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Convertito in Legge il D.L. Semplificazioni, più facile l'installazione di ascensori in condominio

Con la conversione in legge del D.L. Semplificazioni sarà più facile installare ascensori in condominio, anche se la formulazione della norma non sgombra il campo da ogni dubbio.
Redazione 

Con 291 voti favorevoli e 207 voti contrari, la Camera, oggi, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Il decreto Semplificazioni è legge.

Nessuno spazio per quanto riguarda l'emendamento sulle assemblee on-line, emendamento che verrà riproposto in sede di conversione del così detto decreto Agosto, ossia il d.l. n. 104/2020.

Nessuna modifica, inoltre, alle norme che riguardano l'eliminazione delle barriere architettoniche e all'uso delle cose comuni da parte del singolo condòmino per gli interventi di cui all'art. 119 d.l. Rilancio, ossia gli interventi compresi nel così detto Superbonus 110%.

Vediamo di cosa si tratta

Più facile per il condòmino abbattere le barriere architettoniche o usare le cose comuni ai fini dell'efficientamento energetico

L'art. 10, terzo comma, del d.l. n. 76/2020, convertito senza modificazioni, recita:

«Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice […]».

DL Semplificazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, novità anche per il condominio

In sostanza, fatto questo che era stato già legittimato dalla Cassazione, il singolo potrà abbattere autonomamente le barriere architettoniche, anche installando un ascensore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c.

Sarà interessante anche vedere in che modo si potrà esplicare questa facoltà rispetto alle opere che fruiscono del superbonus: è ipotizzabile in un condominio minimo l'efficientamento energetico dell'intero immobile a cura e spese del singolo condòmino? Perché no?

Eliminazione barriere architettoniche, la deliberazione non rappresenta innovazione gravosa

Del pari trova conferma nella stessa formulazione licenziata dal Consiglio dei Ministri, il secondo periodo del medesimo terzo comma, a mente del quale: «Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.

Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile».

In sostanza d'ora in poi se l'assemblea delibera l'eliminazione delle barriere architettoniche, ad esempio attraverso l'installazione di un ascensore, quella decisione non potrà più essere considerata come un'innovazione voluttuaria al fine di non partecipare alla spesa.

Infelice il mancato riferimento alla gravosità, in quanto ciò rischia di generare comunque contenzioso. Posto che l'innovazione non sarà più voluttuaria, ma dato che la gravosità non è citata dalla norma, si potrà comunque chiedere di non parteciparvi in virtù del costo rilevante?

Tutelato il debitore che abita la casa pignorata.

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