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RUOTALPINA

Art 18 (ex 63) I CREDITORI E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Chiedo un commento su quanto contenuto nella legge 220 dell 11/12/2012, art 18:

 

omissis.. " l' amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini "

 

Mi sembra pura follia !

L'amm. può tranquillamente segnalare questioni così delicate, come una situazione di morosità, a terzi (le ditte creditrici) ?

Come si può pensare che una ditta che ha fatto un contratto con il condominio (con l'amministratore ) si possa/si voglia attivare nei confronti di alcuni condomini per riscuotere il credito o quella parte del credito spettante ai soli morosi ?

E poi in cosa dovrebbe consistere "l'escussione" dei morosi ? Forse in una raccomandata di messa in mora ... e poi che si fa (cosa se ne fa la ditta di questa escussione ?)

Forse sono io che poco esperto in questioni giuridiche (sono un matematico, non un avvocato) non capisco qualcosa ... a Voi sembra tutto chiaro ?

Grazie per la risposta

Luigi

commentando la norma dell'art. 63 d.a.c.c.

 

La norma lo impone ed è pure INDEROGABILE.. per cui l'amministratore è TENUTO a comunicare l'elenco dei morosi ai creditori del condominio MA A CONDIZIONE CHE sia interpellato ( aggiungo io: per iscritto a mezzo raccomandata per avere la prova certa! ) dai creditori.

 

Escussione.. da Escutere = esaminare, interrogare..

Per cui dovrebbe essere che il creditore esamina ( penso con visure varie ) la posizione del condòmino moroso, per rendersi conto se egli sia solvibile oppure no..

qualora il condòmino moroso NON fosse solvibile, il creditore potrà agire nei confronti dei restanti condòmini nonostante siano in regola con i pagamenti...

 

Resta da capire con quale modalità agirebbe poi verso i condòmini in regola con i pagamenti...

Un avverimento con lettera raccomandata informando l'amministratore / i condòmini in regola che i morosi sono insolvibili?

oppure

azione legale diretta al recupero del credito?

 

Penso che questa sarà poi una strategia stabilita dall'avvocato incaricato del recupero del credito.

ATTENZIONE:

Art. 63 DACC (Inderogabile).

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato

dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Ergo, se i creditori non chiedono all'amministratore quali siano i morosi, l'amministratore non comunica nulla.

... in cosa dovrebbe consistere "l'escussione" dei morosi ? Forse in una raccomandata di messa in mora ... e poi che si fa (cosa se ne fa la ditta di questa escussione ?)...

Luigi

Per escussione del moroso si intende che il creditore deve prima aggredire legalmente il moroso e solo se viene accertato che questi sia insolvibile può rivalersi sui non morosi.

Ma per dimostrare che il moroso è insolvibile il creditore deve procedere contro il moroso fino al pignoramento e la messa all'asta dell'immobile senza aver potuto recuperare il suo credito.

La vedo dura per i fornitori...

Una spiegazione più chiara è data a questo link

--link_rimosso--

Infatti, voglio vedere se un fornitore fa DI vs. il condominio, cosa fa se l'amministratore gli dice che deve agire prima verso i morosi..........per me agirà vs. tutto il condominio.

ATTENZIONE:

Art. 63 DACC (Inderogabile).

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato

dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Ergo, se i creditori non chiedono all'amministratore quali siano i morosi, l'amministratore non comunica nulla.

Grazie Kurt, ma mi sembra ovvio: se la ditta non chiede, l'amm. non comunuica (c'è scritto proprio così).

ma se la ditta chiede : l'amm. non va in conflitto con altre norme sulla privacy ?

Inoltre in cosa consiste "l'escussione" che, se non fatta, vincola la ditta a non agire nei confronti del condominio (condomini in solido) ?

Le spese per tali azioni saranno poi ripetibili agli altri (non morosi) se i morosi risulteranno insovibili ?

 

In pratica, Voi conoscete una sola ditta disposta a mettersi in un simile casino ??

Secondo me continueranno a pretendere il pagamento dall'amministratore, PUNTO !!

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