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studiofrancescopozzi

BONUS FACCIATE 90%

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Danielabi dice:

Per gli assenti i 30 giorni partono dal momento di ricevimento del verbale; per gli altri dipende da quando è stata fatta l'assemblea.

A mio parere se nella seconda assemblea approvate tutto, confermerete di fatto quanto deciso nella precedente, quantomeno per quanto riguarda il superbonus e se nessuno ha già impugnato, la vedo dura impugnare dopo; salvo che la delibera non sia nulla.

L'assemblea è stata fatta il 28 aprile. 

Capisco, quindi i tempi sono molto stretti. Che disastro. Non ci erano stati fatti vedere i preventivi ma nessuno si aspettava venissero verbalizzati importi diversi da quelli dichiarati a voce.

Grazie per la tua risposta.

 

 

Ashalove4 dice:

L'assemblea è stata fatta il 28 aprile. 

Capisco, quindi i tempi sono molto stretti. Che disastro. Non ci erano stati fatti vedere i preventivi ma nessuno si aspettava venissero verbalizzati importi diversi da quelli dichiarati a voce.

Grazie per la tua risposta.

 

 

be', direi che dovete ancora decidere tutto, visto che l'assemblea che decide l'incarico e quant'altro dovete ancora farla. Fatevi chiaramente sentire lì ed esigete che il verbale venga redatto seduta stante, e letto e sottoscritto alla fine dell'assemblea.

linfovir dice:

Grazie per la sempre celere risposta!

 

Aggiorno l'elenco in modo che possa essere di aiuto come promemoria

 

Guida temporale Adempimenti:

- nomina progettista

- progettazione

- approvazione intervento progettato

- nomina DL e responsabile lavori

- individuazione impresa

- riparto preventivo dei costi

- esecuzione lavori

- emissione di fattura relativa al 1° sal (senza specifici limiti di importo)

- pagamento 1° sal con bonifico parlante

- eventuale comunicazione per la cessione del credito all'impresa (ove ricorra il caso)

- procedura analoga per gli ulteriori sal e per le spese tecniche

- fine lavori

- riparto consuntivo dei costi

- comunicazione per le spese sostenute da fare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese indicando tutti i costi (per ogni unità immobiliare si dovrà poi indicare se la detrazione calcolata sul costo è stata ceduta, oppure no)

 

Così va meglio?

 

Daniela, scusa, avrei bisogno di un chiarimento...

quand'è che si visualizza il credito sul cassetto fiscale e quindi risulta possibile cederlo?

Cioè... qual è il meccanismo?

In pratica basta fare il bonifico parlante e poi si ritrova il credito fiscale nel proprio cassetto? O cosa?

Ci sono differenze di procedura per le ditte e/o per le spese tecniche? E quali sono i tempi?

Sicuramente l'argomento è stato trattato e mi scuso per la ripetizione

linfovir dice:

Daniela, scusa, avrei bisogno di un chiarimento...

quand'è che si visualizza il credito sul cassetto fiscale e quindi risulta possibile cederlo?

Cioè... qual è il meccanismo?

In pratica basta fare il bonifico parlante e poi si ritrova il credito fiscale nel proprio cassetto? O cosa?

Ci sono differenze di procedura per le ditte e/o per le spese tecniche? E quali sono i tempi?

Sicuramente l'argomento è stato trattato e mi scuso per la ripetizione

Il credito è cedibile nel momento in cui si è titolari della detrazione, cioè quando si effettua il pagamento con bonifico parlante (ovviamente devono essere state rispettate tutte le regole per lo specifico tipo di detrazione).

A questo punto, devi trovare un cessionario, cioè qualcuno che voglia acquistare la tua detrazione, stipuli con lui un contratto di cessione, comunichi ad AdE che hai ceduto la tua detrazione e per te è finita.

Il cessionario vedrà nella funzione "piattaforma crediti ceduti" il credito che gli hai venduto dopo il giorno 10 del mese successivo a quello di invio da parte tua della comunicazione di cessione.

A quel punto, il cessionario entro il termine pattuito ti accredita la cifra e potrà riutilizzare il credito per una ulteriore cessione oppure per utilizzarlo in compensazione.

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Danielabi dice:

Il bonus facciate, ad oggi, è fruibile per i lavori pagati entro il 31.12.2021.

Pagati o terminati?

Perché nel nostro caso il pagamento avverrebbe interamente nel 2021 prima dell'inizio dei lavori ma i lavori potrebbero terminare nel 2022.

Cosa succede in questo caso? 

 

 

È stata convocata una seconda assemblea per il 14 maggio, il 7 con una pec ho chiesto di poter visionare i preventivi, mi ha ignorata, come consigliere ho raccolto le firme di altri 33 condomini, per 240 millesimi circa e ho richiesto nuovamente i preventivi con questa richiesta sottoscritta da un quarto del condominio,continua a ignorarmi. Oggi vado in studio ma vuole solo parlarmi, niente documenti. 

Ma lei può negarci di vedere un documento oggetto di approvazione /delibera in una successiva assemblea? 

 

 

Ashalove4 dice:

Pagati o terminati?

Pagati.

 

Ashalove4 dice:

Cosa succede in questo caso? 

che avreste diritto alla detrazione su quanto pagato nel 2021.

 

Ashalove4 dice:

Ma lei può negarci di vedere un documento oggetto di approvazione /delibera in una successiva assemblea?

No.

Danielabi dice:

 

 

No.

L'amministratore mi ha fornito i 3 preventivi a metà, sono stati tolti i fogli con le condizioni contrattuali, l'importo a parte per la direzione dei lavori e il foglio finale dove è indicato quanto rimane a carico del condominio una volta operato lo sconto in fattura, c'è solo l'importo totale che si attesta intorno al milione di euro. Le ditte mi hanno confermato telefonicamente che i preventivi che ho sono incompleti e che mancano dei fogli che loro hanno fornito, l'amministratore mi ha informata che non mi fornirà la parte mancante dei preventivi perché ha ricevuto una lettera firmata dagli altri 4 consiglieri che la diffidano dal consegnarmi la documentazione richiesta. 

 

In questa lettera i consiglieri fanno presente di essere stati messi al corrente delle mie comunicazioni verso l'amministratore, la diffidano dal fornire documenti che affermano di aver visionato loro, minacciano di chiedermi i danni economici in caso questa assemblea dovesse essere impugnata. Mi invitano inoltre a non disturbare eccessivamente l'amministratore per non avere un aggravio delle spese dovute alle risposte che lei deve darmi. 

(Risposte che per inciso non sono arrivate quasi mai prima di oggi, le ho scritto 7 pec e forse 10 mail in 7 anni. In totale. Non sono il tipico condomino che scrive ogni due giorni per cose inutili) 

 

Io non so più cosa fare. 

Non ho nemmeno una domanda, vorrei un suggerimento, non so come comportarmi. 

Ashalove4 dice:

l'amministratore mi ha informata che non mi fornirà la parte mancante dei preventivi perché ha ricevuto una lettera firmata dagli altri 4 consiglieri che la diffidano dal consegnarmi la documentazione richiesta. 

I consiglieri sono condòmini esattamente come tutti gli altri, cioè con pari diritti e pari doveri. Non possono arrogarsi il diritto di intimare alcunchè all'amministratore soprattutto se tale diffida è lesiva dei diritti degli altri condòmini.

Tantomeno possono minacciare alcuno; quindi tu hai il diritto di visionare tutti i documenti che sono stati recapitati al condomìnio, al pari dei consiglieri e, se ritieni che ci siano gli estremi, di impugnare tutte le delibere che ti pare.

Detto questo, il problema è essere in grado di fare la voce grossa al pari dei consiglieri; generalmente è molto utile avere l'appoggio di altri condòmini in modo da risolvere le questioni "bonariamente"

Altrimenti, purtroppo, non ti resta che la via legale: consulta un legale che puo' inviare una lettera di diffida (che in questo caso sarebbe lecita) all'amministratore perchè permetta ad un condòmino che faccia richiesta di poter visionare i documenti condominiali. Puo' essere che la lettera del legale sia sufficiente.

In ogni caso, fossi in te, informerei tutti i condòmini dei loro diritti e di come si stia cercando di comprimerli, includendo il comportamento assolutamente scorretto e illegale dei consiglieri.

Devi voler condurre una guerra....

Danielabi dice:

I consiglieri sono condòmini esattamente come tutti gli altri, cioè con pari diritti e pari doveri. Non possono arrogarsi il diritto di intimare alcunchè all'amministratore soprattutto se tale diffida è lesiva dei diritti degli altri condòmini.

Tantomeno possono minacciare alcuno; quindi tu hai il diritto di visionare tutti i documenti che sono stati recapitati al condomìnio, al pari dei consiglieri e, se ritieni che ci siano gli estremi, di impugnare tutte le delibere che ti pare.

Detto questo, il problema è essere in grado di fare la voce grossa al pari dei consiglieri; generalmente è molto utile avere l'appoggio di altri condòmini in modo da risolvere le questioni "bonariamente"

Altrimenti, purtroppo, non ti resta che la via legale: consulta un legale che puo' inviare una lettera di diffida (che in questo caso sarebbe lecita) all'amministratore perchè permetta ad un condòmino che faccia richiesta di poter visionare i documenti condominiali. Puo' essere che la lettera del legale sia sufficiente.

In ogni caso, fossi in te, informerei tutti i condòmini dei loro diritti e di come si stia cercando di comprimerli, includendo il comportamento assolutamente scorretto e illegale dei consiglieri.

Devi voler condurre una guerra....

Il quinto consigliere sarei io in tutto questo. 

Avrei voluto evitare qualsiasi tipo di scontro con chiunque, volevo solo vedere questi documenti perché gli importi riferiti a voce sono molto diversi da quelli presenti nella documentazione e non volevo la cosa si ripetesse, insieme a molti altri condomini. 

Ashalove4 dice:

Il quinto consigliere sarei io in tutto questo

😮  quindi hai il diritto di visionare tutti i documenti come gli altri quattro consiglieri: oltre alla discriminazione verso tutti i condòmini, c'è anche la discriminazione all'interno del "consiglio di condomìnio"?

Purtroppo botte piena e moglie ubriaca non stanno insieme: o fai valere i tuoi diritti (e di tutti i condòmini) o lasci perdere.

Ciao @Danielabi ,

ti scrivo in merito al cassetto fiscale e alla visualizzazione del credito.

in breve: condominio ha approvato i tutti i preventivi di spesa della ditta e dei tecnici per dei lavori che rientrano in bonus facciate 90%, e in accordo con impresa e tecnici, questi faranno lo sconto diretto in fattura (me compreso come responsabile lavori)

 

l'impresa mi dice che io come amministratore, devo accedere al sito ADE, nella piattaforma cessione crediti per autorizzare la cessione.

 

ci sono tante cose che non mi quadrano.

la cessione crediti che si dovrebbe visualizzare nel cassetto fiscale, forse dovrebbe essere per il singolo condomino e non per il condominio?

e poi, dovrebbe essere solo conseguente al pagamento con bonifico parlante. si presume quindi un pagamento della cifra per intero del lavoro. incompatibile con lo sconto in fattura.

 

non so nemmeno se mi son spiegato bene 

dario77 dice:

Ciao @Danielabi ,

ti scrivo in merito al cassetto fiscale e alla visualizzazione del credito.

in breve: condominio ha approvato i tutti i preventivi di spesa della ditta e dei tecnici per dei lavori che rientrano in bonus facciate 90%, e in accordo con impresa e tecnici, questi faranno lo sconto diretto in fattura (me compreso come responsabile lavori)

 

l'impresa mi dice che io come amministratore, devo accedere al sito ADE, nella piattaforma cessione crediti per autorizzare la cessione.

 

ci sono tante cose che non mi quadrano.

la cessione crediti che si dovrebbe visualizzare nel cassetto fiscale, forse dovrebbe essere per il singolo condomino e non per il condominio?

e poi, dovrebbe essere solo conseguente al pagamento con bonifico parlante. si presume quindi un pagamento della cifra per intero del lavoro. incompatibile con lo sconto in fattura.

 

non so nemmeno se mi son spiegato bene 

Tu o il tuo commercialista dovete inserire una comunicazione di cessione del credito fiscale.

Io l'ho fatto a fine febbraio per un mio condomino, utilizzando il seguente software dell'AdE:

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condo77 dice:

Tu o il tuo commercialista dovete inserire una comunicazione di cessione del credito fiscale.

Io l'ho fatto a fine febbraio per un mio condomino, utilizzando il seguente software dell'AdE:

ma in condizioni eri? nel senso, hanno applicato sconto in fattura? avevano già pagato? eri entrato dal cassetto fiscale con il CF del condominio e non della persona fisica?

dario77 dice:

l'impresa mi dice che io come amministratore, devo accedere al sito ADE, nella piattaforma cessione crediti per autorizzare la cessione.

No, è al contrario: è il cessionario, cioè la ditta che dovrà confermare la cessione.

 

Tu come amministratore devi inviare la comunicazione per lo sconto in fattura (o cessione del credito) ad AdE con l'apposito software, che ti ha postato Condo.

Lo dovresti fare nel momento in cui paghi la fattura con bonifico parlante (devi comunque pagare con l'apposito bonifico, esattamente come si fa per le detrazioni al 50% il cui costo è detraibile per la metà, pur pagando l'intera cifra con  bonifico parlante)

Pero', ci sono imprese che chiedono "il favore" di anticipare la comunicazione, perchè così, a loro volta, possono ricedere il credito e finanziare i lavori. Vedi tu.....

 

Nel cassetto fiscale del condomìnio non vedi un bel nulla. Sarà il cessionario (la ditta) che vedrà su apposita piattaforma raggiungibile dalla loro area privata del sito AdE la cifra che hai ceduto.

Come condomìnio non hai accesso neppure alla piattaforma, in sostanza invii la comunicazione e poi non vedi piu' nulla....

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salve, siete molto chiari nell'esposizione, e vorrei porvi un quesito che mi angoscia: il mio condominio è costituito da due edifici, il primo antico del 1920, pieno di fregi, con un prospetto importante molto ammalorato, e il secondo edificio è degli anni '60 con facciata lineare, tinteggiata e senza fregi, in pratica uno stile moderno senza problemi da manutenere. Avendo i due edifici in comune l'ingresso, l'androne e le scale, per servitù prediale, nel '60 si costituìrono in un unico condominio, per la gestione delle spese. Per i prospetti c'è una clausola chiara" le spese di riparazione e manutenzione dei prospetti è a carico dei proprietari delle pareti interessate". oltretutto il suolo anche se facente parte dello stesso comparto è diverso come particella. Ma i condomini del vecchio stabile dicono che la facciata è unica per legge, il condominio è uno solo e anche il codice fiscale. Avendo loro la maggioranza dei millesimi vogliono costringerci a intervenire sull'intero condominio con oneri spropositati per noi del nuovo edificio. ma loro dicono tanto c'è il bonus facciata. ma i proprietari del nuovo edificio non ne vogliono sentire. Non si dovrebbe procedere con due computometrici diversi? Dovrebbero essere convocate due assemblee? grazie in anticipo per le Vostre risposte

oleandro dice:

Non si dovrebbe procedere con due computometrici diversi?

sarebbe da capire se le facciate sono di proprietà di tutti, indipendentemente dal fatto che avete un solo codice fiscale, dai rogiti è possibile "capire"?; in ogni caso avete il regolamento (contrattuale?) che individua la divisione dei costi, vi dovreste attenere a quanto indicato in regolamento.

Considerando che da regolamento i costi sono posti a carico di ogni diversa parte, l'assemblea sarà della parte di condomìnio che deve intervenire e sostenere il costo.

 

no. la nostra facciata non dovrebbe essere di proprietà di tutti. Il vecchio edificio nell'atto costitutivo quando è stata venduta dall'originario proprietario la prima u.i. e il terreno dove sorge il nuovo edificio, nel contratto  per quanto riguarda gli oneri condominiali scrisse che le spese della facciata(allora era un solo edificio) era a carico dei proprietari solo degli appartamenti esistenti allora, escludendo i negozi a pt. Successivamente 10 anni dopo la vendita dell'area edificabile si costruì il nuovo edificio, che per destinazione del proprietario originario concesse la servitù a oneri concordati dell'ingresso della scala, ci si costituì in unico condominio con un Regolamento redatto da un Notaio alla presenza di tutti i comproprietari, registrato in conservatoria con un solo amministratore, un cod. fiscale, e unica tabella A. Però ci sono delle clausole chiare nel regolamento per i prospetti(sopra citata), come pure c'è un'altra clausola che dice che se ci sono delle ripartizioni non contemplate nelle tabelle millesimale allegate al Regolamento(modificate tante volte nei decenni per accrescimento reale verticale) si deve fare riferimento ai contratti costitutivi

oleandro dice:

no. la nostra facciata non dovrebbe essere di proprietà di tutti. Il vecchio edificio nell'atto costitutivo quando è stata venduta dall'originario proprietario la prima u.i. e il terreno dove sorge il nuovo edificio, nel contratto  per quanto riguarda gli oneri condominiali scrisse che le spese della facciata(allora era un solo edificio) era a carico dei proprietari solo degli appartamenti esistenti allora, escludendo i negozi a pt. Successivamente 10 anni dopo la vendita dell'area edificabile si costruì il nuovo edificio, che per destinazione del proprietario originario concesse la servitù a oneri concordati dell'ingresso della scala, ci si costituì in unico condominio con un Regolamento redatto da un Notaio alla presenza di tutti i comproprietari, registrato in conservatoria con un solo amministratore, un cod. fiscale, e unica tabella A. Però ci sono delle clausole chiare nel regolamento per i prospetti(sopra citata), come pure c'è un'altra clausola che dice che se ci sono delle ripartizioni non contemplate nelle tabelle millesimale allegate al Regolamento(modificate tante volte nei decenni per accrescimento reale verticale) si deve fare riferimento ai contratti costitutivi

Be', allora direi che i condòmini della parte A sono tenuti a pagare per la loro facciata, senza coinvolgimento della parte B.

di questo ne sono convinto e mi conforti. il problema è che fanno orecchio da mercante e vanno avanti a delibera a colpi di maggioranza abusando del loro potere!!

oleandro dice:

di questo ne sono convinto e mi conforti. il problema è che fanno orecchio da mercante e vanno avanti a delibera a colpi di maggioranza abusando del loro potere!!

in questa situazione puoi solo impugnare la delibera e andare in mediazione, per risolvere.

studiofrancescopozzi dice:

BONUS FACCIATE:

La Circolare 14/02/2020, n.2/E, al punto 2, ha chiarito in linea generale quanto segue:

a) l'agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" (vedi Classificazione,. regi.m.e....e._procedure per la realizzazione degli interventi edilizi);

b) l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno}, mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio (chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, ecc.) fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

A tale proposito, con l'Interpello 01/09/2020, n. 296, con l'Interpello 11/09/2020, n. 348 e con l'Interpello 04/11/2020, n. 522, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa (come nel caso esaminato dai menzionati interpelli), sia solo parzialmente visibile dalla strada.

 

Non sono ammessi gli interventi sulle strutture trasparenti quali finestre e infissi - per iquali peraltro restano ferme le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente - mentre sono invece ammessi interventi su altri elementi edilizi diversi dalle strutture opache ma influenti sul "decoro urbano", quali ad esempio pluviali e grondaie.

Sono altresì escluse dal bonus le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio, quali ad esempio coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache"). Vedi in proposito anche l'Interpello Agenzia delle entrate 12/06/2020, n. 187.

 

Non sono ammessi neanche gli interventi di sostituzione o riverniciatura degli scuri delle finestre o delle persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi come detto esclusi dal bonus (vedi Interpello Agenzia delle entrate 11/09/2020, n. 346)

 

Rientra invece nel perimetro applicativo anche l'intervento di rifacimento completo del rivestimento esterno dell'edificio realizzato in mosaico (Interpello 28/08/2020, n. 287).

 

Interventi su balconi, ornamenti e fregi

Ai sensi del comma 221 sono ammessi al beneficio anche gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Il Bonus facciate spetta in questi casi anche per le seguenti spese:

isolamento dello sporto di gronda (trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata}, nonché spostamento dei pluviali, sostituzione dei davanzali, sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, smontaggio,rimontaggio o sostituzione delle tende solari (trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne - Interpello 03/11/2020, n.520);

rimozione, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione  del balcone, nonché rimozione  e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura (Interpello 25/09/2020, n.411);

rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e sostituzione dei pannelli in vetro che ne costituiscono le pareti perimetrali (essendo questi ultimi elementi costitutivi del balcone - Interpello 31/08/2020, n. 289);

ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono ipannelli divetro perimetrali del balcone, nonché

tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone (essendo queste opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso, Interpello 31/08/2020, n.289);

interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate (Interpello 23/06/2020, n.191);

lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti,ai cornicioni e alla sistemazione  di tutte  le parti impiantistiche  che  insistono  sulla  parte  opaca  della  facciata  (Interpello 12/06/2020, n. 185);

spese per il rifacimento del parapetto in muratura dei balconi, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino (essendo anche questi ultimi elementi costitutivi del balcone - Interpello 12/06/2020, n. 185);

trattamento dei ferri dell'armatura della facciata del fabbricato (Interpello 12/06/2020, n. 185).

 

Quanto invece ai "terrazzi a livello", pur costituendo tale elemento - analogamente al balcone - una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua, esso è tuttavia destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante, del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante.

In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una "copertura" è solo la funzione di tale parte dell'edificio, essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio. La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale' tale da escluderlo dal Bonus facciate (Interpello 12/06/2020, 185).

 

Interventi influenti dal punto di vista termico

Se gli interventi di rifacimento delle facciate non siano di sola pulitura o tinteggiatura, ma siano anche interventi influenti dal punto di vista termico, oppure interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, occorre ai sensi del comma 220:

a) che siano rispettati i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2015 )

b) che siano rispettati i valori di trasmittanza termica di cui al requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11/03/2008 (come modificata dal D.M. 26/01/2010);

c)  più in generale, che venga acquisito l'Attestato di prestazione energetica (APE) e che siano rispettate le altre norme e gli adempimenti previsti in relazione alla prestazione energetica degli edifici

A tale proposito, nella Circolare 14/02/2020. n. 2/E, si legge al punto 2 che:

1) il calcolo del 10% va effettuato sul totale della superficie complessiva lorda disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno;

2) se però parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, il calcolo del 10% va fatto in proporzione tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

È evidente che il chiarimento menzionato al punto 2) di cui sopra è suscettibile di escludere - nel caso di facciata nella maggior parte o totalmente rivestita "rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico - la necessità di effettuare lavori indirizzati al risparmio energetico.

Sorge altresì il problema di individuare quali siano gli "altri materiali che non rendono possibile realizzare

interventi influenti dal punto di vista termico", definizione che lascia un ampio margine di discrezionalità al tecnico coinvolto.

Ai fini dell'applicazione del Bonus facciate, sarà onere del contribuente di fornire adeguata dimostrazione che l'intervento non è soggetto all'obbligo di rispetto degli specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio (vedi anche Interpello 28/08/2020, n.287).

 

In questi casi si applicano altresì le norme sulle verifiche e sui controlli di cui all'art 14 del D.L. 63/2013, commi 3-bis e 3-ter, che disciplinano le attività di monitoraggio e valutazione in relazione al c.d. "Ecobonus"', la cui competenza è attribuita all'ENEA (vedi punto 4 della Circolare 14/02/2020, n.2/E).

In proposito l'Interpello 12/06/2020, n. 185 ha inoltre specificato che - trattandosi di interventi sulla parte opaca delle pareti verticali - si applicano, in particolare, gli artt. 4 e 7 del D.M. 19/02/2007.

Come chiarito al punto 2 della Circolare 14/02/2020, n.2/E, le norme sopra menzionate in merito alla prestazione energetica degli edifici non si applicano solo nei casi di esclusione previsti dal comma 3, art. 3 del D. Leg 192/2005.

 

Con l'Interpello 28/08/2020, n. 287, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che - qualora l'intervento di coibentazione non sia eseguito sulla superficie esterna della struttura ma (come prospettato nel caso esaminato dal documento), sia realizzato mediante insufflaggio della cassavuota - le relative spese non possono essere ammesse al Bonus facciate, essendo l'intervento irrilevante dal punto di vista del decoro urbano (che come detto inizialmente rappresenta lo scopo perseguito dalla norma e pertanto il criterio-guida da adottare nei casi dubbi).

e ci aggiunga , su specifico interpello, che se si eliminano le piastrelle  sostituendole con "rasatura" e pittura, su superficie superiore al 10 % della superficie lorda disperdente complessiva devono essere adottati i provvedimenti relativi a trasmittanza termica e decreti relativi!

Buongiorno a tutte e tutti, se per un condominio faccio predisporre fattura da professionista di fiducia nel 2021 per dei lavori di ristrutturazione facciata con annesso sconto in fattura del 90%. Il condominio paga il 10% rimanente dei lavori entro il 31/12/2021 e successivamente iniziamo i lavori nel 2022. Possiamo accedere comunque alla detrazione del 90%? grazie

iviboy dice:

 Possiamo accedere comunque alla detrazione del 90%?

si

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