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giusepperc

Bonus Facciata e condominio minimo

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La circolare n. 2 del 14/02/2020 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce quali sono i lavori che rientrano nel bonus facciate e chiarisce inoltre quali lavorazioni rientrano e come deve essere gestiti gli adempimenti.

 

La stessa circolare parla di lavori su parti comuni di edificio ma non fa accenno alcuno ai condominio minimo e non richiama la circolare 3/E del 2 marzo 2016 che chiarisce invece dal punto di vista dei pagamenti come si devono comportare i condominio minimo.

 

Secondo voi la circolare appena menzionata 3/E del 2 marzo 2016 cosi come richiamata nella circolare 7E del 04/2018 pag 221 : “ Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste Italiane SPA, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.
In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Ogni condòmino che ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.”

è applicabile anche ai lavori rientranti nel bonus facciate?

 

in sostanza essendo noi un condominio minimo, può pagare un condomine per tutti gli altri, e successivamente questi ultimi  dichiareranno nella propria dichiarazione il codice fiscale del condomine che ha effettuato il pagamento ?
grazie

giusepperc dice:

La stessa circolare parla di lavori su parti comuni di edificio ma non fa accenno alcuno ai condominio minimo

In realtà è scritto, anche se "velocemente"....

 

pag. 19 della circolare, paragrafo 4.3:

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato

 

Senza i richiami alle precedenti circolari (che hai riportato) il riferimento è alla condizione del condomìnio minimo, quello, cioè, inferiore agli 8 condòmini e non necessariamente dotato di codice fiscale.

Quindi, puo' pagare un condòmino a nome di tutti.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

In realtà è scritto, anche se "velocemente"....

 

pag. 19 della circolare, paragrafo 4.3:

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato

 

Senza i richiami alle precedenti circolari (che hai riportato) il riferimento è alla condizione del condomìnio minimo, quello, cioè, inferiore agli 8 condòmini e non necessariamente dotato di codice fiscale.

Quindi, puo' pagare un condòmino a nome di tutti.

Grazie per la risposta

Concordo che la circ. 2/2020 sul bonus facciate conferma implicitamente le precedenti. In particolare, le ultime circ. (vedasi la n. 13/2019) prevedono la possibilità di emissione di bonifici da parte di ogni singolo condominio per la quota di propria spettanza nel caso di condominio minimo senza amministratore e senza codice fiscale.

Qualora invece il condominio minimo senza amministratore avesse il cod. fiscale e i condomini volessero pagare separatamente, si potrebbero sempre fare bonifici separati? Le fatture potrebbero essere anch'esse distinte in base alle rispettive quote di competenza?

Dimenticavo di ringraziare per le eventuali risposte

  • Mi piace 1
iaiagu dice:

Qualora invece il condominio minimo senza amministratore avesse il cod. fiscale e i condomini volessero pagare separatamente, si potrebbero sempre fare bonifici separati? Le fatture potrebbero essere anch'esse distinte in base alle rispettive quote di competenza?

E' chiaro che con fatture intestate al singolo, è credibile anche il bonifico singolo.

Ho sempre delle perplessità relativamente a fatture separate fra i condòmini in caso di interventi su parti comuni, ma non sono AdE, quindi.... 😊

Preciso meglio: l'intervento nella facciata è normalmente oneroso, può essere frequente che nessun condomino voglia raccogliere le quote di spesa. Le circolari dell'AdE dispongono che la fattura venga addebitata al condominio. Pertanto, la soluzione potrebbe essere: unica fattura e bonifici separati indicando il cod. fiscale del condominio (da riportare anche nella dichiarazione dei redditi). Grazie per la risposta.

iaiagu dice:

Preciso meglio: l'intervento nella facciata è normalmente oneroso, può essere frequente che nessun condomino voglia raccogliere le quote di spesa. Le circolari dell'AdE dispongono che la fattura venga addebitata al condominio. Pertanto, la soluzione potrebbe essere: unica fattura e bonifici separati indicando il cod. fiscale del condominio (da riportare anche nella dichiarazione dei redditi). Grazie per la risposta.

🙄  E' una terza via che non ritengo corretta: deve esserci relazione fra debitore e ditta esecutrice, nel senso che la ditta fattura al committente che si obbliga nei suoi confronti. Il condomìnio ha un proprio codice fiscale, quindi è chiaramente individuato come obbligato nei confronti delle ditte che intervengono nella manutenzione.

Inoltre come fai ad effettuare il bonifico parlante con il codice fiscale del condomìnio, prelevando da un conto privato?

 

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