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Superbonus e efficientamento energetico, fondamentali l'APE e l'asseverazione

Tra i documenti fondamentali per accedere al bonus anche le dichiarazioni dei tecnici.
Redazione 

Si sente dire che accedere al superbonus del 100% previsto dal decreto Rilancio non sarà una passeggiata.

Il primo dei problemi i dubbi tecnici e pratici su sconto in fattura e cessione del credito.

Questi aspetti verranno affrontati dal provvedimento del direttore dell'ADE e la loro attuazione concreta, leggasi in primis ruolo degli istituti di credito, ci dirà della migliore riuscita dell'operazione (nei fatti centrale il ruolo di banche e istituti finanziari, gli unici soggetti davvero in grado di assorbire l'enorme circolo di credito d'imposta che in teoria dovrebbe attivarsi).

A queste problematiche se ne affiancano altre più specificamente tecniche e connesse alla tipologia di interventi che consentiranno di accedere al beneficio del superbonus.

Requisiti tecnici degli interventi per accedere al superbonus, il ruolo del MISE

Non tutto ciò che comunemente viene considerato un intervento atto a migliorare l'efficienza energetica di un edificio potrà essere considerato tale ai fini dell'accesso al bonus fiscale del 110%.

Sarà un decreto del ministero dello sviluppo economico, volto a indicare le modalità di asseverazione e trasmissione della medesima asseverazione da parte dei tecnici, a dirci di fatto la tipologia specifica e concreta e quindi le caratteristiche che detti interventi dovranno avere.

Non solo: come si diceva un ruolo centrale nella complessa procedura tecnico-finanziaria saranno chiamati a svolgerlo i tecnici abilitati a redigere le attestazioni di prestazione energetica, nonché le asseverazioni conclusive della procedura.

Vediamo perché.

Superbonus, necessario il salto di due classi energetiche

Uno dei requisiti per accedere al bonus del 110% è l'efficientamento energetico tale da comportare un salto di almeno due classi.

È chiaro in tal senso il terzo comma dell'art. 119 c.c. a mente del quale "il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata".

Superbonus, la documentazione necessaria

Il miglioramento energetico nella misura indicata, dunque, dovrà essere dimostrato tramite A.P.E. (attestato di prestazione energetica), ovvero tramite quel documento previsto e disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'attestazione, nella forma della dichiarazione asseverata, dovrà essere rilasciata sia prima che dopo l'intervento.

Attesto di prestazione energetica: se manca l'attestazione il contratto resta valido tra le parti

La ratio è chiara: dimostrare il salto di almeno due classi, o il raggiungimento di quella più alta.

Rammentiamo che oggi le classi, come individuate dal d.lgs n. 192/2005 e succ. mod. e disp. att. vanno sono: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F e G. A4 è la più alta, G la più bassa.

Superbonus, asseverazione e congruità dei prezzi

Il tecnico non deve asseverare solamente che vi sia stato il miglioramento di classe energetica come qui descritto, ma anche che l'intervento sia rimasto entro specifici limiti di prezzo.

Lo chiarisce sempre l'art. 119 e più nello specifico il comma 13-bis nel quale è affermato che: "l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)".

Fino all'emanazione del provvedimento attuativo dice la norma si fa "riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".

Ricordiamo che nel caso di attestazioni e asseverazioni infedeli oltre alle conseguenze penali è prevista per i tecnici una sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 15.000,00.

La norma (art. 119, comma 15, d.l. n. 34/2020), infine, specifica espressamente tra le spese detraibili per gli interventi di efficientamento energetico rientrano quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni qui in esame.

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