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Risparmio energetico e pannelli fotovoltaici. L'uniformità di colori è sufficiente a tutelare il contesto ambientale

Risparmio energetico e tutela del paesaggio: il Consiglio di Stato riconosce l'importanza dell'uniformità cromatica nella posa di pannelli fotovoltaici per un intervento sostenibile e armonioso.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 
10 Mar, 2017

L'uniformità di colori è sufficiente a tutelare il contesto ambientale.Sproporzionata ed illogica l'imposizione della copertura integrale (anche delle falde non irraggiate)

Un complessa vicenda: il “cotto” sul tetto e la deconnotazione di un elemento storico La fattispecie giunta all'esame del Consiglio di Stato si presenta estremamente articolata: la controversia origina da un primo parere negativo che la Soprintendenza aveva rilasciato rispetto alla «posa di pannelli fotovoltaici sui manti di copertura di due fabbricati siti […] a ridosso del centro storico del paese, […] su un territorio soggetto a dichiarazione di notevole interesse pubblico».

Il diniego di autorizzazione era stato motivato con la circostanza che l'inserimento di due falde fotovoltaiche in un sistema di falde tutte di coppi rossi di carattere tradizionale non solo avrebbe alteratola percezione visiva delle coperture, ma avrebbe altresì determinato «una commistione tra materiali diversi in falda di tetto (coppi e pannelli) aventi colori diversi»; in definitiva, la copertura con pannelli fotovoltaici sarebbe stato possibile «solo a fronte di un trattamento unitario di materiali e colori che coinvolga l'intero edificio».

La Soprintendenza confermava la propria posizione negativa anche in seguito alla presentazione di un nuovo progetto che prevedeva «una soluzione cromatica in rosso mattone e la copertura completa e uniforme delle falde dei tetti esposte all'irraggiamento solare»: rilevando che il manto di copertura in cotto è uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificato e che la proposta progettuale presentata, pure prevedendo il cambiamento del colore del pannello fotovoltaico, avrebbe in ogni caso prodotto «l'alterazione e la deconnotazione dell'ambito paesaggistico oggetto di intervento» poiché riguardava solo due falde sulle oltre 10 complessive, la Soprintendenza ribadiva che solo un una “copertura totalmente fotovoltaica” avrebbe generato un «risultato coerente dal punto di vista architettonico e materico con il contesto».

Il Comune, acquisito detto parere negativo, negava di conseguenza il proprio assenso all'intervento. Il T.A.R., davanti al quale veniva impugnati i citati atti amministrativi, confermava la correttezza e la logicità delle argomentazioni e delle conclusioni della Soprintendenza, giudicando comprensibile «la rigida posizione assunta» dalla medesima.

Pur dando atto che «nell'ambito del procedimento dovevano essere valutati in modo adeguato il carattere generico del vincolo, il fatto che l'edificazione non è stata realizzata in una zona particolarmente sensibile, che l'intervento riguarda una nuova costruzione in una zona di espansione edilizia interessata da un'ampia lottizzazione visibile dal centro storico, posto più in alto, oltre al fatto che la società ha cercato di creare uniformità di colore tra pannelli e falda del tetto, prevedendo l'intera copertura con pannelli sovrapposti a coppi color mattone», il Tribunale ribadiva che l'installazione di pannelli fotovoltaici in falda avrebbe creato «una interferenza visiva [in contrasto] con l'insieme dato dalla bellezza naturale dei luoghi» e che solo «l'integrale copertura (ritenuta non possibile perché i pannelli sarebbero solo di forma rettangolare) di tutte le falde del tetto del complesso costruito» avrebbe risolto le problematiche segnalate.

Proponeva quindi appello la società, chiedendo, unitamente alla riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del parere negativo della Soprintendenza e del diniego finale del Comune: «l'obbligo di coprire tutte le falde, anche quelle non esposte all'irraggiamento solare, sarebbe soluzione “tecnicamente assurda ed economicamente insostenibile”», assumeva l'appellante.

La decisione: quando il risparmio energetico “prevale” sull'aspetto paesaggistico La questione è così giunta al Consiglio di Stato, il quale ha in primo luogo chiarito come non intenda né formulare un giudizio di valore sul permanere della commistione materica in falda di tetto, né svolgere apprezzamenti circa la «compatibilità paesaggistica» o il «merito amministrativo-paesistico», sconfinando così in ambiti di spettanza esclusiva del diverso organo preposto dalla legge.

Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha giudicato assolutamente fondata la doglianza della società appellante: osservando come sia lo stesso legislatore ad affermare l'esigenza di incentivare la produzione di energia con fonti rinnovabili e di favorire il ricorso a soluzioni di risparmio energetico, l'organo giudicante ha affermato come appaia, di conseguenza, «eccessivo e in definitiva sproporzionato e illogico […] che la Soprintendenza esiga dalla società […] la realizzazione di una “copertura totalmente fotovoltaica”, e questo al di là della effettiva assurdità tecnica e insostenibilità economica della operazione, pure segnalate nell'atto di appello».

Il Consiglio di Stato ha rilevato la contraddittorietà della sentenza del Tribunale, il quale aveva giudicato comunque legittima la soluzione propugnata dalla Soprintendenza pure a fronte delle considerazioni dal medesimo formulate – e sopra riportate – circa la genericità del vincolo sull'area interessata, la non “particolare sensibilità” della zona, interessata da un'ampia lottizzazione, e il serio tentativo di giungere ad «soluzione meno invasiva percettivamente» elaborato dalla società in sede di variante progettuale. (Peraltro, che l'impatto visivo sarebbe risultato decisamente più contenuto per effetto della collocazione di pannelli fotovoltaici somiglianti, nel colore, al manto di copertura tradizionale era stato riconosciuto dalla stessa Soprintendenza).

La società aveva, tra l'altro, chiaramente evidenziato come le altre falde, escluse dal progetto di installazione, fossero esposte a Nord: non essendo irraggiate, non avrebbero potuto adempiere alle finalità per le quali si ricorre appunto alla posa di pannelli fotovoltaici.

Pretendere, di conseguenza, una totale uniformità su tutte le falde è soluzione chiaramente contraria non solo al principio di proporzionalità, ma anche all'«esigenza di conciliare la tutela ambientale e gli aspetti paesaggistici con le necessità legate al risparmio energetico».

Né si vede, conclude il Consiglio di Stato, come l'uniformità cromatica delle falde del tetto interessate dal posizionamento dei pannelli – ottenuta attraverso un'integrale copertura delle falde medesime con pannelli opachi di colore rosso mattone, sovrapposti a coppi di color mattone – leda il contesto ambientale.

Del resto, precisa la sentenza, «Sotto il profilo dell'impatto visivo, le falde sono percepibili come identiche proprio in ragione dell'uniformità cromatica proposta».

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Sentenza
Scarica Consiglio di Stato, sez. VI, 16 - 23 febbraio 2017, n. 856
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