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Ecobonus spetta anche alle società che hanno sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche alle società immobiliari per gli interventi su immobili destinati alla locazione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che, confermando la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente, accoglieva il ricorso della società beta avverso la cartella di pagamento con la quale erano state recuperate le detrazioni, relative all'anno d'imposta 2009, per le agevolazioni fiscali riconosciute dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 344, con interessi e sanzioni.

Secondo quanto sostenuto dall'Ufficio, le detrazioni recuperate riguardavano interventi di riqualificazione energetica, con sostituzione di infissi vecchi, presso immobili della società concessi in locazione a terzi, e pertanto qualificabili come "beni merce".

L'Ufficio, anche sulla base di circolari e risoluzioni interpretative della normativa (in particolare le risoluzioni n. 340/E e 303 del 2008), sosteneva la non spettanza della agevolazione per le opere di riqualificazione eseguite su beni merce, a differenza di quanto riconoscibile per gli interventi eseguiti su beni strumentali dell'impresa.

Motivi del ricorso. L'Agenzia, premettendo che gli immobili per i quali la società chiese l'agevolazione non erano "beni strumentali", ma cd. "beni merce" perché oggetto dell'attività immobiliare svolta dalla società contribuente, assume che la normativa fiscale agevolata in materia di riqualificazione energetica fu introdotta ad esclusivo vantaggio di coloro che si erano assunti il peso economico del miglioramento energetico degli immobili.

In conseguenza la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d'impresa poteva spettare solo per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Tali non potevano considerarsi i beni che le società immobiliari concedono in locazione a terzi, dovendosi ragionevolmente ritenere che i costi di riqualificazione energetica degli edifici locati siano posti sostanzialmente a carico dei conduttori.

Il ragionamento della Cassazione. La ratio legis del bonus fiscale relativo al caso di specie consiste nell'intento d'incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa" ed ai titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta.

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Pertanto il criterio di "interpretazione sistematica" del beneficio fiscale al quale genericamente allude l'Amministrazione finanziaria nell'esaminata risoluzione non può che essere recessivo rispetto al prioritario canone dell'interpretazione letterale, eventualmente integrato da quello dell'intenzione del legislatore.

Precisato che non esiste un'analoga norma speciale per le imprese (incluse le società) la cui attività consista nella locazione immobiliare - anziché nella locazione finanziaria dei medesimi beni -, è evidente che il diritto alla detrazione dall'imposta - senz'altro sussistente - spetta al proprietario/locatore e non al conduttore, sempreché, ovviamente, si tratti di "importi rimasti a carico" del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.

Del resto, com'è stato evidenziato dalla dottrina, la distinzione, formulata nelle circolari interpretative, tra "immobili strumentali" (destinati alla produzione propria o di terzi), "immobili-merce" (destinati al mercato di compravendita) e "immobili-patrimonio" (destinati al mercato locativo), non rileva ex se, ma incide solo sul piano contabile e fiscale.

In conclusione, nel caso concreto, in ragione dell'indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d'impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

ECOBONUS

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 344.

PROBLEMA

Secondo il Fisco potrebbero fruire di questa agevolazione solo i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Dovrebbero essere invece esclusi dall'agevolazione quelli locati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, non esiste un'analoga norma speciale per le imprese (incluse le società) la cui attività consista nella locazione immobiliare - anziché nella locazione finanziaria dei medesimi beni, è evidente che il diritto alla detrazione dall'imposta -senz'altro sussistente-spetta al proprietario/locatore e non al conduttore, sempreché, ovviamente, si tratti di "importi rimasti a carico" del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.

PRECEDENTI/RICHIAMI GIURISPRUDENZIALI

Cass. civ. n. 19815 del 23 luglio 2019

LA MASSIMA

Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, articoli 1, commi 344 e seguenti (Finanziaria 2007) e al Decreto Ministeriale economia e finanze 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

Cass., civ., sez. Trib., 12 novembre 2019, n. 29164

L'ecobonus può essere ceduto ad un altro condomino?

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. VI ord. 19 novembre 2019 n. 29942
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