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philippoussis82

Bonus facciate (90%) e interventi sull'intonaco: aiutatemi a capire

Buonasera, vi scrivo nella speranza di ottenere chiarimenti circa l'interpretazione delle norme e della circolare esplicativa pubblicata dall'agenzia delle entrate, relativamente al "bonus facciate" attualmente in vigore.

La suddetta circolare esplicativa afferma che qualora, in occasione degli interventi di pulitura o tinteggiatura della facciata, si intervenga sull'intonaco in misura superiore al 10%, diventerà obbligatorio rispettare i requisiti di trasmittanza termica, finalizzati al risparmio energetico, che consentirebbero di accedere - per tale tipologia di lavori - ad un diverso bonus (cd. "eco-bonus").

Da quanto sopra dovrebbe derivare l'ovvia conseguenza che, nel caso in cui, nel corso dei lavori di pulitura e tinteggiatura della faccia, si debba intervenire su superfici di intonaco inferiori al 10%  non sarà obbligatorio preoccuparsi degli obblighi di efficienza energetica.

Resta tuttavia un dubbio che non riesco a chiarire.

Se intervengo sull'intonaco in misura inferiore al 10% (ipotizziamo 8%), saranno detraibili anche se spese sostenute per il rifacimento di quell'8% di intonaco?
Oppure quella spesa non sarà oggetto di alcuna detrazione?

Avrei ipotizzato che anche le spese per quell'8% fossero detraibili, ma ci ha pensato l'agenzia delle entrate a mettermi in crisi, laddove, nella suddetta circolare esplicativa, asserisce che la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata 
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

In forza della suddetta indicazione, sembrerebbe dunque che NON si possa accedere alle suddette detrazioni per gli interventi sull'intonaco che interessino meno del 10%.

Al contempo, tuttavia, la stessa circolare precisa che superando il 10%, con riguardo agli interventi sull'intonaco, si dovrà applicare l'eco-bonus e non il bonus facciate.

Se tale interpretazione fosse corretta, si dovrà giungere alla conclusione che in qualsiasi caso , sia sopra e sia sotto il 10%, le spese sostenute per il riferimento dell'intonaco non potranno essere detratte mediante bonus facciate (salvo raggiungere certi requisiti e rientrare in bonus di altra natura).

E' corretto?

Grazie del supporto.

philippoussis82 dice:

Buonasera, vi scrivo nella speranza di ottenere chiarimenti circa l'interpretazione delle norme e della circolare esplicativa pubblicata dall'agenzia delle entrate, relativamente al "bonus facciate" attualmente in vigore.

La suddetta circolare esplicativa afferma che qualora, in occasione degli interventi di pulitura o tinteggiatura della facciata, si intervenga sull'intonaco in misura superiore al 10%, diventerà obbligatorio rispettare i requisiti di trasmittanza termica, finalizzati al risparmio energetico, che consentirebbero di accedere - per tale tipologia di lavori - ad un diverso bonus (cd. "eco-bonus").

Da quanto sopra dovrebbe derivare l'ovvia conseguenza che, nel caso in cui, nel corso dei lavori di pulitura e tinteggiatura della faccia, si debba intervenire su superfici di intonaco inferiori al 10%  non sarà obbligatorio preoccuparsi degli obblighi di efficienza energetica.

Resta tuttavia un dubbio che non riesco a chiarire.

Se intervengo sull'intonaco in misura inferiore al 10% (ipotizziamo 8%), saranno detraibili anche se spese sostenute per il rifacimento di quell'8% di intonaco?
Oppure quella spesa non sarà oggetto di alcuna detrazione?

Avrei ipotizzato che anche le spese per quell'8% fossero detraibili, ma ci ha pensato l'agenzia delle entrate a mettermi in crisi, laddove, nella suddetta circolare esplicativa, asserisce che la detrazione spetta per gli interventi:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata 
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

In forza della suddetta indicazione, sembrerebbe dunque che NON si possa accedere alle suddette detrazioni per gli interventi sull'intonaco che interessino meno del 10%.

Al contempo, tuttavia, la stessa circolare precisa che superando il 10%, con riguardo agli interventi sull'intonaco, si dovrà applicare l'eco-bonus e non il bonus facciate.

Se tale interpretazione fosse corretta, si dovrà giungere alla conclusione che in qualsiasi caso , sia sopra e sia sotto il 10%, le spese sostenute per il riferimento dell'intonaco non potranno essere detratte mediante bonus facciate (salvo raggiungere certi requisiti e rientrare in bonus di altra natura).

E' corretto?

Grazie del supporto.

E' un po' più semplice:

  • sotto il 10% non hai l'obbligo di fare il cappotto, puoi detrarre la tinteggiatura e i lavori accessori alla tinteggiatura come il ripristino di piccole porzioni di intonaco ammalorato;
  • sopra il 10% devi rispettare i requisiti minimi in materia di dispersione termica, quindi sostanzialmente nella maggior parte dei casi devi fare il cappotto, il tutto detraibile al 90%.
  • Grazie 1

Ti ringrazio molto per il riscontro.

 

La tua interpretazione mi sembrerebbe assolutamente sensata ed è la stessa che avrei dato io, se non fosse in netto contrasto con quanto affermato dall'agenzia delle entrate nella circolare esplicativa che ho citato in apertura.

 

A tuo avviso cosa vuole dire la AE quando afferma che la detrazione spetta (oltre che per tinteggiatura, pulitura, manutenzione di pluviali, fregi e ornamenti...) per i lavori:

"sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio."

 

Devo pensare che si siano sbagliati a scrivere?

E' un concetto che potrebbe essere espresso molto semplicemente, mediante un uso corretto della lingua italiana.

 

In base a quanto hanno scritto loro, purtroppo, sembrerebbe che i lavori sull'intonaco non sia detraibili se non interessano oltre il 10%.

Restando quindi esclusi quelli che interessano meno del 10%.

 

Tuttavia ciò sarebbe del tutto insensato.

 

Mi piacerebbe trovare una chiave interpretativa e lessicale che dia un senso a quanto specificato dalla AE (e che sia conforme alla tua interpretazione) piuttosto che sperare che si siano sbagliati a scrivere.

 

Grazie ancora!

 

Modificato da philippoussis82
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philippoussis82 dice:

Ti ringrazio molto per il riscontro.

 

La tua interpretazione mi sembrerebbe assolutamente sensata ed è la stessa che avrei dato io, se non fosse in netto contrasto con quanto affermato dall'agenzia delle entrate nella circolare esplicativa che ho citato in apertura.

 

A tuo avviso cosa vuole dire la AE quando afferma che la detrazione spetta (oltre che per tinteggiatura, pulitura, manutenzione di pluviali, fregi e ornamenti...) per i lavori:

"sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio."

 

Devo pensare che si siano sbagliati a scrivere?

E' un concetto che potrebbe essere espresso molto semplicemente, mediante un uso corretto della lingua italiana.

 

In base a quanto hanno scritto loro, purtroppo, sembrerebbe che i lavori sull'intonaco non sia detraibili se non interessano oltre il 10%.

Restando quindi esclusi quelli che interessano meno del 10%.

 

Tuttavia ciò sarebbe del tutto insensato.

 

Mi piacerebbe trovare una chiave interpretativa e lessicale che dia un senso a quanto specificato dalla AE (e che sia conforme alla tua interpretazione) piuttosto che sperare che si siano sbagliati a scrivere.

 

Grazie ancora!

 

Io l'ho capita così: se rifai meno del 10% dell'intonaco e non ritinteggi (intonaco a vista?), allora non hai diritto al bonus facciate.

Se ritinteggi, allora il rifacimento di piccole parti di intonaco è funzionale alla ritinteggiatura, quindi per me viene assorbito in questo intervento.

condo77 dice:

Io l'ho capita così: se rifai meno del 10% dell'intonaco e non ritinteggi (intonaco a vista?), allora non hai diritto al bonus facciate.

Se ritinteggi, allora il rifacimento di piccole parti di intonaco è funzionale alla ritinteggiatura, quindi per me viene assorbito in questo intervento.

Anche questa sarebbe una interpretazione intelligente e sensata, ma non capisco come fare a tirarla fuori dalla parole della AE.

 

Interpretando letteralmente la frase in esame, che vuol dire che la detrazione 90% è consentita: "sulle strutture opache della facciata [...] che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio" ?

 

Tornando al tuo esempio, ipotizziamo che tu non debba tinteggiare perché utilizzi intonaco a vista.

 

- Se stai SOTTO il 10% sei FUORI dalla detrazioni perché non rispetti il limite minimo indicato dalla AE (che dice espressamente "OLTRE il 10%).

 

- Se stai SOPRA il 10% sei FUORI ugualmente, in quanto a quel punto dei fare la riqualificazione e fruire di un altro tipo di bonus.

 

Il fatto che sotto il 10% sia funzionale alla tinteggiatura è una osservazione sensata e intelligente, ma convieni con me che nella circolare di cui sopra questa cosa non è specificata e che si tratta di una interpretazione dell'interpretazione?

Modificato da philippoussis82
philippoussis82 dice:

Anche questa sarebbe una interpretazione intelligente e sensata, ma non capisco come fare a tirarla fuori dalla parole della AE.

 

Interpretando letteralmente la frase in esame, che vuol dire che la detrazione 90% è consentita: "sulle strutture opache della facciata [...] che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio" ?

Le strutture opache a cui si riferisce qui sono i pannelli di materiale coibente.

Il pensiero piuttosto convoluto dell'AdE è: se la facciata è solo in parte di intonaco, altra parte p.e. mattoni a vista o piastrelle o vetro o bassorilievi in marmo scolpiti ai tempi di Plinio il vecchio, allora l'obbligo di isolare si riferisce alla quota parte di facciata intonacata.

 

A conferma:

ATTENZIONE
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della
superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare
l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti
verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non
rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando
completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10%
va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata
dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

 

Che dal metodo di calcolo ci sia da escludere le parti diverse dall'intonaco come pietre, piastrelle, ecc era chiaro...ma cosa c'entra?

 

Io continuo a non capire come dalla frase che ho citato si possa ricavare la tua interpretazione (che a me farebbe molto comodo! Ma che devo in qualche modo emergere dal tenero letterale, non la si può inventare).

 

Avevo editato il post precedente, degli un occhiata eventualmente.

philippoussis82 dice:

Anche questa sarebbe una interpretazione intelligente e sensata, ma non capisco come fare a tirarla fuori dalla parole della AE.

 

Interpretando letteralmente la frase in esame, che vuol dire che la detrazione 90% è consentita: "sulle strutture opache della facciata [...] che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio" ?

 

Tornando al tuo esempio, ipotizziamo che tu non debba tinteggiare perché utilizzi intonaco a vista.

 

- Se stai SOTTO il 10% sei FUORI dalla detrazioni perché non rispetti il limite minimo indicato dalla AE (che dice espressamente "OLTRE il 10%).

 

- Se stai SOPRA il 10% sei FUORI ugualmente, in quanto a quel punto dei fare la riqualificazione e fruire di un altro tipo di bonus.

 

Il fatto che sotto il 10% sia funzionale alla tinteggiatura è una osservazione sensata e intelligente, ma convieni con me che nella circolare di cui sopra questa cosa non è specificata e che si tratta di una interpretazione dell'interpretazione?

Se fai solo l'intonaco a vista, no tinteggiatura, no cappotto allora è corretto che sotto il 10% sei escluso dal bonus facciate.

Sopra il 10% sei dentro se rispetti i requisiti di trasmittanza: per rispettarli, solitamente bisogna fare il cappotto o simile, ma non è detto, su un condominio recente ben coibentato potrebbero essere già ok.

Nel caso non siano ok, allora si potrà fare il cappotto, che rientra sempre nel bonus facciate (oltre a rientrare in altri tipi di bonus come scrivi, p.e. adesso c'è il nuovo superbonus del 110%).

 

Forse invece che tentare di fare ancora l'esegesi del testo, potremmo partire dall'altra parte: tu cosa avresti intenzione di fare? 🙂

 

Scusate se mi intrometto, ma:

 

la frase è: interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

 

A mio sindacabile parere, la o sta a significare: sono compresi gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (in sostanza le pareti esterne, perimetrali dell'edificio);

sono compresi gli interventi che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

 

Solitamente oppure (o) è una semplice congiunzione disgiuntiva: altrimenti...se no...

 

Del resto anche gli altri interventi agevolabili sono espressi con la congiunzione o: interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata

Interventi di sola pulitura

oppure interventi di tintegguatura esterna

cioè se pulisci la facciata puoi fruire della detrazione del 90%; se tinteggi solamente puoi fruire della detrazione del 90%

 

 

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Danielabi dice:

Scusate se mi intrometto, ma:

 

la frase è: interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

 

A mio sindacabile parere, la o sta a significare: sono compresi gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (in sostanza le pareti esterne, perimetrali dell'edificio);

sono compresi gli interventi che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

 

Solitamente oppure (o) è una semplice congiunzione disgiuntiva: altrimenti...se no...

 

Del resto anche gli altri interventi agevolabili sono espressi con la congiunzione o: interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata

Interventi di sola pulitura

oppure interventi di tintegguatura esterna

cioè se pulisci la facciata puoi fruire della detrazione del 90%; se tinteggi solamente puoi fruire della detrazione del 90%

 

 

Effettivamente ci siamo persi un po' per strada, alla luce di quanto dici oserei affermare che il 10% è stato messo per evitare che si intervenga soltanto sui frontalini dei balconi ad esempio, o solo sui sottobalconi ecc.

  • Mi piace 1

Dopo giorni di riflessione forse ho capito cosa vuole dire l'agenzia delle entrate (accidenti alla loro scarsissima capacità espressiva):

 

"- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata"

 

E questo è chiaro.


"- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura" 

 

Anche questo è altrettanto chiaro.


"- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio."

 

Qui dovrebbe funzionare così: se fai SOLO intonaco (senza nessuno dei due interventi citati ai punti che precedono), allora non hai diritto a detrazione, se lo fai in misura inferiore al 10%.

 

Se invece fai con intonaco (sia con, sia senza le altre due tipologie di lavori sopra citate) in misura superiore al 10%, devi rispettare i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Se non rispetti i suddetti requisiti energetici, perdi lo sconto del 90%.

Se invece li rispetti, mantieni lo sconto del 90%.

Questo però NON VUOL DIRE se sei obbligato a rispettare i requisiti (ancora più stringenti, ovverosia l'aumento di due classi energetiche) previsti per l'ottenimento dell'eco-bonus (110%).

 

Quindi, in definitiva, si delineano le seguenti ipotesi

 

- Se fai solo pulitura e/o tinteggiatura e/o balconi, fregi, grondaie, ecc...rientri nel bonus facciate.

- Se fai pulitura, tinteggiatura, ecc. e fai ANCHE l'intonaco in misura inferiore al 10%, continui a rientrare nel bonus.

- Se non fai lavori di tinteggiatura, pulitura, balconi, ecc. e fai SOLO intonaco in misura inferiore al 10%, non hai diritto al bonus facciate.

- Se non fai lavori di tinteggiatura, pulitura, balconi, ecc. e fai SOLO intonaco in misura superiore al 10%, hai diritto al bonus facciate, ma a condizione che rientri in certi parametri di efficienza e trasmittanza.

- Se fai lavori di tinteggiatura, pulitura, balconi, ecc. e fai ANCHE l'intonaco in misura superiore al 10%, hai diritto al bonus facciate, ma a condizione che rientri in certi parametri di efficienza e trasmittanza.

 

In questo modo mi sembra che tutti torni ad avere coerenza, sia letterale, sia sistematica.

 

Concordate?

Modificato da philippoussis82
  • Mi piace 1
philippoussis82 dice:

- Se non fai lavori di tinteggiatura, pulitura, balconi, ecc. e fai solo intonaco in misura inferiore al 10%, non hai diritto al bonus facciate.

L'unica conclusione contestabile è questa: da dove ricavi che se fai solo l'intonaco inferiore al 10% non puoi fruire del bonus, visto che l'intervento è  sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico?

Danielabi dice:

L'unica conclusione contestabile è questa: da dove ricavi che se fai solo l'intonaco inferiore al 10% non puoi fruire del bonus, visto che l'intervento è  sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico?

Ciao Daniela, rispondo al tuo quesito.

 

L'agenzia delle entrate dice (cito letteralmente):

 

"In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

-  di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata

-  su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

-  sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio."

 

Fra i tre punti sopra citati non vi sono congiunzioni copulative o disgiuntive (e/o) e pertanto tutt'e tre le tipologie di lavori consentono di accedere al bonus, sia alternativamente, sia cumulativamente.

 

Ipotizziamo dunque che tu non fai né lavori del primo tipo (pulitura, tinteggiatura...), né del secondo tipo (balconi, ornamenti...), ma SOLTANTO quelli del terzo tipo.

 

Ebbene, in questo caso i lavori presi in considerazione ai fini del bonus facciate sarebbero 2:

 

- O l'intonaco (e in questo caso DEVI stare sopra al 10%, altrimenti non hai diritto al bonus, visto che si dice "che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio");

 

- O interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (evidentemente diversi dall'intonaco, altrimenti non avrebbe senza la distinzione rispetto all'opzione che precede).

 

Ora, io non sono un tecnico, quindi non un'idea certa di costa possano essere gli "interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico" (che non consistano nel rifacimento dell'intonaco).

 

Tuttavia ho pensato che potrebbe trattarsi di un cappotto, che magari non rientra nei parametri di legge (in quanto non ci sono vincoli da rispettare se non rifai l'intonaco), ma che comunque, dando una nuova veste all'edificio, viene fatto rientrate nel bonus facciate.

O ancora potrebbe trattarsi di un rivestimento in pietra o piastrelle...

 

Su quest'ultimo punto (ovverosia su cosa siano gli "interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico") non mi sentirei di metterci la mano sul fuoco.

 

Per tutto il resto invece mi sentirei a questo punto abbastanza sicuro.

 

 

Modificato da philippoussis82

🙄  temo che tu ti sia incagliato su un particolare, senza considerare la ratio della norma e soprattutto cio' che AdE scrive nella circolare 2/2020, qualche riga sotto a quanto riporti, cioè /pag. 7 della circolare):

 

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
 il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
 il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi

 i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

 

Inoltre:

 

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

 

Sarebbe assurdo non agevolare gli interventi sul rifacimento dell'intonaco inferiori al 10%, sarebbe come dire: o fate il cappotto oppure lasciate le facciate scarrufate, perchè se non si sistema l'intonaco sarà dura rifare la pittura. Mi sembra una interpretazione tranciante e contraria alla ratio indicata dal legislatore.

 

 

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Danielabi dice:

🙄  temo che tu ti sia incagliato su un particolare, senza considerare la ratio della norma e soprattutto cio' che AdE scrive nella circolare 2/2020, qualche riga sotto a quanto riporti, cioè /pag. 7 della circolare):

 

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
 il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
 il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi

 i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

 

Inoltre:

 

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

 

Sarebbe assurdo non agevolare gli interventi sul rifacimento dell'intonaco inferiori al 10%, sarebbe come dire: o fate il cappotto oppure lasciate le facciate scarrufate, perchè se non si sistema l'intonaco sarà dura rifare la pittura. Mi sembra una interpretazione tranciante e contraria alla ratio indicata dal legislatore.

 

 

Se ho ben capito Philip, si resterebbe esclusi solo se si rifà esclusivamente l'intonaco e per meno del 10%, no pittura.

Direi una combinazione estremamente rara, che avevo escluso anch'io qlc post fa.

condo77 dice:

Se ho ben capito Philip, si resterebbe esclusi solo se si rifà esclusivamente l'intonaco e per meno del 10%, no pittura.

Direi una combinazione estremamente rara, che avevo escluso anch'io qlc post fa.

anche fosse SOLO meno del 10% di intonaco, perchè escludere l'intervento quando AdE scrive "in pratica tutti i lavori sull'involucro..."?

Danielabi dice:

anche fosse SOLO meno del 10% di intonaco, perchè escludere l'intervento quando AdE scrive "in pratica tutti i lavori sull'involucro..."?

Non lo so sinceramente, attenderei un caso pratico dove la distinzione possa essere d'interesse.

Danielabi dice:

anche fosse SOLO meno del 10% di intonaco, perchè escludere l'intervento quando AdE scrive "in pratica tutti i lavori sull'involucro..."?

Buongiorno Daniela, rispondo a questo e anche al precedente tuo messaggio.

 

La tua argomentazione ha un senso sotto molti punti di vista, ma non spiega perché mai l'AE abbia precisato, nella sua elencazione dei lavori agevolabili, "che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda..."

 

E' vero che nella categoria "tutti i lavori sull'involucro" rientrerebbero anche quelle sull'intonaco inferiori al 10%.

 

Evidentemente però la AE ritiene che i soli lavori sull'intonaco sotto il 10% restino esclusi, altrimenti si sarebbe dovuta esprimere diversamente.

 

 

philippoussis82 dice:

Evidentemente però la AE ritiene che i soli lavori sull'intonaco sotto il 10% restino esclusi, altrimenti si sarebbe dovuta esprimere diversamente.

 

mah, sai......se leggi decreti, regolamenti, leggi, circolari, risoluzioni e qualsiasi altro documento governativo ed emesso dalla pubblica amministrazione di incongruenze ne trovi quante ne vuoi.

Sinceramente, per quanto sia apprezzabile la tua puntualizzazione, non mi soffermerei piu' di tanto a trovare minuzie, ma mi atterrei allo scopo sotteso alla norma: recuperare le facciate. 😊

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Alt, fermi tutti, probabilmente ha ragione Daniela e quella dell'AE è una interpretazione errata o quanto meno scritta in maniera infelice.

 

Non ha senso infatti concentrarsi sull'interpretazione dell'interpretazione, andiamo direttamente al testo normativo.

 

L'art 1, commi 219 e 220 della legge di bilancio, recitano quanto segue:

 

Comma 219

Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

 

Comma 220

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui [...]"

 

Non c'è scritto da nessuna parte che per usufruire dell'agevolazione gli interventi sull'intonaco debbano superare necessariamente il 10%.

 

E' stata l'Agenzia delle Entrate che, con una interpretazione totalmente errata o - a pensare bene - con una infelicissima formulazione, ha scritto nella guida qualcosa che di fatto è palesemente in contrasto per il (chiarissimo) disposto normativo sopra citato.

 

Modificato da philippoussis82
meno male che ti sei convinto... p.s. probabilmente?
"Daniela ha ragione" è come "due rette parallele non hanno punti in comune": si può riconoscere in partenza come assioma o arrivarci dopo un lungo percorso deduttivo, il risultato finale non cambia! 😄
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Hai ragione cara, non facciamo come l'Agenzia delle Entrate che crea dubbi per imprecisioni lessicali: sicuramente ha ragione Daniela! Meglio? 😀
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philippoussis82 dice:

Meglio? 

Molto! 😂

 

👍

scusate stavo leggendo la discussione, e vi chiedo:

ma se il condomino non ha a che fare con intonaco perchè rivestito quasi interamente in mattoncini ci rientra in questa benedetta detrazione del 90%? 

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