In materia di risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione estremamente restrittiva dell'ambito di applicazione dell'agevolazione. Secondo quanto precisato con le risoluzioni n. 303/E del 15.07.2008 e n. 340/E del 01.08.2008, il beneficio collegato alla promozione della prestazione energetica degli edifici può essere fruito solo in caso di uso diretto.
La Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, con sentenza n. 5/2/2018, ha confutato tale orientamento.
Con il decreto del 19.02.2007, attuativo del bonus risparmio energetico (legge n. 296 del 27.12.2006), è stato definito l'ambito di applicazione dell'istituto. Nel dettaglio, con l'articolo 2, comma 1, del DM viene stabilito che il beneficio spetta:
- alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR non titolari di reddito d'impresa;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico.
La
Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, con la sentenza n. 5/2/2018 del 15.12.2017 ha stabilito che la detrazione risponde all'interesse pubblico, da un lato, di favorire il risparmio di risorse, e dall'altro la riduzione di emissioni nell'atmosfera, confutando l'orientamento restrittivo dell'amministrazione finanziaria che limita l'accesso al beneficio nei confronti degli immobili non utilizzati in proprio e non strumentali ad attività di impresa. => Ecobonus e cessione del credito.
L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria e le limitazioni all'incentivo. L'Agenzia delle Entrate - in occasione della risoluzione n. 303/E/2008 - ha specificato che il beneficio non può trovare applicazione nei confronti degli immobili merce.
Nel dettaglio, stando a quanto illustrato dalla risoluzione, "la normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in questione è finalizzata […] a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche […] attraverso un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio".La medesima conclusione viene raggiunta con la successiva risoluzione n. 340/E/2008, secondo cui "i titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale".
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