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Bonus facciate o ecobonus? Ogni condomino può scegliere

Nel caso in cui l'intervento rientri, oltre che nel bonus facciate, anche in altre fattispecie agevolabili, ogni condomino può scegliere di quale agevolazione fruire.
Avv. Valentina Papanice 
14 Set, 2020

Bonus facciate o ecobonus? Se ci sono tutte le condizioni, ciascun condomino può scegliere

Nel caso in cui l'intervento sulla parte condominiale rientri, oltre che nella previsione del bonus facciate, anche in altre fattispecie agevolabili, ogni condomino può scegliere di quale agevolazione fruire.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate in ben due atti datati 1 settembre 2020: la Risposta ad interpello n. 294 e la Risoluzione n. 49, riguardanti la scelta tra bonus facciate e eco bonus in condomìni dove si è deliberata l'esecuzione di interventi di isolamento termico mediante cappotto.

Dettagli e caratteristiche del bonus facciate per interventi edilizi

Come noto a molti, il bonus facciate è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019, art. 1, co. 219-224) per i lavori, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, "finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti" collocati nelle zone A o B di cui D.M. n. 1444/1968 (v. art. 1 co. 219).

In particolare, si prevede la detrazione dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020, senza un limite massimo di spesa (quindi la detrazione è calcolabile sulla spesa totale sostenuta) e da spalmare in dieci quote annuali di pari importo.

Il co. 220 disciplina i casi che riguardano "interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio," prevedendo che debbano essere rispettati i "requisiti minimi" del D.M. 26 giugno 2015 e quanto ai valori di trasmittanza termica i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Si rimanda, poi ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano a quanto previsto per l'ecobonus (dai co. 3-bis e 3-ter dell'art. 14 D.L. n. 63/2013). Dunque, come affermato dall'AdE, a detti interventi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio nell'ecobonus (adempimenti del bonus facciate di cui la Risoluzione n. 49 contiene un elenco).

Mentre il co. 221 del citato articolo specifica che ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sostanzialmente quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l'ecobonus (di cui agli artt. 16 D.L. n. 63/2013 e 16-bis DPR n. 917/1986, e 14 D.L. n. 63/2013) sono ammessi al beneficio del bonus facciate solo gli interventi su strutture opache della facciata, balconi o ornamenti e fregi.

Mentre, per le modalità applicative, il co. 223 rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo (di cui all'art. 1 L. n. 449/1997), in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La Circolare dell'AdE n. 2E del 2020, contenente i primi chiarimenti circa la detta misura, al par. 6, dedicato alla cumulabilità tra le agevolazioni in materia edilizia, rammenta che ai sensi del co. 221 sono ammessi al bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache verticali della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi diversi da quelli appena menzionati (quali quelli su strutture opache orizzontali o inclinate o per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli) restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica.

Fruizione alternativa delle agevolazioni e possibilità di scelta del condòmino

In linea con tali assunti, l'AdE, sempre nella Circolare n. 2/2020 afferma che, data "la possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa".

Bonus facciate, a chi spetta?

Alla luce di quanto già affermato allora, l'AdE nei provvedimenti in esame oggi conclude che ciascun condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere di quale misura agevolativa fruire.

A condizione, naturalmente, che gli interventi rispettino i requisiti e gli adempimenti specificamente previsti per ciascuna agevolazione.

Dunque, l'amministratore, dovrà, ai fini della comunicazione finalizzata alla dichiarazione precompilata, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini - gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse - e nella detta comunicazione indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno, le spese sostenute, le unità immobiliari interessate, i dati riguardanti i condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando anche quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito (v. Ris. n. 49/2020 e anche Ris. 294/2020).

Bonus facciate, ecobonus e l'opzione cessione /sconto del Decreto Rilancio

L'AdE ricorda poi che per entrambe le categorie di interventi è prevista dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 121) la possibilità di effettuare la cessione del credito d'imposta o lo sconto (recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta) in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

In effetti, molti cadono in un equivoco non da poco e cioè che solo per il superbonus (che, salvo i casi di sismabonus, possiamo definire in effetti un ecobonus potenziato) sia prevista la possibilità di fruire dell'opzione cessione del credito/sconto in alternativa alla fruizione diretta. Al contrario, tale possibilità è prevista per più ipotesi di detrazioni oltre al superbonus e, tra queste, anche per il bonus facciate e eco bonus "ordinario" (l'elenco completo è indicato dall'art. 121 del Decreto Rilancio).

Con la differenza, si aggiunge qui, che per il bonus facciata la detrazione è al 90%, mentre per l'ecobonus, a determinate condizioni (previste dell'art. 119 del Decreto Rilancio), (dalle varie percentuali già previste dal D.L. n. 63/2013 sull'ecobonus) arriva al 110%, diventando così una delle fattispecie del c.d. superbonus.

Su tali modalità di fruizione l'AdE ha emanato il provvedimento n. 283847/2020 (previsto dal D. L. Rilancio).

Infine, nella Risoluzione n. 49 l'AdE coglie l'occasione per ricordare condizioni e adempimenti necessari per fruire del superbonus negli interventi di isolamento termico nei condomìni (di cui all'art. 119, co. 1 lett. a) e co.9 lett. a) del Decreto Rilancio).

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