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Superbonus e colonnine elettriche nei condomini

Il superbonus è previsto anche per l'installazione di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici nei condomini. Vediamo come.
Avv. Valentina Papanice 
6 Giu, 2020

Superbonus, Decreto Rilancio e colonnine per la ricarica delle auto in condominio

Il cosiddetto superbonus, la detrazione molto conveniente introdotta dal D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio) riguarda molte ipotesi. Tra queste abbiamo anche l'installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, purché in combinato con altri interventi previsti dallo stesso decreto. Spieghiamoci meglio.

Per comprendere come funziona il superbonus con le colonnine per la ricarica di auto elettriche dobbiamo necessariamente avere il quadro completo, seppure sintetico, dei casi a cui si applica il superbonus (per chi fosse interessato a leggere il testo integrale, il riferimento è l'art. 119).

Superbonus e requisiti per l'installazione delle colonnine elettriche

Sì, perché come detto, nel caso delle colonnine elettriche, e non solo, l'agevolazione funziona solo se abbinata ad altri interventi, i quali a loro volta devono rispondere a requisiti di livello elevati.

L'art. 119 del Decreto Rilancio (intitolato "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici") ha un corpo centrale nel quale prevede l' agevolazione al per determinati interventi.

Si tratta, in sintesi, di: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio (lett. a); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (lett. b); interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (lett. c) (v. co. 1 art. 119 D. Lgs. n. 34/2020).

Per ciascuno dei detti interventi sono previsti specifici requisiti e condizioni. Per tutti, la detrazione per riqualificazione energetica (di cui all'art. 14 D.L. n. 63/2013) "si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo".

Se poi questi interventi sono effettuati congiuntamente ad altri previsti dalla normativa ordinaria (sostanzialmente all'art. 14 D.L. n. 63/2013), la detrazione aumentata al 110% vale anche per gli interventi previsti dalla normativa ordinaria (co.2).

Gli interventi suindicati previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 119, perché si consegua la detrazione, devono rispettare i requisiti minimi (previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell'art. 14 D.L. n. 63/2013) e devono nel loro complesso assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica.

Tale miglioramento può conseguirsi anche congiuntamente agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (co.5) e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti (co. 6).

Esiste poi una specifica previsione per il sisma bonus: in tale caso (il sisma bonus è previsto dai commi da 1-bis a 1 septies, art. 16-bis D.L. n. 63/2013) l'aliquota delle detrazioni sale al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per detti interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, co. 1, lett. f-bis), D.P.R. n. 917/1986, è del 90%. Tali norme non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 (co.4).

Vi sono alcuni interventi per i quali se effettuati congiuntamente con altri, la detrazione è sempre del 100%; si tratta: oltre che di tutti gli interventi per efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. n. 63/2013 (se effettuati congiuntamente con quelli di cui ai co. 1 e 2), dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo a cui abbiamo appena fatto cenno per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (se effettuati congiuntamente con gli interventi di cui al co.1 e 4), nonché dell'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (se effettuata congiuntamente con gli interventi di cui al co.1).

Rammentiamo che per Ciascuna misura agevolativa come detto sono previste specifiche condizioni che vanno conosciute nel dettaglio.

Colonnine elettriche in condominio

La detrazione per l'installazione delle colonnine non è una novità del Decreto Rilancio. Infatti, l'agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 con il nuovo art. 16-ter D.P.R. n. 917/1986, che prevede la possibilità di "una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW".

Nell'art. 16-ter cit. la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Si prevede poi che le infrastrutture devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) e h), D. Lgs. n.257/2016. L'art. 2, co. 1, lett. d) e h), D. Lgs. n.257/2016 prevede che:

"d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

  1. lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
  2. accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:

  1. un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  2. un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
  3. un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico".

Superbonus anche per le secondo case

L'art. 16-ter prevede espressamente che la detrazione può applicarsi anche per le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici di cui agli articoli 1117 e 1117-bis (che si riferisce alle tipologie di condominio differenti dal classico condominio verticale) del codice civile.

Superbonus per colonnine per auto elettriche nei condomini

Con il Decreto Rilancio la detrazione passa quindi al se l'installazione è effettuata in combinato con altri interventi di cui al co.1.

Questo il testo della norma: "Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1".

Con riferimento alle parti comuni, gli interventi di cui al comma 1 possono essere sicuramente gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (lett. b, co.1); dovrebbero rientrare anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio (lett. a co.1), anche se il testo della norma non specifica il riferimento alle parti comuni, perché prevede che il tetto di spessa vada moltiplicato per il numero delle unità immobiliari; in assenza di specificazione la soluzione più plausibile dovrebbe essere quella che vi rientrino sia le singole proprietà individuali che quelle condominiali. Attendiamo su tale punto il "conforto" di futuri atti esplicativi.

Interventi sulle parti condominiali e colonnine per auto elettriche nel Decreto Rilancio

Quanto agli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, la sostituzione deve avvenire "con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici", anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (co. 5) e sistemi di accumulo (co. 6), o con impianti di micro cogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed riguarda anche per le spese dello smaltimento e della bonifica dell'impianto sostituito.

Quanto invece agli interventi di isolamento termico, questi devono riguardare le "superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo". La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

Tra le varie domande possibili, ne solleviamo una: l'utente può abbinare interventi in casa propria con interventi in condominio per fruire della detrazione al 110%? Stessa domanda per quanto riguarda gli altri interventi, quelli previsti dalle norme ordinarie sull'ecobonus per cui la detrazione sale 110% (co.2). Anche tale aspetto avrebbe bisogno di un chiarimento.

Attendiamo, come detto, futuri provvedimenti (cui perlomeno in parte, rimanda lo stesso art. 119) su questo come su altri aspetti poco chiari delle orme.

Ricordiamo infine che il Decreto legge Rilancio deve ancora essere convertito in legge e che in quella sede potrebbe subire delle modifiche.

Installazione delle colonnine ricarica per auto elettriche anche nei box privati: ecco come fare

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