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Il conto corrente condominiale può essere immediatamente pignorabile?

Il conto corrente condominiale ed escussione degli altri condomini.
Avv. Fabrizio Plagenza Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

La questione relativa alla pignorabilità del conto corrente condominiale continua ad essere fonte di contrasti interpretativi tra due correnti nettamente contrapposte: se da un lato, infatti, si schierano i fautori della tesi positiva, dall'altro, vi è la ferma posizione dei fautori della tesi contraria. Ma quindi, il conto corrente condominiale è immediatamente pignorabile?

Il pignoramento del conto corrente condominiale: cosa dice la giurisprudenza?

La questione ruota sempre attorno alla lettura dell'art. 63, comma 2 delle disposizioni di attuazione al codice civile, a mente del quale "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".

Ragion per cui, sul tenore letterale della norma ("se non dopo"), parte della dottrina, in particolare, ha ritenuto che il conto corrente condominiale non potesse essere immediatamente pignorabile, dovendo il creditore in prima battuta agire esecutivamente nei confronti dei condomini morosi.

Preventiva escussione dei condomini morosi e parziarietà dell'obbligazione

Mentre all'inizio, la dottrina aveva sostenuto che il conto corrente condominiale non fosse pignorabile - muovendo il ragionamento sul fatto che nello stesso conto corrente sarebbero confluite, verosimilmente, solo le somme versate dai condomini in regola con i pagamenti e non anche quelle dei condomini morosi, la giurisprudenza nata sul punto si è poi schierata inesorabilmente a beneficio dell'autonomia patrimoniale del citato conto corrente.

In questo contesto, si segnala una giurisprudenza intervenuta in maniera chiara che depone inequivocabilmente per l'immediata pignorabilità del conto corrente condominiale.

Recentissima è la Sentenza n. 1759 del 28/08/2019 e resa dalla Corte d'Appello di Bari che aveva ad oggetto un'opposizione a precetto, introdotta da un Condominio di Barletta il quale lamentava l'inefficacia dell'atto predetto, emesso sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta e contro il Condominio medesimo, perché intimato in violazione del l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.

Il giudizio di primo grado aveva visto soccombente proprio il condominio il quale, pertanto, aveva proposto appello innanzi la Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza ritenuta errata.

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Sentenza inedita
Scarica Corte di Appello di Bari Sentenza n. 1759 del 28/08/2019
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