Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

IVA agevolata per gli interventi in condominio

L'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero edilizio in condominio: scopri le condizioni e le tipologie di lavori che ne beneficiano, per risparmiare sui costi di ristrutturazione della tua abitazione.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 
Lug 28, 2020

Un po' di "storia"…

Come noto, il regime ordinario IVA prevede una aliquota pari al 22% che trova applicazione nella maggior parte dei beni e servizi acquistati.

Ciò nondimeno, al fine di incentivare determinati settori economici, che contribuiscono peraltro anche a incrementare l'indotto occupazionale, creando nuovi posti di lavoro, il Legislatore tributario ha introdotto per determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi l'applicazione di una aliquota IVA agevolata, ovverosia ridotta al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22%.

Tale "agevolazione" è stata introdotta dalla legge n. 488/99, che all'art. 7, primo comma, lett. b) ha previsto che "sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento […]: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio […], realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".

La successiva Manovra Finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha fatto entrare "a regime" l'applicazione dell'IVA in misura agevolata a partire dal 2010 per talune tipologie di interventi.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria e straordinaria

Al fine di inquadrare l'ambito di applicazione dell'Iva in misura agevolata, occorre premettere brevi cenni in ordine alla distinzione delle diverse tipologie di intervento finalizzate al recupero edilizio, chiaramente delineate dall'art. 3, primo comma, DPR 6 giugno 2001, n. 380, che potremmo raggruppare in due macro categorie: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di recupero edilizio (restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione urbanistica).

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché i lavori per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti.

Le opere e modifiche atte a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta di opere finalizzate alla realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici e che non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Devono ritenersi ricompresi in tale categoria anche i lavori di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non siano apportate modifiche alla volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Tali tipologie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria scontano l'IVA agevolata nella misura del 10% sia sulle prestazioni di lavoro sia sui beni acquistati dalla impresa che effettua i lavori.

Se ai fini della realizzazione dell'intervento di manutenzione vi è anche la fornitura di beni significativi (a esempio, ascensori, sanitari lavabi, videocitofoni, impianti e apparecchi di sorveglianza - Decreto Ministero Finanze 29 dicembre 1999), l'Iva del 10% non si applica all'intero corrispettivo pattuito, ma esclusivamente:

  • sul valore dell'intera prestazione diminuita del valore del bene significativo;
  • sulla parte del valore del bene significativo corrispondente al valore netto della prestazione.

La parte del valore del bene significativo che eccede il valore netto della prestazione è soggetta all'aliquota ordinaria prevista per il bene stesso.

Impianti di ascensore e montacarichi: IVA al 10% anche per la verifica biennale e straordinaria

Un esempio per chiarire.

Pensiamo agli interventi di rifacimento del bagno il cui costo complessivo è pari a euro 10.000,00, di cui euro 4.000,00 di manodopera ed euro 6.000,00 di costo complessivo di materiali.

Sul costo della manodopera pari a euro 4.000,00 verrà applicata l'aliquota IVA agevolata pari al 10%.

Con riferimento al costo dei materiali e beni si applicherà l'IVA ridotta al 10% solo per il complessivo importo pari a euro 4.000,00 corrispondente al valore della manodopera. Per il residuo importo pari a euro 2.000,00 si applicherà l'IVA ordinaria al 22%.

Applicazione dell'IVA ridotta per interventi di recupero edilizio

Per gli interventi c.d. di recupero edilizio, stante il chiaro dettato normativo dell'art. 7, primo comma, lett. b), L. n. 488/99, l'aliquota IVA applicabile è in "automatico" ridotta al 10%.

Ciò significa che l'IVA al 10% troverà applicazione non solo alle prestazioni di servizi, ma anche ai beni, indifferentemente dal soggetto che provvede all'acquisto (impresa che effettua i lavori o committente).

Nell'ambito di tale categoria rientrano, ai sensi del richiamato art. 3, primo comma, DPR 6 giugno 2001, n. 380:

  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo: si tratta di interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica: interventi finalizzati alla trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Sono inclusi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volumetria.

Condizioni di applicabilità dell'IVA agevolata pari al 10%

Il citato art. 7, primo comma, lett. b), L. n. 488/99, stabilisce espressamente che ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% in luogo di quella ordinaria, occorre che "interventi di recupero del patrimonio edilizio siano realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Al riguardo, la circolare ministeriale n. 247/E/99 ha chiarito che per edificio "a prevalente destinazione abitativa privata" devono intendersi:

  • le singole unità immobiliari accatastate nel gruppo A, ad eccezione del gruppo A/10, a prescindere dall'effettivo utilizzo delle stesse;
  • interi fabbricati, ove almeno il 50% della superficie dei piani sopra terra è destinata ad abitazione privata.

Va da sé che, stante il chiaro dettato normativo e il successivo chiarimento di prassi, rimangono escluse dall'applicazione dell'IVA agevolata i lavori di manutenzione su beni immobili a destinazione non abitativa (categoria catastale diversa da A/1 fino ad A/9 e A/11).

La successiva circolare ministeriale n. 71/E/2000 ha specificato, ampliando ulteriormente l'ambito di applicazione dell'IVA agevolata anche alle:

  • pertinenze degli immobili abitativi;
  • parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa.

Ne deriva che devono ritenersi esclusi dall'applicazione dell'IVA agevolata al 10%, gli interventi realizzati su unità immobiliari non adibiti a uso abitativo ma, a esempio, ad attività di tipo professionale.

Sostituzione degli infissi e IVA applicabile

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento