In estrema sintesi, l'assenza di un utilizzo diretto del bene non consentirebbe il riconoscimento delle condizioni alla base del beneficio fiscale.

Ecobonus si cambia. Sarà premiato il risparmio energetico

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Commissione tributaria Bolzano 5.2.2018
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