Dopo il decreto Asseverazioni, anche il decreto Requisiti tecnici è stato firmato e pubblicato sul sito del MISE.
Come per il primo decreto ministeriale la pubblicazione sul sito del Ministero non sostituisce quella nella Gazzetta Ufficiale che determina l'entrata in vigore del decreto ministeriale, nonché l'efficacia degli allegati.
Una cosa, però, è certa: procede a passo spedito - come annunciato dal Ministro Patuanelli in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria - l'iter di adozione dei provvedimenti attuativi del d.l. Rilancio in materia di Superbonus.
A questo punto, oltre alla citata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due atti - mancano il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate su sconto in fattura e cessione del credito, nonché la circolare interpretativa. Siamo al giro di boa, o quasi.
Un provvedimento articolato, dettagliato e tecnico, com'è normale che sia. Valutiamone qui di seguito gli aspetti principali.
Andiamo per ordine.
Decreto Requisiti tecnici, oggetto, ambito di applicazione, definizioni, tipologia e caratteristiche degli interventi
L'art. 1 al primo comma definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente.
Il secondo comma del medesimo specifica che per le definizioni si fa riferimento al d.lgs n. 192/2005 (di attuazione di direttive comunitarie in materia di efficientamento energetico), salvo quelle ulteriori previste dal successivo terzo comma.
Al riguardo, ad esempio, è specificato che cosa s'intenda per unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Si legge alla lett. i), terzo comma, del citato d.m. che «una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un "accesso autonomo dall''esterno", presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
L'accesso autonomo dall'esterno, dunque, non presuppone che ci tratti di un'unità immobiliare fronte strada pubblica, ma che l'accesso dall'esterno - per esterno s'intende anche un vialetto privato - sia a suo esclusivo servizio.
L'art. 2 specifica quali sono gli interventi che possono beneficiarie delle detrazioni: qui la l'elencazione diviene lunga, articolata e dettagliata. Non mancano riferimenti ad altri provvedimenti.
La norma, com'è normale che sia, diviene prettamente tecnica, scende nel dettaglio. Prendono una forma concreta i riferimenti alla superficie disperdente lorda del 25%.
È specificato che nel computo delle 25% della suddetta superficie possono essere considerate le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra. Piano terra che sia anche piano di campagna rientra nel computo ai fini del calcolo del 25% della superfice. Idem per il piano terra che veda sottostanti dei box auto.
Decreto Requisiti tecnici, limiti, soggetti ammessi e spese detraibili
Gli articoli 3, 4 e 5 del d.m. Requisiti tecnici riguardano rispettivamente i limiti delle agevolazioni, i soggetti ammessi alla detrazione e le spese per le quali spetta la detrazione.
Quanto ai limiti si tratta, in sostanza, dei riferimenti ai massimali di costo. Le specifiche tecniche di dettaglio sono contenute nella tabella B allagata al medesimo decreto.
Scorrendola si scopre, ad esempio, che per interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio la detrazione è pari ad 110% della spesa, con un massimale variabile a seconda della tipologia di edificio, fruibili in 5 anni, mentre la detrazione per i sistemi di building automation riguardanti impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative la detrazione è del 65% su un importo massimo di € 15.000,00 detraibili in 10 anni.
La tabella citata indica davvero un pot-pourri di interventi, seppur coerenti con lo scopo dell'efficientamento energetico, in grado d'ingenerare confusione.
L'art. 4 fa menzione dei soggetti ammessi a godere della detrazione; per il così detto superbonus nessuna specifica indicazione rispetto a quanto già indicato dall'art. 119, comma 9, del d.l. Rilancio: non poteva essere diversamente, dato il rango subordinato rispetto alla legge del decreto ministeriale.
L'art. 5 delinea, con rimando ad allegati e altri decreti, gli interventi per i quali spetta la detrazione. Tra queste vengono menzionate anche le spese per «prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio (visto di conformità n.d.R.)» (art. 5 lett. f d.m. Requisiti tecnici).
Restano fuori, quindi, dalle spese detraibili quelle corrisposte all'amministratore di condominio per la così detta contabilità straordinaria.
Si badi: è d'uopo in questi casi specificare che la firma dei decreti da parte di Patuanelli e degli altri Ministri competenti è un altro tassello per l'entrata a regime del superbonus 110%, ma non basta, serve comunque la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, affinché acquistino efficacia.