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Superbonus 110%, cosa sta cambiando?

Ampliamento dei beneficiari, si agli interventi sulle seconde case, nuovi lavori agevolabili e massimali di spesa più bassi, ecco il nuovo superbonus 110%
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Finalmente il Decreto Rilancio nel tardo pomeriggio di ieri è approdato in Aula.

Fra proposte di emendamento e continue verifiche della copertura finanziaria a poco più di una settimana dalla dead line per la conversione, che si ricorda è fissata per il prossimo 18 luglio, sul testo definitivo è stata votata la fiducia al Governo.

A oggi numerosi sono i "ritocchi" rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio.

Con specifico riferimento al bonus casa 110%, le modifiche a oggi approvate, esplicitano il reale intento del Governo: l'incentivo sembra, infatti, essere stato introdotto appositamente per il condominio, che si conferma il beneficiario "tipo" dell'incentivo.

Dovrebbe invece restare invariato l'arco temporale entro il quale effettuare le spese per i lavori ammessi al beneficio: nonostante le varie proposte di emendamento, sostenute da più forze politiche, per l'ampliamento del periodo, nelle ultime settimane dato quasi per certo, i costi ammessi in detrazione dovranno essere sostenuti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Soltanto per gli interventi eseguiti su edifici con finalità sociali sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute sino a fine 2022.

A questo punto, salvo inaspettati "ritocchi" dell'ultimo minuto questo dovrebbe essere il testo definitivo dell'art. 119 rubricato "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici" che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ampliamento degli interventi agevolabili

L'obiettivo dell'Esecutivo, almeno sulla carta, è quello di ampliare il raggio di azione del bonus 110%.

Il nuovo articolo 119 rivede sensibilmente le tipologie di interventi che ammettono al beneficio fiscale, introducendo una detrazione pari al 110% anche per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, realizzati attraverso interventi di demolizione e ricostruzione.

Nuovi tetti massimi di spese per gli interventi relativi all'ecobonus in condominio

Per gli interventi di isolamento termico (c.d. cappotto) il nuovo testo dell'art. 119 rivede "al ribasso" i massimali di spesa.

Se nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, per tali tipologie di interventi era stato stabilito un unico tetto massimo di spesa, indicato nella misura pari a euro 60.000,00 per ogni singola unità immobiliare, la versione in attesa della conversione, prevede una griglia di limiti di spesa che variano a seconda del contesto condominiale e non, nonché del numero di unità immobiliari che lo compongono. In particolare per:

  • le villette a schiera, il massimale di spesa è pari a euro 50.000,00;
  • i condomini da due a otto unità, l'ammontare complessivo delle spese scende a euro 40.000,00 da moltiplicare per ogni singola unità;
  • i condomini con più di otto unità, la spesa massima non può essere superiore euro 30.000,00, anche in questo caso da moltiplicare per le unità.

Nuovi tetti massimi di spesa sono stati previsti anche per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione.

La detrazione per tali tipologie di lavori e? calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000,00 moltiplicato per il numero delle unita? immobiliari che compongono l'edificio per i condomini fino a otto unita? immobiliari.

Spese detraibili per interventi su parti comuni e certificazioni fiscali.

Tale limite scende a euro 15.000,00 moltiplicati per il numero delle unita? immobiliari per i condomini composti da più di otto unita?.

Via tutti (o quasi) i paletti per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sulle seconde case

Le modifiche apportate al testo dell'art. 119, con riferimento agli interventi sulle c.d. seconde case, sono fra quelle più attese e sperate.

L'originario articolo limitava l'accesso al beneficio fiscale 110%, per gli interventi di efficientamento energetico, alle sole unità immobiliari inserite in un contesto condominiale, mentre per gli immobili unifamiliari la possibilità di usufruire del bonus era prevista nei soli casi in cui tali immobili fossero adibiti ad abitazione principale.

L'incentivo ecobonus era, dunque, riconosciuto per i lavori effettuati su seconde case purché non unifamiliari.

Dalla formulazione letterale dell'art. 119, con riferimento al sismabonus non vi era nessun distinguo fra prima e seconda casa.

Gli interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza, purché eseguiti su immobili ubicati nelle Zone 1, 2 e 3, consentivano, in linea di principio, di accedere al beneficio fiscale.

L'attuale formulazione del comma 10, così recita: le persone fisiche "possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita? immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio".

Sembrerebbe, dunque, che ogni singolo contribuente possa fruire dell'agevolazione fiscale fino a un massimo di due unità immobiliari, oltre al bonus previsto per gli interventi sulle parti comuni.

Ristrutturazione e detrazioni fiscali

Un importante limite, introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera, riguarda le tipologie di immobili sui quali è possibile eseguire i lavori che danno il diritto di accedere al bonus 110%.

L'attuale comma 15 bis, prevede che "le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita? immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9".

Si tratta in particolare di abitazioni signorili (A/1), ville (A/8), palazzi e castelli (A/9), che, in ogni caso, costituisce una fetta minima del nostro patrimonio immobiliare che avrebbe necessità di un restyling.

Confermate le modalità alternative di fruizione del beneficio fiscale dello sconto in fattura e della cessione del credito, per la cui applicazione, come già in precedenza evidenziato, occorre attendere i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, che si ricorda dovranno essere emanati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

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