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norbcole

Anche una società può svolgere l'incarico di amministratore di condominio?

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Con la riforma è riconosciuta la possibilità che a esercitare il ruolo sia una società tra quelle rientranti nel titolo V del Codice civile. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

 

La domanda è la seguente:

- supponiamo che la società abbia molteplici attività, quindi non solo l’amministrazione di condomini, i requisiti previsti dalla 220/2012, devono essere posseduti comunque anche dai titolari ovvero dagli amministratori della stessa oppure è sufficiente che i requisiti siano in possesso dei soli dipendenti incaricati della amministrazione condominiale?

Grazie per le eventuali risposte

Salve, in pratica hai già risposto. Se è una società di capitali anche l'amministratore; se è una società di persone anche i soci illimitatamente responsabili.

Intanto ringrazio per la celere risposta al mio dubbio. Ma come si sa, una domanda tira l'altra. Siamo in presenza di una s.r.l., che tra le sue molteplici attività, svolge anche quella di amministratore di condominio. I titolari non hanno i requisiti previsti dalla 220/2012 e hanno pensato di nominare una terza persona (in possesso dei requisiti) come A.D. della società con una procura speciale. Ho delle perplessità che ciò sia regolare e, che quindi, la società con questo escamotage, possa continuare ad amministrare condomini.

Ancora grazie

Tutto regolare ma solo A.D. potrà svolgere funzioni da amministratore condominiale .

Tutto regolare ma solo A.D. potrà svolgere funzioni da amministratore condominiale .

Grazie peppe64, con la tua risposta evito di portare la questione in assemblea.

buonasera,

volevo sapere nel dettaglio quali sono i passi per

gestire il condominio tramite una società costituita

dai condomini stessi.

 

1. lo può fare il consiglio di condominio

2. tutti gli step .... dalla delibera alle resposabilità..

 

vi ringrazio a priori

 

massimo

Buongiorno, chiederei gentilmente un approfondimento su questa questione (scrivo come se stessi rispondendo...se non è la modalità corretta, me ne scuso in anticipo (mi sono appena iscritto a questo pregevole forum)).

Nell'ipotesi di una srl con un consiglio di amministrazione, i requisiti morali e professionali di cui alla legge 220/2012 devono essere posseduti da tutti i membri del cda, o è sufficiente che siano posseduti da un unico membro con una specifica delega ad occuparsi della materia condominiale (mi riferisco naturalmente ad srl che svolgono una pluralità di attività)?

Grazie mille.

Art 71 bis

 

Omissis

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

 

Omissis

Ringrazio molto per la rapidissima risposta.

Il fatto che peppe64 mi citi testualmente la norma mi induce a pensare che la disposizione debba essere intesa rigidamente, secondo il tenore letterale; quindi, i requisiti devono essere posseduti da tutti gli amministratori (ovvero tutti i membri del cda) indistintamente. Siete d'accordo?

Grazie nuovamente.

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