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Superbonus e altre detrazioni fiscali, si possono cumulare?

L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in ordine alla cumulabilità del Superbonus 110% con altri benefici fiscali.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Cosa accade se un medesimo intervento è astrattamente inquadrabile nell'ambito di leggi agevolative diverse, che prevedono diverse percentuali detraibili e diversi adempimenti?

A tale interrogativo ha fornito una prima (ma ancora poco esaustiva) risposta, l'Agenzia delle Entrate che, prima con la guida dello scorso 24 luglio e poi con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, ha fornito le prime indicazioni in ordine alla cumulabilità dell'agevolazione 110%.

Il "problema" della cumulabilità delle detrazioni fiscali si è posto, recentemente, con sempre maggiore interesse.

Il Governo, negli ultimi anni, ha intrapreso una massiccia politica di risanamento, premiando l'impegno a rinnovare i nostri immobili attraverso la previsione di importanti e soprattutto numerose misure agevolative e "sconti" fiscali.

Alla luce dell'attuale panorama normativo che prevede diversi benefici fiscali, può verificarsi e anche di frequente, che uno stesso intervento conferisca il diritto di portare in detrazione le spese sostenute secondo percentuali diverse con differenti adempimenti, perché diverse sono le normative fiscali che considerano lo stesso intervento come agevolabile.

In precedenza, è stato risolto un caso di cumulabilità fra diverse norme agevolative che disciplinavano interventi in parte sovrapponibili.

Si tratta dell'ipotesi di interventi di isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, realizzati sia sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, sia sulla restante parte dell'involucro, esclusi dal bonus facciate ma rientranti nell'ecobonus.

Sul punto, l'Agenzia ha fornito un risolutivo chiarimento, con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, con la quale ha affermato la fruibilità di entrambe le detrazioni fiscali, a condizione che le spese riferite ai due diversi interventi siano contabilizzati distintamente e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Superbonus e altre detrazioni fiscali, il quadro

Con l'introduzione del nuovo Superbonus 110% e soprattutto con l'ampliamento del novero degli interventi agevolabili rispetto alla "vecchia" versione del Decreto Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 maggio, si possono verificare nuove e diverse ipotesi di cumulabilità con altre detrazioni.

In particolare, con la circolare n. 24/E, l'Agenzia rileva che gli interventi trainanti, ammessi al Superbonus, possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili, ai sensi del citato art. 14 D.L. n. 63/2013, o anche tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Come comportarsi, dunque, in questi casi, al fine di scongiurare possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate al disconoscimento del diritto di detrazione? Come occorre agire per evitare di trovarsi nella condizione di dover versare l'intero importo portato in detrazione, nonché le conseguenti sanzioni?

Proveremo a dare una risposta a tali interrogativi, sulla base di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, soffermandoci sull'ipotesi in cui uno stesso intervento sia previsto come lavoro agevolabile al 110% e da altre detrazioni fiscali.

Superbonus 110%: gli interventi agevolabili

Ormai chiari sono gli interventi che ammettono al beneficio fiscale del 110%.

I c.d. interventi trainanti, possono, per maggiore semplicità, essere suddivisi in quattro macro categorie, e in particolare:

  1. interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari;
  4. interventi di adeguamento delle norme antisismiche.

Vi sono poi altre tipologie di interventi definiti trainati che, se eseguiti unitamente ai citati interventi trainanti, consentono di beneficiare della detrazione pari al 110%.

Si tratta in particolare di:

  1. altri interventi di efficientamento energetico;
  2. installazione di impianti solari fotovoltaici;
  3. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Ecobonus al 110 senza superbonus

Cumulabilità del Superbonus 110% con altre detrazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la guida del 24 luglio, ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla possibilità di cumulare il Superbonus 110% con altre detrazioni fiscali.

In particolare, l'Agenzia premette che per gli interventi, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente.

In altri termini, se determinate tipologie di interventi non rispettano i requisiti per usufruire della più elevata detrazione pari al 110%, spettano comunque le agevolazioni secondo le "vecchie" regole valide fino al 31 dicembre 2020.

Superbonus in condominio: gli interventi abbinabili nelle unità individuali

Si tratta, nello specifico, di:

  • interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi.

Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione e? attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Confermata la vigenza delle norme agevolative che disciplinano le "vecchie" agevolazioni fiscali, l'Agenzia, confermando, in sostanza, quanto già chiarito con la circolare n. 2/20, con riferimento alla diversa detrazione fiscale prevista per gli interventi rientranti nel c.d. bonus facciate, l'Amministrazione con la Guida prima e con la citata circolare n. 24/E analizza due specifici casi di ipotetica cumulabilità della detrazione fiscale al 110% con altri benefici, fornendo primi chiarimenti.

Superbonus e altre detrazioni fiscali, I° caso: stesso intervento più agevolazioni.

Il contribuente può usufruire di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione allo stesso intervento e portando in detrazione le relative spese.

In altri termini, se lo stesso intervento è previsto da diverse norme agevolative, il contribuente potrà portare in detrazione le spese sostenute sulla base di una sola norma agevolativa.

Al riguardo, sono ancora pochi e poco chiari i criteri da tenere in considerazione e applicare per valutare quale norma agevolativa debba, in qualche modo, "prevalere", al fine di determinare la percentuale detraibile e gli adempimenti da rispettare.

Superbonus e altre detrazioni fiscali, II° caso: diversi interventi diverse fattispecie agevolabili.

Il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Ancora, se si effettuano interventi sull'involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, si potrà usufruire di entrambe le agevolazioni.

Nell'esempio riportato dall'Amministrazione nella circolare n. 24/E sarà possibile (astrattamente) beneficiare di entrambe le agevolazioni per le tipologie di lavori eseguiti sul medesimo immobile, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

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