La circolare tanto attesa è arrivata.
Porta il n. 24 / E ed è datata 8 agosto 2020; insieme anche il provvedimento del Direttore dell'Agenzia sullo sconto in fattura (la circolare comunque contiene dei chiarimenti) e il quadro sarà completo.
Dopo i decreti Asseverazioni e Requisiti tecnici (per i quali comunque manca la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), un altro tassello si aggiunge. Adesso manca lo la pubblicazione di questi atti e poi si andrà a pieno regime al 100%, 110%, verrebbe da dire
La circolare illustra e chiarisce:
- ambito soggettivo di applicazione di applicazione del beneficio fiscale;
- ambito oggettivo;
- requisiti per l'accesso al superbonus;
- detrazione spettante;
- altre spese ammissibili al superbonus oltre quelle più note;
- cumulabilità con altre detrazioni;
- adempimenti necessari per usufruire del bonus;
- controlli in merito all'intera pratica.
Un provvedimento senz'altro atteso e che si pone come guida di lettura ufficiale e di riferimento per comprendere come applicare in concreto le norme di cui all'art. 119 del d.l. Rilancio.
Così, ad esempio, sulla scorta delle altre detrazioni fiscali, in relazione ai piccoli condomìni senza amministratore è detto che «al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale».
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate specifica, ad esempio, che per l'opzione di cui all'art. 121 d.l. Rilancio (cessione credito, sconto in fattura) "sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" (di seguito "Comunicazione"), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni.
La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione."
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020