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Omessa comunicazione al creditore dei condomini morosi, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e legittimazione passiva

Richiesta dei nomi dei condòmini morosi e mancata risposta dell'amministratore: chi chiamare in giudizio?
Avv. Mauro Stucchi - Foro di Roma 

Nell'ipotesi in cui il creditore depositi un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la mancata consegna dei nominativi dei condomini morosi, chi è legittimato passivo nell'azione giudiziale: l'amministratore o il condominio?

Il Tribunale di Taranto, con ordinanza ex art.702 bis c.p.c. pronunciata in data 30.12.2019, ha affermato il principio giuridico secondo cui l'obbligo di comunicare al creditore del condominio i nominativi dei morosi spetta all' amministratore e non al condominio.

Il caso

Il creditore Alfadeposita un ricorso ex art.702 c.p.c. presso il Tribunale di Taranto avverso il Condominio Beta, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenere un provvedimento che obblighi il predetto condominio a comunicare i nominativi dei condomini morosi.

Il Condominio Beta rimane contumace, non costituendosi, ed il Tribunale all'udienza del 29.11.2019 si riserva.

Con ordinanza emessa in data 30.12.2019, il predetto Organo Giudicante scioglie la riserva e rigetta la domanda del creditore Alfa poiché l'azione giudiziale avrebbe dovuto essere promossa nei confronti dell'amministratore, e non contro il Condominio Beta, come in realtà avvenuto.

Il recupero dati dei condomini morosi esclude il ricorso al decreto ingiuntivo

Il provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto si fonda sull'art. 63 disp. att. c.c., il quale statuisce che l'amministratore "è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi."

Ne discende che, secondo il Tribunale di Taranto, "legittimato passivo rispetto alla domanda di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi è l'amministratore quale organo monocratico del condominio, e non questi nella sua interezza.

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi appartiene al c.d. munus dell'amministratore, onde l'eventuale inadempimento espone quest'ultimo alla responsabilità diretta nei confronti dei terzi che siano rimasti lesi dall'obbligo di comunicazione.

Inoltre non va dimenticato che ben potrebbe il Condominio ignorare del tutto sia la richiesta del terzo creditore e sia la stessa esistenza di condomini morosi sino al momento della convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio destinata istituzionalmente alla discovery dei rapporti giuridici interni ed esterni contratti nell'ambito del condominio."

Obbligo di comunicare i nominativi dei condomini morosi, la problematica

ll nuovo art. 63 disp. att. cod. civ., così come modificato dalla legge 220/2012, obbliga l'amministratore condominiale a comunicare ai creditori che ne facciano richiesta il nome dei condòmini morosi.

Qualora l'amministratore non assolva a tale obbligo, al creditore è riconosciuto il diritto di agire in via giudiziale, previo deposito di una istanza ex art. 702 bis c.p.c, al fine di ottenere un provvedimento di condanna del condominio alla comunicazione dei suddetti dati.

Non v'è alcun dubbio in merito alla competenza funzionale del Tribunale, quale Organo giudicante deputato ad emettere un simile provvedimento.

L'art. 63 disp. att. c.c., non dispone, invece, nulla in merito a chi spetti la legittimazione passiva, tra il condominio in persona dell'amministratore pro-tempore o a quest'ultimo personalmente.

Richiesta nomi dei condòmini morosi, il quadro normativo

L'art. 63 disp. att. c.c., novellato dalla L. 220/2012, statuisce: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".

Il secondo comma della predetta disposizione dispone: "I creditori del condominio non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".

Con la riforma del condominio, realizzata con la L.220/2012, la possibilità, per l'amministratore di condominio, di comunicare i nominativi dei condomini morosi ai creditori, è divenuta, quindi, un obbligo, purché sia formulata una precisa richiesta.

In tal caso, l'amministratore deve rendere noti i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento della somma dovuta, nonché le rispettive quote millesimali.

Tuttavia, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede espressamente un limite alla comunicazione prevista nella nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. c.c., previsto nel comma 2: «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini».

E' necessario evidenziare che tali informazioni devono riguardare non i condomini morosi tout court ma quelli che sono inadempienti rispetto al credito espressamente vantato dal soggetto richiedente.

Con la riforma del condominio, si passa dunque dalla possibilità all'obbligo dell'amministratore di comunicare le informazioni concernenti i condomini morosi ai creditori: unica condizione è che questi ultimi ne facciano richiesta.

Richiesta nomi dei condòmini morosi e norme in materia di protezione dei dati personali

Il Garante della Privacy, sul punto, ha rilevato che non è necessario il consenso del moroso per comunicarne i dati al creditore del condominio, posto che la gestione condominiale deve essere trasparente.

Nell'ipotesi in cui l'amministratore di un condominio non fornisca i dati dei condomini morosi al creditore che ne abbia fatto espressa richiesta, quest'ultimo può agire in giudizio al fine di ottenere un provvedimento di condanna del condominio alla comunicazione dei suddetti dati.

Il quesito è il seguente: a chi spetta la legittimazione passiva? Al condominio in persona dell'amministratore o a quest'ultimo personalmente?

Nomi dei condòmini morosi, profili problematici

Sul punto, la giurisprudenza di merito non sembra aver dubbi laddove riconosce una legittimazione passiva in capo all'amministratore del condominio.

L'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Taranto in data 30.12.2019 è solamente l'ultima di una serie di provvedimenti emessi all'esito di identiche questioni poste all'attenzione del Giudicante, con i quali è stato riconosciuto in capo all'amministratore la legittimazione passiva nell'azione giudiziale.

La Giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sul punto rileva che l'obbligo della relativa comunicazione sia posto in capo all'amministratore da espressa previsione di legge (art. 63 disp.att. c.c.) e che pertanto costui debba comunicare al creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento delle rispettive quote del credito per il quale l'informazione è richiesta ( Tribunale di Catania ordinanza del 16.01.2018; Tribunale Torre Annunziata ordinanza del 28.6.2017; Tribunale di Roma ordinanza del 01.02.2017; Tribunale di Tivoli ordinanza del 16.11.2015.

Solitamente, nei predetti giudizi, l'Organo Giudicante:

  • condanna il Condominio a comunicare al ricorrente i dati anagrafici dei condomini morosi rispetto al credito vantato dal ricorrente, nonché il valore millesimale riconducibile a ciascuno di costoro secondo la tabella di ripartizione in uso per tali spese;
  • dispone che tale comunicazione avvenga entro un termine perentorio, ossia non derogabile, dalla notifica del provvedimento ordinanza e
  • determina una somma dovuta a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento.
Sentenza
Scarica Trib. Taranto ord. ex art. 702-bis c.p.c. 30 dicembre 2019
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