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Il mancato godimento delle parti comuni da parte del locatore non riduce il pagamento delle spese condominiali

L'articolo 1123 c.c. non è applicabile al caso di specie perché il godimento effettivo è irrilevante ai fini della ripartizione delle spese approvate con delibera non impugnata.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La causa ha ad oggetto l'opposizione promossa dalla società beta avverso il decreto ingiuntivo con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di circa 6 mila euro in favore del Condominio, a titolo di spese di proprietà e servizi inquilino relativi all'immobile.

A fondamento dell'opposizione, la società rilevava di aver concesso in locazione l'immobile di causa alla società alfa e, quindi, le spese dovevano essere ripartite con la stessa in qualità di conduttrice; inoltre, parte opponente eccepiva l'illegittimità della ripartizione delle spese condominiali per omessa applicazione dell'art. 1123, comma 1, c.c., non godendo pienamente l'opponente dei servizi comuni avendo dall'agosto 2012 locato a terzi parte dell'immobile e pertanto occupando solo un ufficio sito al piano terra. Quindi, la società beta chiedeva la revoca del d i. opposto, ed in subordine il ricalcolo del quantum dovuto. Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva l'irrilevanza nei confronti del Condominio dei rapporti tra il proprietario dell'immobile ed il conduttore, sebbene regolati dalla legge 392/1978; inoltre, l'opposto contestava la chiarezza delle somme ingiunte e della ragione giustificativa delle stesse, come da ricorso monitorio e dalla documentazione agli atti; infine, l'irrilevanza della concessione in locazione a terzi dall'art. 1123 c.c., considerata anche l'omessa impugnazione delle delibere assembleari di approvazione della spesa e del relativo onere.

Ostacolo al godimento della cosa comune. Quando scatta il risarcimento del danno?

Il ragionamento del giudice. Preliminarmente, il giudice ha osservato chela legge n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone) disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici, sicché l'amministratore ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 cod. civ. e 63 disp. att. stesso codice - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente dal proprietario (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 246 del 12/01/1994).

Premesso ciò, a seguito dell'istruttoria di causa, secondo il giudice, erano abbastanza chiare le risultanze contabili nonché l'imputazione delle somme ingiunte. Difatti, oltre alla documentazione allegata, parte opposta aveva agito solo per la minor somma del debito totale, avendo già ottenuto, per rate scadute in data antecedente, altro decreto ingiuntivo.

Quanto all'eccezione di parte opponente, il Tribunale ha osservato che I' art. 1123 c.c. lì dove si riferisce al godimento potenziale non è applicabile al caso di specie giacché la concessione in locazione di parte dell'immobile non incide sul godimento potenziale dello stesso, che riguarda I' oggettiva ed intrinseca destinazione del bene, nella misura in cui lo stesso, per natura, sia destinato a permettere ai singoli condomini di goderne, in maniera diversa, ma sul godimento effettivo, irrilevante ai fini della ripartizione delle spese, tra I' altro approvate con delibera non impugnata.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Parma ha rigettato l'opposizione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

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Sentenza
Scarica Tribunale di Parma 23 gennaio 2019, n. 123
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