Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Amministratore revocato, pagamenti e conto corrente condominiale

Pagamenti e uso del conto corrente. Cosa può fare l'amministratore cessato dall'incarico?
Avv. Alessandro Gallucci 

Quali sono i poteri dell'amministratore di condominio revocato in merito all'effettuazione di pagamenti e quindi all'uso del conto corrente condominiale?

La questione non è di poco conto, stanti le norme disciplinanti l'uso del conto corrente condominiale e gli adempimenti posti in capo all'amministratore cessato dall'incarico (la revoca rappresenta un'ipotesi di cessazione dall'ufficio di mandatario).

Partiamo, per completezza dall'uso del conto corrente condominiale; l'amministratore, com'è noto, ha l'obbligo di accendere (ove già non vi sia) un conto corrente condominiale nonché di far transitare su di esso tutte le somme ricevute e da corrispondersi in relazione alla gestione del condominio (art. 1129, settimo comma, c.c.).

La legge di bilancio per l'anno 2017 ha altresì imposto all'amministratore di versare per mezzo di bonifico o di assegno (più in generale mezzi di pagamento tracciabili, es. carte di credito in uso al condominio) le somme ai fornitori soggetti alla ritenuta d'acconto alla fonte.

Stop al contante in condominio

Residua la possibilità di pagare in contanti le bollette ed altre spese per prestazioni non soggette a ritenuta d'acconto, ma pur sempre nei limiti di utilizzazione del denaro contante (€ 3.000,00), nonché del preventivo passaggio di quella somma dal conto corrente condominiale, giusta il disposto del summenzionato settimo comma dell'art. 1129 c.c.

Questo, quanto necessario sapere in relazione all'utilizzazione del conto corrente condominiale.

Vediamo adesso gli adempimenti dell'amministratore revocato (quindi cessato) dal proprio incarico.

Ai sensi dell'art. 1129, ottavo comma, c.c. tra le altre cose "alla cessazione dell'incarico l'amministratore è [...] ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi."

Attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. Leggasi, tra le varie, pagamento di fatture per utenze in scadenza e simili.

In effetti non pagare una bolletta può avere come conseguenza, sia pur non immediatissima, la sospensione del relativo servizio (si pensi al servizio idrico).

Non solo: nel caso, ad esempio, di transazioni in essere, anche il mancato pagamento (es. all'impresa esecutrice dei lavori) delle somme pattuite può portare conseguenze negative per il condominio (es. risoluzione contratto di transazione).

Ed ancora: anche l'omesso versamento delle somme pattuite a titolo di acconto in corso di appalto può avere come conseguenza il blocco dei lavori.

Già da questi pochi esempi, è evidente, la casistica delle attività urgenti connessa ai pagamenti è varia e articolata.

Deve ritenersi, quindi, fintanto che non sia stato formalizzato il passaggio di consegne che residui in capo all'amministratore di condominio l'obbligo - legato al noto istituto della prorogatio imperii - di eseguire i pagamenti in scadenza, utilizzando il conto corrente condominiale nei modi indicati in relazione al pagamento da effettuarsi.

Nessuna responsabilità, chiaramente, potrà essergli addebitata se prima di formalizzare il passaggio di consegne della documentazione il neo-amministratore o comunque i condòmini in caso di non obbligatorietà di nuova nomina, abbiamo volturato l'intestazione del conto corrente condominiale.

Proprio per tale ragione è bene che il neo nominato attenda, salvo casi espressamente richiesti dai condòmini, di attivarsi per le volture, ciò proprio al fine di evitare di creare danni al condominio.

È tenuto al pagamento delle spese processuali l'ex amministratore che non consegna il conto completo della gestione

  1. in evidenza

Dello stesso argomento