#1 Inviato 18 Marzo, 2021 A proposito dell'agevolazione del Bonus Facciate avrei bisogno di qualche chiarimento; Vi chiedo se la valutazione del 10% della superficie di intonaco su cui si interviene, va rapportata all'intera superficie lorda disperdente dell'edificio o alla superficie di intonaco presente sull'intera superficie disperdente dell'edificio; infatti nei due casi la superficie massima su cui si può intervenire, senza avere rilevanza termica, è molto differente. Infine Vi chiedo sempre su tale percentuale di intonaco: nel caso si debba intervenire solo su facciate visibili o prospicienti vie o spazi pubblici, il calcolo delle superficie lorda disperdente ( o l'intonaco della superficie lorda disperdente) deve comprendere solo le facciate su cui si intende intervenire o su tutte le facciate, comprese quindi anche quelle su spazi privati? il testo riportato dall'Agenzia dell'entrate non chiarisce del tutto i dubbi che Vi ho esposto il cui chiarimento ritengo sia importantissimo per tutti ( Punto 2.1 della Circolare 2/E). In particolare nel caso l’intervento influisce dal punto di vista termico e/o comunque interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus bisogna rispettare i requisiti di isolamento (trasmittanza termica) del Decreto MISE 2015. Riporto quanto esposto nella circolare punto 2.1 V capoverso : Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Mi chiedo : il 10% va rapportato alla superficie lorda complessiva disperdete oppure all’intonaco presente sulla superficie lorda complessiva disperdente? Se valesse la seconda ipotesi non sarebbe stato più semplice ( se questa è la ratio della norma) parametrare la percentuale del 10% all’intonaco presente su tutto il fabbricato? Evidentemente c’è qualcosa che non torna perché il calcolo eseguito nelle due ipotesi porta a due risultati molto diversi. Vi ringrazio per il chiarimento.
#2 Inviato 18 Marzo, 2021 francesco cananzi dice: Vi chiedo se la valutazione del 10% della superficie di intonaco risposta 287/2020 di AdE: Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Nella citata circolare n. 2/E del 2020 è stato, inoltre, precisato che se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. 1
#3 Inviato 22 Marzo, 2021 Grazie per la risposta ma ,purtroppo , il dubbio rimane e più precisamente: a)- Se la percentuale del 10% dell'intonaco su cui si interviene (senza che ciò influisca dal punto di vista termico) si deve calcolare sull'intera superficie lorda disperdente ( come sembra capire anche dalla Circolare) allora vuol dire che, all'atto pratico, si può demolire e ricostruire una percentuale (di intonaco) ben maggiore del 10% dell'intonaco presente su tutte le parti dell'edificio ( magari si arriva al 15% al 20% etc.); ciò perché il rapporto va fatto con riferimento ad una superficie ( superficie totale lorda disp.) maggiore. Credo che questa sia la ratio della norma altrimenti non si spiegherebbe il motivo di introdurre il concetto della Sup. totale lorda disp. ; sarebbe bastato dire al legislatore ( in lingua italiana) che l'intervento sull'intonaco (senza che ciò influisca dal punto di vista termico) deve essere contenuto nella misura del 10% dell'intonaco presente su tutte le parti dell'edificio. Questa Mia interpretazione si ritiene corretta? Attendo fiducioso il confronto.Grazie
#4 Inviato 22 Marzo, 2021 francesco cananzi dice: Questa Mia interpretazione si ritiene corretta? La definizione di superficie lorda disperdente indica che il calcolo è da effettuare considerando tutte le superfici disperdenti, quindi tutte quelle che dividono una zona calda da una fredda: muri perimetrali, tetto (o sottotetto) ecc. ecc. ecc. La risposta di AdE lo indica chiaramente. Quindi, si: la superficie da considerare per i calcoli è molto ampia, piu' di quella ricoperta dell'intonaco. E direi che per fortuna sia così, altrimenti appena si tocca l'inconaco si deve mettere in cantiere il cappotto. 😊 1
#6 Inviato 22 Marzo, 2021 francesco cananzi dice: Grazie mille per la condivisione e buon lavoro. buon lavoro a te.