#1 Inviato 15 Dicembre, 2020 BONUS FACCIATE: La Circolare 14/02/2020, n.2/E, al punto 2, ha chiarito in linea generale quanto segue: a) l'agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" (vedi Classificazione,. regi.m.e....e._procedure per la realizzazione degli interventi edilizi); b) l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno}, mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio (chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, ecc.) fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. A tale proposito, con l'Interpello 01/09/2020, n. 296, con l'Interpello 11/09/2020, n. 348 e con l'Interpello 04/11/2020, n. 522, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa (come nel caso esaminato dai menzionati interpelli), sia solo parzialmente visibile dalla strada. Non sono ammessi gli interventi sulle strutture trasparenti quali finestre e infissi - per iquali peraltro restano ferme le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente - mentre sono invece ammessi interventi su altri elementi edilizi diversi dalle strutture opache ma influenti sul "decoro urbano", quali ad esempio pluviali e grondaie. Sono altresì escluse dal bonus le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio, quali ad esempio coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache"). Vedi in proposito anche l'Interpello Agenzia delle entrate 12/06/2020, n. 187. Non sono ammessi neanche gli interventi di sostituzione o riverniciatura degli scuri delle finestre o delle persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi come detto esclusi dal bonus (vedi Interpello Agenzia delle entrate 11/09/2020, n. 346) Rientra invece nel perimetro applicativo anche l'intervento di rifacimento completo del rivestimento esterno dell'edificio realizzato in mosaico (Interpello 28/08/2020, n. 287). Interventi su balconi, ornamenti e fregi Ai sensi del comma 221 sono ammessi al beneficio anche gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Il Bonus facciate spetta in questi casi anche per le seguenti spese: isolamento dello sporto di gronda (trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata}, nonché spostamento dei pluviali, sostituzione dei davanzali, sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, smontaggio,rimontaggio o sostituzione delle tende solari (trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne - Interpello 03/11/2020, n.520); rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, nonché rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura (Interpello 25/09/2020, n.411); rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e sostituzione dei pannelli in vetro che ne costituiscono le pareti perimetrali (essendo questi ultimi elementi costitutivi del balcone - Interpello 31/08/2020, n. 289); ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono ipannelli divetro perimetrali del balcone, nonché tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone (essendo queste opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso, Interpello 31/08/2020, n.289); interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate (Interpello 23/06/2020, n.191); lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti,ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata (Interpello 12/06/2020, n. 185); spese per il rifacimento del parapetto in muratura dei balconi, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino (essendo anche questi ultimi elementi costitutivi del balcone - Interpello 12/06/2020, n. 185); trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato (Interpello 12/06/2020, n. 185). Quanto invece ai "terrazzi a livello", pur costituendo tale elemento - analogamente al balcone - una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua, esso è tuttavia destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante, del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una "copertura" è solo la funzione di tale parte dell'edificio, essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio. La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale' tale da escluderlo dal Bonus facciate (Interpello 12/06/2020, 185). Interventi influenti dal punto di vista termico Se gli interventi di rifacimento delle facciate non siano di sola pulitura o tinteggiatura, ma siano anche interventi influenti dal punto di vista termico, oppure interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, occorre ai sensi del comma 220: a) che siano rispettati i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2015 ) b) che siano rispettati i valori di trasmittanza termica di cui al requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11/03/2008 (come modificata dal D.M. 26/01/2010); c) più in generale, che venga acquisito l'Attestato di prestazione energetica (APE) e che siano rispettate le altre norme e gli adempimenti previsti in relazione alla prestazione energetica degli edifici A tale proposito, nella Circolare 14/02/2020. n. 2/E, si legge al punto 2 che: 1) il calcolo del 10% va effettuato sul totale della superficie complessiva lorda disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno; 2) se però parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, il calcolo del 10% va fatto in proporzione tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. È evidente che il chiarimento menzionato al punto 2) di cui sopra è suscettibile di escludere - nel caso di facciata nella maggior parte o totalmente rivestita "rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico - la necessità di effettuare lavori indirizzati al risparmio energetico. Sorge altresì il problema di individuare quali siano gli "altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico", definizione che lascia un ampio margine di discrezionalità al tecnico coinvolto. Ai fini dell'applicazione del Bonus facciate, sarà onere del contribuente di fornire adeguata dimostrazione che l'intervento non è soggetto all'obbligo di rispetto degli specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio (vedi anche Interpello 28/08/2020, n.287). In questi casi si applicano altresì le norme sulle verifiche e sui controlli di cui all'art 14 del D.L. 63/2013, commi 3-bis e 3-ter, che disciplinano le attività di monitoraggio e valutazione in relazione al c.d. "Ecobonus"', la cui competenza è attribuita all'ENEA (vedi punto 4 della Circolare 14/02/2020, n.2/E). In proposito l'Interpello 12/06/2020, n. 185 ha inoltre specificato che - trattandosi di interventi sulla parte opaca delle pareti verticali - si applicano, in particolare, gli artt. 4 e 7 del D.M. 19/02/2007. Come chiarito al punto 2 della Circolare 14/02/2020, n.2/E, le norme sopra menzionate in merito alla prestazione energetica degli edifici non si applicano solo nei casi di esclusione previsti dal comma 3, art. 3 del D. Leg 192/2005. Con l'Interpello 28/08/2020, n. 287, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che - qualora l'intervento di coibentazione non sia eseguito sulla superficie esterna della struttura ma (come prospettato nel caso esaminato dal documento), sia realizzato mediante insufflaggio della cassavuota - le relative spese non possono essere ammesse al Bonus facciate, essendo l'intervento irrilevante dal punto di vista del decoro urbano (che come detto inizialmente rappresenta lo scopo perseguito dalla norma e pertanto il criterio-guida da adottare nei casi dubbi). 4 1
#2 Inviato 3 Gennaio, 2021 Buongiorno avrei bisogno di alcuni chiarimenti: - dal bonus facciate è escluso il rifacimento della facciata che da sul cortile interno anche se parzialmente visibile dall'esterno? - i muri ammalorati ai lati della rampa box rientrano nel bonus facciate? - come è possibile capire se è conveniente, portare in detrazione la spesa nel 730, nel senso che essendo un lavoratore dipendente ed avendo già altre spese in detrazione si riesca effettivamente a recuperare in 10 anni il 10% della spesa, oppure è preferibile, se previsto, usufruire dello sconto in fattura. Grazie dei consigli. 1
#3 Inviato 3 Gennaio, 2021 Ale97 dice: dal bonus facciate è escluso il rifacimento della facciata che da sul cortile interno anche se parzialmente visibile dall'esterno? Mi sembra lo stesso caso dell'Interpello 01/09/2020, n. 296, che ha dato parere positivo. Ale97 dice: i muri ammalorati ai lati della rampa box rientrano nel bonus facciate? Sono visibili dalla pubblica strada? Ale97 dice: come è possibile capire se è conveniente, portare in detrazione la spesa nel 730, nel senso che essendo un lavoratore dipendente ed avendo già altre spese in detrazione si riesca effettivamente a recuperare in 10 anni il 10% della spesa Dal tuo 730. Guarda la parte di imposte che ti sono rimaste in capo nel 2019 (magari fai la media di 4/5 anni se hai redditi e detrazioni molto variabili) al netto delle detrazioni e fai il calcolo: se ti è avanzato un saldo imposte di 2000 euro e le spese a tuo carico per la facciata sono 15000 euro, ogni rata sarà di 1500 euro e quindi rientra nella tua capienza...
#4 Inviato 3 Gennaio, 2021 Ale97 dice: - dal bonus facciate è escluso il rifacimento della facciata che da sul cortile interno anche se parzialmente visibile dall'esterno? Si. Ale97 dice: - i muri ammalorati ai lati della rampa box rientrano nel bonus facciate? Se fanno parte della facciata si, altrimenti no.....presumo sia no. Ale97 dice: - come è possibile capire se è conveniente, portare in detrazione la spesa nel 730, nel senso che essendo un lavoratore dipendente ed avendo già altre spese in detrazione si riesca effettivamente a recuperare in 10 anni il 10% della spesa, oppure è preferibile, se previsto, usufruire dello sconto in fattura. Devi verificare l'ammontare della tua irpef lorda......pero', senza troppi calcoli, penso che la cessione del credito sia generalmente conveniente, prima di tutto perchè ti permette di non finanziare l'opera, quindi di dover spendere denaro tutto e subito a fronte di un recupero in 10 anni e peraltro non certo, perchè dipende dall'irpef calcolata sul reddito... --img_rimossa--
#5 Inviato 3 Gennaio, 2021 Grazie a tutti dei riscontri, effettivamente pensavo, come suggerito da Daniela, eventualmente di optare per la cessione del credito perché non credo di avere capienza per ulteriori detrazioni. Per quanto riguarda i muri interni della rampa box, sono poco visibili dall'esterno quindi non rientreranno nel 90%. Se non ho compreso male è possibile usufruire del bonus facciate solo per la parte esterna del condominio. Eventualmente si potrebbe chiedere anche lo sconto in fattura? 1
#6 Inviato 3 Gennaio, 2021 Ale97 dice: Se non ho compreso male è possibile usufruire del bonus facciate solo per la parte esterna del condominio. Esatto. Ale97 dice: Eventualmente si potrebbe chiedere anche lo sconto in fattura? Si, certamente, è un modo per cedere il credito, ovviamente ditta permettendo. --img_rimossa--
#7 Inviato 3 Gennaio, 2021 era già scritto nel mio post comunque lo ribadisco nuovamente Ale97 dice: - dal bonus facciate è escluso il rifacimento della facciata che da sul cortile interno anche se parzialmente visibile dall'esterno? NO - NON E' ESCLUSA b) l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno}, mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio (chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, ecc.) fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. A tale proposito, con l'Interpello 01/09/2020, n. 296, con l'Interpello 11/09/2020, n. 348 e con l'Interpello 04/11/2020, n. 522, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa (come nel caso esaminato dai menzionati interpelli), sia solo parzialmente visibile dalla strada. Ale97 dice: - i muri ammalorati ai lati della rampa box rientrano nel bonus facciate? NO - NON RIENTRANO b) l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, per la parte fiscale vedi quanto detto da Daniela già che devi metter mano alla facciata se la coibentazione è carente prendi in esame un cappotto esterno al 110% Modificato 4 Gennaio, 2021 da studiofrancescopozzi 5
#8 Inviato 3 Gennaio, 2021 studiofrancescopozzi dice: era già scritto nel mio post comunque lo ribadisco nuovamente NO - NON E' E$SCLUSA b) l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno}, mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio (chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, ecc.) fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. A tale proposito, con l'Interpello 01/09/2020, n. 296, con l'Interpello 11/09/2020, n. 348 e con l'Interpello 04/11/2020, n. 522, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa (come nel caso esaminato dai menzionati interpelli), sia solo parzialmente visibile dalla strada. NO - NON RIENTRANO b) l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, per la parte fiscale vedi quanto detto da Daniela già che devi metter mano alla facciata se la coibentazione è carente prendi in esame un cappotto esterno magari al 110% Ti ringrazio, per il cappotto esterno non saprei se potrebbe essere utile al nostro condominio che è abbastanza recente, ha 15 anni ed abbiamo il riscaldamento autonomo 1
#9 Inviato 3 Gennaio, 2021 Ale97 dice: Ti ringrazio, per il cappotto esterno non saprei se potrebbe essere utile al nostro condominio che è abbastanza recente, ha 15 anni ed abbiamo il riscaldamento autonomo Devi verificare cosa avete dichiarato in comune per le coibentazioni termiche 15 anni fa = L. n. 10/1991...è quella del vostro caso Si fa istanza in Comune...si acquisisce la relazione tecnica sulle coibentazioni...ci si ragiona su Se avete qualcuno in zona che come me ha una termocamera a raggi infrarossi fate delle riprese ora che i riscaldamenti sono accesi e verificate se ci sono dispersioni Se il tetto o il sottotetto non sono isolati col 110% si può intervenire anche lì Se i serramenti non sono mai stati cambiati col 110% potete pensare a un intervento trainato con nuovi serramenti legno-alluminio e vetri basso emissivi...si riducono di molto le dispersioni termiche rispetto a semplici vetro camera Se le serve modulo compilato per l'istanza in Comune basta che mi manda in pvt i suoi dati e le compilo il modello da depositare Modificato 3 Gennaio, 2021 da studiofrancescopozzi 5
#10 Inviato 4 Gennaio, 2021 La ringrazio moltissimo, è sempre molto chiaro, preciso e disponibile, a breve dovremmo fare l'assemblea condominiale per capire se c'è la volontà di eseguire questi lavori dopodiché in pvt le invierò i miei dati per il modello da depositare in Comune per le verifiche. Grazie dei preziosi consigli e auguri di buon anno. 1
#11 Inviato 5 Gennaio, 2021 Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e spero di non fare una domanda trita e ritrita ... Sono un geometra libero professionista e mi capita spesso che i clienti mi chiedano se con il bonus facciate possano "sostituire" i parapetti metallici dei balconi con altri, diversi e magari di altro materiale. Devo dire che in certi casi la sostituzione dell'elemento parapetto si rende indispensabile perché il grado di ammaloramento non consente nemmeno il recupero (Essendo zona di mare in alcuni casi sono talmente corrosi che si sbriciolano), ma in alcuni casi magari si è davanti ad un parapetto recuperabile, ma non gradevole alla vista, quindi tendono tutti a chiedermi se magari possono sostituirlo con uno in vetro o più carino. Questo sicuramente aumenta il decoro dell'immobile che sembra essere la ratio della norma, ma nonostante abbia cercato e ricercato, non trovo alcun riscontro che mi confermi inequivocabilmente che sia un intervento assoggettabile al bonus facciate. Qualcuno può darmi una mano? Grazie in anticipo 1
#12 Inviato 5 Gennaio, 2021 Ivan Pretelli dice: Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e spero di non fare una domanda trita e ritrita ... Sono un geometra libero professionista e mi capita spesso che i clienti mi chiedano se con il bonus facciate possano "sostituire" i parapetti metallici dei balconi con altri, diversi e magari di altro materiale. Devo dire che in certi casi la sostituzione dell'elemento parapetto si rende indispensabile perché il grado di ammaloramento non consente nemmeno il recupero (Essendo zona di mare in alcuni casi sono talmente corrosi che si sbriciolano), ma in alcuni casi magari si è davanti ad un parapetto recuperabile, ma non gradevole alla vista, quindi tendono tutti a chiedermi se magari possono sostituirlo con uno in vetro o più carino. Questo sicuramente aumenta il decoro dell'immobile che sembra essere la ratio della norma, ma nonostante abbia cercato e ricercato, non trovo alcun riscontro che mi confermi inequivocabilmente che sia un intervento assoggettabile al bonus facciate. Qualcuno può darmi una mano? Grazie in anticipo era già scritto nel mio post comunque lo ribadisco nuovamente Interventi su balconi, ornamenti e fregi Ai sensi del comma 221 sono ammessi al beneficio anche gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Il Bonus facciate spetta in questi casi anche per le seguenti spese: interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate (Interpello 23/06/2020, n.191); isolamento dello sporto di gronda (trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata}, nonché spostamento dei pluviali, sostituzione dei davanzali, sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, smontaggio,rimontaggio o sostituzione delle tende solari (trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne - Interpello 03/11/2020, n.520); rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, nonché rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura (Interpello 25/09/2020, n.411); rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e sostituzione dei pannelli in vetro che ne costituiscono le pareti perimetrali (essendo questi ultimi elementi costitutivi del balcone - Interpello 31/08/2020, n. 289); ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono ipannelli divetro perimetrali del balcone, nonché tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone (essendo queste opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso, Interpello 31/08/2020, n.289); lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti,ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata (Interpello 12/06/2020, n. 185); spese per il rifacimento del parapetto in muratura dei balconi, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino (essendo anche questi ultimi elementi costitutivi del balcone - Interpello 12/06/2020, n. 185); trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato (Interpello 12/06/2020, n. 185). Modificato 5 Gennaio, 2021 da studiofrancescopozzi 4
#13 Inviato 6 Gennaio, 2021 Ok, questo lo avevo letto e grazie per avermi rinfrescato la memoria, ma a questo punto credo che lei intenda estendere la definizione per analogia anche a questo caso, perché non mi sembra sia esplicitamente indicata la sostituzione dei parapetti con nuovi di altro tipo. Non voglio essere insistente sia chiaro, sto cercando di avere un confronto costruttivo. Comunque direi che la vediamo nella stessa maniera ... SI PUO' FAREEEE!!! 1
#14 Inviato 6 Gennaio, 2021 Ivan Pretelli dice: perché non mi sembra sia esplicitamente indicata la sostituzione dei parapetti con nuovi di altro tipo Nella circolare 2/2020 è scritto: Gli interventi comprendono a titolo esemplificativo: il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi Pertanto la sostituzione puo' essere ricondotta al rinnovo degli elementi costituenti i balconi.
#16 Inviato 21 Gennaio, 2021 e meno male che lo trovi utile...era il nostro obiettivo...aiutare chi ha dei dubbi 2
#17 Inviato 8 Febbraio, 2021 Buongiorno, avrei un quesito. La ricostruzione di un balcone, attualmente demolito, è possibile attuarla attraverso il bonus facciate?
#18 Inviato 8 Febbraio, 2021 A mio parere no, perchè il bonus è finalizzato al restauro e recupero dell'esistente.
#19 Inviato 8 Febbraio, 2021 Ma la ricostruzione del balcone è contingente al restauro della facciata e del ripristino dello stato di fatto
#20 Inviato 8 Febbraio, 2021 michele.mummolo dice: Ma la ricostruzione del balcone è contingente al restauro della facciata e del ripristino dello stato di fatto Nel senso che è stato "abusivamente" demolito? Il dettato normativo e le interpretazioni di AdE non contemplano la ricostruzione dei balconi demoliti, ma la sostituzione, rimozione delle parti ammalorate. Se pero' non sei convinto, senti il call center di AdE: 800.90.96.96 da fisso, oppure allo 0696668907 da cellulare 1
#21 Inviato 8 Febbraio, 2021 Grazie mille! Agirò chiamando AdE allora. Intanto grazie per le risposte
#22 Inviato 8 Febbraio, 2021 michele.mummolo dice: Grazie mille! Agirò chiamando AdE allora. Intanto grazie per le risposte di nulla.
#23 Inviato 9 Febbraio, 2021 1) Se si deve presentare una scia per la trasformazione dell’impianto di riscaldamento, in presenza di una irregolarità urbanistica in un condominio, si può ottenere uno sconto in fattura? 2) Chi è incaricato a fare le verifiche, AdE o Enea, entro 8 anni dalla fine lavori? 3) Se la ditta che esegue i lavori per il bonus facciate o per qualsiasi altro lavoro per il quale concede lo sconto in fattura, viene classificato come una cessione del credito? Quali sono le pratiche da presentare in questi casi a carico del condominio? Grazie
#24 Inviato 9 Febbraio, 2021 bruto dice: 1) Se si deve presentare una scia per la trasformazione dell’impianto di riscaldamento, in presenza di una irregolarità urbanistica in un condominio, si può ottenere uno sconto in fattura? Non si potrebbe portare nulla in detrazione in presenza di abusi edilizi, ex art. 49 dpr 380/2001. Lo sconto in fattura è la cessione del credito dovuto alla detrazione, ergo non puoi ne' cedere, ne' scontare qualcosa che non rientra nei tuoi diritti. Prima si sana, poi si procede. Considera che nessuno si è mai posto il problema della conformità urbanistica (non richiesta per il bonus facciate, ndr!) per le detrazioni relative alle ristrutturazioni, quindi....... bruto dice: 2) Chi è incaricato a fare le verifiche, AdE o Enea, entro 8 anni dalla fine lavori? Per il bonus facciate, se non apponete il cappotto, AdE eseguirà controlli documentali, moooooooooolto difficilmente qualcuno si recherà a verificare. Se apponete il cappotto spetterà ad Enea, ma verrà a controllare il vostro intervento a fronte di superbonus di svariate centinaia di miliaia di euro portati avanti in tutta Italia? 🙄 bruto dice: 3) Se la ditta che esegue i lavori per il bonus facciate o per qualsiasi altro lavoro per il quale concede lo sconto in fattura, viene classificato come una cessione del credito? Quali sono le pratiche da presentare in questi casi a carico del condominio? Si, è una cessione di credito, per cui dovrai presentare la comunicazione ad AdE, qui trovi modello, software, indicazioni: 1
#25 Inviato 11 Febbraio, 2021 Danielabi dice: Nel senso che è stato "abusivamente" demolito? Il dettato normativo e le interpretazioni di AdE non contemplano la ricostruzione dei balconi demoliti, ma la sostituzione, rimozione delle parti ammalorate. Se pero' non sei convinto, senti il call center di AdE: 800.90.96.96 da fisso, oppure allo 0696668907 da cellulare esatto...consiglio ottimale per il problema esposto oppure puoi esporre il tuo problema direttamente sul sito Governativo Nel sito è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, alla quale si possono inviare quesiti, articolata secondo i seguenti temi: - Soggetti beneficiari - Tipologie di immobili ammessi - Interventi trainanti - Interventi trainati - Installazione di sistemi solari fotovoltaici - Limiti di spesa agevolabili - Esempi concreti - Opzione per cessione e sconto in fattura - Rilascio attestazioni e asseverazioni - Adempimenti - Visto di conformità Modificato 11 Febbraio, 2021 da studiofrancescopozzi 2 1