#1 Inviato 11 Ottobre, 2016 Salve, avrei un quesito da proporvi faccio prima una premessa, condominio formato da 20 appartamenti è 5 negozi. All'interno del portone che non da accesso ai negozi, l'assemblea ha deliberato la costruzione di una rampa per disabili per l'eliminazione di barriere architettoniche. L'amministratore ha ripartito secondo tabella generale di proprietà, includendo anche i negozi. Adesso alcuni ( 2 ) dei negozi dicono che questa spese non gli deve essere imputata, cosa fare? La spesa regolarmente deliberata spetta anche a loro? Grazie
#2 Inviato 11 Ottobre, 2016 https://www.condominioweb.com/montascale-per-disabili-in-condominio-come-va-ripartita-la-spesa.11701
#3 Inviato 11 Ottobre, 2016 Grazie Giovanni, l'articolo di Gallucci mi era chiaro l'avevo già trovato, ma in quella sede probabilmente non si tiene conto del fatto che la spese secondo l'art. 1123 comma 2 "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" quindi i negozi non ne usufruirebbero mai. quindi non sarebbero tenute al pagamento.
#4 Inviato 11 Ottobre, 2016 L'articolo postato parla di "innovazione gravosa". Ritengo pertanto che i negozi possano dissociarsi dalla spesa e non partecipare. La deliberazione sull'installazione può essere considerata alla stregua di un'innovazione gravosa, sicché i condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi (cfr. art. 2, terzo comma, legge n. 13 del 1989).