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Superbonus 110%: pubblicato il provvedimento sulle modalita' di cessione del credito

Superbonus 110 e cessione credito, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate spiega come funzionerà
Avv. Francesco Saverio Del Buono - Foro di Bari 

È stato pubblicato sul portale dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento, a firma del Direttore dell'Agenzia, che indica le modalità operative per la cessione del credito.

Il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 infatti, all'art. 121, nel disciplinare la cessione del credito, anche a mezzo di sconto in fattura praticato dal fornitore, aveva demandato ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la regolamentazione delle modalità con le quali procedere alla cessione.

Superbonus 110 e cessione credito, quando si applica?

Il Provvedimento (prot. n. 283847/2020) preliminarmente ricorda come le disposizioni sulla cessione si applicano anche alle fattispecie fino ad ora escluse, quali:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis comma 1, lettere a - b) TUIR
  • recupero o restauro delle facciate, ex art. 219-220 l. 160/2019;
  • ed alle altre fattispecie per le quali già vi era la possibilità di cessione, quali:
  • riqualificazione energetica ex art. 14 Dl 63/2013;
  • riduzione del rischio sismico ex art. 16-bis commi 1-bis /1-septies Dl 63/2013;
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici.

Per accedere alla cessione i soggetti che realizzano i lavori dovranno munirsi di:

  • asseverazione del rispetto dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica e la congruità delle spese rispetto agli interventi realizzati, realizzata da professionista iscritta ad un albo, ed inviata telematicamente ad ENEA;
  • asseverazione che attesti l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, realizzata da professionista esperto in direzione dei lavori, collaudo statico, e progettazione strutturale
  • visto di conformità della documentazione che attesti il diritto al beneficio della detrazione, da rilasciarsi a cura dei responsabili dei centri di assistenza fiscale, commercialisti e tributaristi.

Superbonus 110 e importo della cessione

In caso di cessione con sconto in fattura il fornitore acquista un credito d'imposta pari alla detrazione spettante; lo sconto non riduce l'imponibile IVA e dovrà essere indicato nella fattura relativa agli interventi effettuati, specificando che lo sconto è praticato ex art. 121 Dl 34/2020.

L'importo della detrazione oggetto della cessione sarà calcolato sull'intera spesa, compreso quanto non versato in virtù dello sconto: in caso di esistenza di diversi fornitori, l'importo della detrazione sarà calcolato sulla spesa complessiva sostenuta nell'anno di imposta.

Superbonus 110 e modalità di comunicazione della cessione

La cessione potrà essere comunicata solamente in via telematica con il modello "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica", allegato al Provvedimento, a partire dal 15.10.2020.

La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, o entro il 16 marzo dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui doveva essere indicata la prima rata ceduta e non utilizzata in detrazione (per i casi di cessione di rate di detrazione non godute).

La comunicazione sarà inviata direttamente dal beneficiario della detrazione, o da intermediario abilitato, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate; per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% alla comunicazione provvederà il soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per gli interventi eseguiti su parti comuni di edificio la comunicazione spetterà all'amministratore condominiale, che dovrà provvedere alla comunicazione personalmente o tramite intermediario; nei casi in cui non vi sia l'obbligo di nomina dell'amministratore, vi provvederà il condòmino delegato a svolgere tali adempimenti.

Nel caso di cessione delle quote residue di detrazione per spese sostenute negli anni 2020-2021 la comunicazione dovrà essere effettuata dal condòmino; se però si tratta di interventi che danno diritto alla detrazione del 110% alla comunicazione dovrà provvedere il soggetto che rilascia il visto di conformità.

Per gli interventi di efficientamento energetico la comunicazione di cessione potrà essere effettuata dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di trasmissione dell'asseverazione; l'Agenzia provvede a verificare l'esistenza dell'asseverazione sulla base dei dati comunicati da ENEA; in caso di assenza la comunicazione della cessione viene scartata.

Entro 5 giorni dalla comunicazione viene rilasciata, nell'area del portale dell'Agenzia riservata al soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con le relative motivazioni.

Entro il quinto giorno del mese successivo invio la comunicazione può essere annullata o sostituita; superato tale termine ogni comunicazione sarà aggiunta alla precedente.

Per interventi su parti comuni di edificio il condomino che intende cedere la propria detrazione dovrà comunicarne i dati all'amministratore, se non sono già contenuti nella delibera condominiale, indicando il soggetto a cui la detrazione è ceduta, l'importo, il codice fiscale del cessionario e la sua accettazione.

Nel caso in cui non sia nominato l'amministratore (art. 1129 c.c.) i dati dovranno essere comunicati al condomino incaricato di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'amministratore o il condomino delegato produrranno al cedente il protocollo telematico di trasmissione della comunicazione.

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Importante: il mancato invio della comunicazione rende la cessione inefficace.

Superbonus 110 e cessione credito e utilizzo del credito d'imposta: compensazione o ulteriore cessione

Il cessionario potrà utilizzare il credito fiscale:

  • direttamente
  • cedendolo ad altro soggetto.

L'utilizzo diretto potrà avvenire in compensazione ex art. 17 D. Lgs 241/97, sulla base delle rate residue non godute dal beneficiario, e con la stessa ripartizione in quote annuali della detrazione originaria; il credito d'imposta potrà essere fruito dal giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione (se avvenuta in modo corretto), e comunque non prima dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi.

Il cessionario dovrà comunque:

  • accettare la cessione utilizzando l'apposita funzionalità del sito dell'Agenzia delle Entrate;
  • adottare per la compensazione il modello F24 telematico; nel modello non potrà essere inserito un credito d'imposta superiore all'imposta dovuta dal cessionario, pena lo scarto del modello F24;
  • utilizzare i codici tributo che saranno successivamente comunicati.

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Superbonus 110 e cessione credito dopo il primo passaggio

In alternativa come detto il cessionario potrà a sua volta cedere il credito acquisito ad un soggetto terzo, comprese banche ed intermediari finanziari, con possibilità di ulteriore cessione; la cessione può avvenire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione della cessione.

L'operazione si perfeziona con la comunicazione telematica tramite il portale dell'Agenzia da effettuarsi in questo caso a cura del cedente.

Anche in questo caso la comunicazione conferisce efficacia alla cessione; il cessionario dovrà a sua volta accettare la cessione prima di utilizzare il credito con le stesse modalità e condizioni del cedente.

I cessionari non rispondono della mancata sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della detrazione, di cui sarà responsabile solo il beneficiario, che dovrà restituire la somma corrispondente alla detrazione maggiorata di interessi e sanzioni, esclusi i casi in cui il fornitore o cessionario abbiano concorso alla violazione.

Esclusa questa ipotesi i cessionari rispondono solo per l'utilizzo di un credito in maniera errata o superiore a quello acquisito.

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