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Si al cappotto “parziale” autorizzato dall'assemblea che non vuole deliberare opere sull'intero involucro

L'Agenzia delle Entrate ritiene legittime, in concorrenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 119 d.l. Rilancio, le opere di realizzazione di cappotto parziali.
Redazione 

È possibile realizzare un cappotto "parziale" solo in corrispondenza di un'unità immobiliare di un condòmino e godere del superbonus del 110%?

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 408 del 24 settembre 2020, si è espressa sulla questione: la risposta è positiva, sia pur condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla legge.

Entriamo nel dettaglio dell'interpello e della soluzione offerta dall'AdE.

Superbonus e assemblea condominiale

Sono giorni che circola un dubbio. E se l'assemblea condominiale non vuole eseguire lavori per l'efficientamento energetico?

I singoli possono far da sé per godere della detrazione al 110%?

È la domanda posta da un contribuente all'Agenzia.

Si legge nel quesito che l'assemblea condominiale non è interessata alla esecuzione delle opere per l'efficientamento energetico mediante ad esempio il così detto cappotto termico, sulle superfici opache dell'intero involucro dell'edificio.

Ciò nonostante, si legge nella risposta in esame, la medesima assemblea «ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l'intervento sulle sole superfici opache dell'involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti».

Sulla legittimità del niet al cappotto condominiale nessun dubbio: l'assemblea può e non deve deliberare interventi di efficientamento energetico.

Giustamente, però, qualcuno potrebbe voler far da sé.

Incontrerebbe limiti?

L'istante in proposito ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se «può avvalersi dell'agevolazione prevista dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, nonostante l'intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell'involucro esterno dell'immobile».

Non solo: il contribuente domanda altresì se il diniego all'autorizzazione ad installare il cappotto parziale possa consentirgli di godere del superbonus al 110% anche per il cappotto interno.

Superbonus per le villette a schiera

Sì condizionato al superbonus per il cappotto parziale e per quello interno

L'Agenzia, come sempre precisa, risponde sulla base degli «degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello». Come dire: risolviamo il problema, ma se non hai posto bene la domanda o i fatti sono diversi, ciò non ti salva in caso di eventuali controlli.

Ad ogni buon conto, l'ente ha in primis ricordato che «la detrazione spetta per gli interventi di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari».

Sulla scorta di questa premessa l'AdE ha specificato che il contribuente/condòmino può godere del superbonus del 110% (sotto forma di cessione, sconto e detrazione) per il cappotto "parziale" realizzato a sua cura e spese «a condizione che, conformemente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata - nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla normativa, non oggetto della presente istanza di interpello - tali interventi interessino l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Cumulo superbonus e altre detrazioni

Resta un fatto ulteriore rispetto a quelli propriamente tecnici fiscali ed è il rispetto dei limiti fissati dall'art. 1102 c.c. Il cappotto "parziale" non deve ledere il pari diritto degli altri condòmini e non deve alterare in decoro dell'edificio.

Ciò va rammentato lo desumiamo dalla lettura dello stesso art. 1102 c.c. e comunque dal D.L. semplificazioni che ha approvato una norma ad hoc su utilizzazione individuale delle parti comuni e interventi di cui all'art. 119 d.l. Rilancio.

Ok, per l'Agenzia, al superbonus del 110% anche per il cappotto "interno", ma solo se viene realizzato quello "parziale" esterno, in quanto il primo va considerato quale intervento ricadente nell'ambito di quelli trainati.

Chiaramente gli interventi in esame, se non rientranti nel superbonus del 110% potrebbe godere di altre agevolazioni ove ne ricorrano i presupposti.

Risposta n. 408 del 24 settembre 2020

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