In Italia vige un principio, valevole sia per le singole unità immobiliari che per i condomini: quando si dispongono lavori in quota, i committenti hanno la responsabilità di assicurare la presenza o la predisposizione di idonee misure di protezione a tutela dell'incolumità dei lavoratori.
Tra questi sistemi di protezione rientrano senz'altro le guide o linee vita. Cosa sono? Si tratta di un sistema di sicurezza per i lavori in quota, la cui funzione è quella di evitare la caduta dall'edificio.
Le linee vita, a differenza di altri strumenti di protezione (come i parapetti, ad esempio), rappresentano anche un sistema di ancoraggio al quale i lavoratori possono agganciarsi tramite apposite imbracature.
Le linee vita sono obbligatorie sui tetti condominiali? Cosa dice la legge a riguardo? Scopriamolo.
Linee vita: definizione e funzionalità nel lavoro in quota
Come anticipato in premessa, le linee vita sono un particolare sistema di sicurezza da installare sul tetto degli edifici. Le linee vita consistono in un cavo metallico (rigido o flessibile) ancorato al tetto, al quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini.
Una linea vita non deve avere per forza un andamento rettilineo, ma può presentare delle curve, incrociarsi con altre linee, seguire l'andamento del colmo di un tetto o l'andamento articolato di una parete.
Le linee vita, a differenza di altri sistemi di sicurezza (pensa al classico parapetto) svolgono una funzione ulteriore, che è quella di ancoraggio: colui che deve effettuare lavori in quota può agganciarsi ai binari e calarsi in sicurezza.
Le linee vita possono servire non solo per grandi lavori affidati ad addetti specializzati, ma anche per operazioni molto più comuni, come ad esempio la sostituzione di tegole e la pulizia dei canali di scolo o, ancora, per interventi di pulizia/manutenzione dell' impianto fotovoltaico o dell'antenna.
Linee vita: sono obbligatorie in condominio?
Molte persone (per lo più amministratori) si chiedono se l'edificio condominiale è obbligato a installare le linee vita sul proprio tetto. In realtà, la legge stabilisce che l'obbligo delle guide o linee vita sussiste solamente in determinati casi, e cioè solo nell'ipotesi in cui non vengano installati ponteggi.
L'art. 115 del d. lgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) così recita: «Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche» prevedendo, tra gli strumenti di sicurezza, anche le guide o linee vita, rigide o flessibili che siano.
L'articolo 111, comma prima, lettera a), appena citato a sua volta stabilisce che «Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale».
In sostanza, come emerge chiaramente dalla lettura delle norme, la linea vita deve essere installata nel caso in cui non sia possibile utilizzare misure di protezione collettiva, cioè i ponteggi, i quali dunque sono sempre da preferirsi.
Peraltro, come si evince dal testo dell'art. 115, nell'ipotesi di lavori la linea vita non costituisce né l'unica soluzione possibile né la prima proposta del legislatore.
L'art. 115 del d. lg.s. n. 81/2008 elenca infatti in questo ordine i sistemi di protezione alternativi al ponteggio:
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature.
In buona sostanza, le guide o linee vita (indifferentemente rigide o flessibili) sono superflue non solo se ci si rivolge a ditte che utilizzano ponteggi o piattaforme aeree, ma anche se ci si rivolge a ditte di edilizia acrobatica, in quanto in questo caso l'installazione di sicurezza è data dall'imbracatura personale dei singoli addetti.
Dunque, la legge non prevede alcun obbligo di installare la linea vita in quando ci si rivolge ad imprese in grado di garantire la sicurezza dei propri dipendenti utilizzando gli altri strumenti previsti dalla legge.
Tirando le fila di quanto appena detto, si può asserire che in condominio, se non sono previsti interventi di manutenzione strutturali, non è obbligatorio installare dispositivi anticaduta. Spetta ai condomini stessi e all'amministratore valutare l'eventualità di predisporli, come ti spiegherò nel prossimo paragrafo.
Può sempre presentarsi la necessità di opere che richiedono l'accesso al tetto o al terrazzo condominiale e, in quei casi, varranno le regole predisposte dagli artt. 111 e 115 del D. lgs. n. 81/2008.
Condominio: chi deve garantire l'incolumità dei lavoratori?
Posto che, ad eccezione dei casi analizzati nel precedente paragrafo, in condominio non sussiste un obbligo di installare le linee vita sui tetti, vediamo chi è responsabile dell'installazione di tali sistemi di sicurezza nel caso in cui vengano commissionati dei lavori.
Quando in condominio occorre effettuare dei lavori (ad esempio, quelli già citati di pulizia dei canali di scolo, manutenzione di pannelli fotovoltaici, sostituzione di tegole, ristrutturazione di alcuni elementi del tetto, ecc.) è l'assemblea o, in ipotesi particolari, direttamente l'amministratore a incaricare un'impresa dell'esecuzione.
In ogni caso, l'amministratore diventa committente dell'opera e, di conseguenza, responsabile di garantire l'incolumità e la sicurezza di chi è chiamato a svolgere il lavoro commissionato.
Da tanto consegue che dovrà essere l'amministratore ad avere cura che le norme del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate, ivi comprese quelle che impongono l'installazione di linee vita in assenza di ponteggi o di altro strumento di protezione per i lavoratori in quota.
Nel caso in cui il condominio stabilisca di installare una linea vita sul tetto dell'edificio, l'amministratore ha in primo luogo il dovere di commissionare il lavoro a un'impresa qualificata e garantire le condizioni di sicurezza per svolgerlo.
A lavoro ultimato, l'amministratore deve custodire le certificazioni rilasciate e deve commissionare le successive revisioni dell'impianto.
Quando siamo in presenza di linee vita sui tetti condominiali, anche e soprattutto a fronte dell'esposizione agli agenti atmosferici, occorre poi verificarne la tenuta e la sicurezza nel tempo.
L'amministratore è tenuto, inoltre, ad informare il personale incaricato di qualsiasi lavoro che comporti l'accesso al tetto o al terrazzo dell'edificio della presenza di eventuali linee vita.
Linee vita: cosa dicono le normative regionali?
Quanto detto sino a questo momento è ciò che prevede la legge nazionale. È tuttavia possibile che nelle singole Regioni esistano norme più restrittive, che ad esempio impongano l'obbligo di installare sistemi di protezione permanenti da lasciare in dotazione agli edifici.
In genere, un obbligo simile è previsto nelle ipotesi di costruzione di un nuovo edificio o di manutenzione straordinaria del tetto.
Ciò che è sempre certo, invece, è quanto detto nei precedenti paragrafi: è obbligatorio che il proprietario o l'amministratore di un immobile garantisca la presenza di idonee misure di protezione per chi lavora sul tetto dell'abitazione o su un'altra area di lavoro in quota (ad esempio, una terrazza).